Legge 10/06/1982, n. 348
Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici (1) (2)
(1)Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1982, n. 161.
(2) L'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, dispone che nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria. Vedasi al riguardo la Nota Nr. 122 - Spesa "Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche".
Sommario
Art. 1
Art. 2
--- § ---
Art. 1
1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (1)(2).
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(1)Lettera così sostituita dall'art. 128, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
(2) L'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, dispone che nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria. Vedasi al riguardo la Nota Nr. 122 - Spesa "Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche".
Art. 2
1. Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.
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