Legge 07/07/1980, n. 299
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153 , concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 1980, n. 185.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
--- § ---
Art. 1
1. omissis (1).
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(1) Converte in legge, con modificazioni, il D.L. 7 maggio 1980, n. 153.
Art. 2
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, sempreché non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonché del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35
Art. 3
1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'art. 1 della L. 31 marzo 1977, n. 91.
2. In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma.
Art. 4
1. Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento
2. La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma è costituita dagli emolumenti spettanti in attività di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
3. Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalità di pagamento.
4. Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo può essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non può eccedere, in ogni caso, la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.
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