Legge 13/12/1986, n. 874
Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici (1)
(1)Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1986, n. 294.
Sommario
Art. 1 -
Art. 2 -
Art. 3
--- § ---
Art. 1
(1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
1. L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2.
Art. 2
(1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto,(1) sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
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(1) Con D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411 (in G.U. - s.g. - 9 ottobre 1987, n. 236) sono determinati "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici".
2. La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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