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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 27/12/1989, n. 413

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1989, n. 303 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1990, n. 49).

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché di trasferimenti ed assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro per la

funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

 

 

4-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi dal 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato (1)

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(1)Commaaggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494

 

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1 marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1 gennaio 1990.

 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: «90 per cento» di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equi parate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14 comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88(1)

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(1)Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.

 

4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto (1)

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(1)Commaaggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.

 

4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica (1)

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(1)Commaaggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.

 

4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato (1)

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(1)Commaaggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.

 

Art. 2

 

 

1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

 

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , sono prorogati di un anno.

 

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.

 

Art. 3

 

 

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti.

 

Art. 4

 

 

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego», e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento «Riforma della dirigenza», nonché, per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego», e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza»

 

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72 , ed ai segretari comunali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio (1)

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(1)Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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