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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 26/03/1990, n. 62

Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255 (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 1990, n. 73.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Così sostituisce l'art. 1, L. 4 agosto 1955, n. 722:

"1. A decorrere dall'anno 1990 è autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.

5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

Art. 2

 

 

1. Così sostituisce con quattro commi il primo comma dell'art. 3, L. 4 agosto 1955, n. 722:

"Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso secondo comma, è documentato in un allegato al bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel secondo comma."

 

Art. 3

 

 

1. I biglietti delle lotterie di cui all'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

 

Art. 4

 

 

1. Le cartoline di partecipazione ad estrazione di premi connessi alle lotterie di cui all'articolo 1 possono raccogliere pubblicità alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi. Gli utili di tale attività sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

 

Art. 5

 

 

1. L'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

 

Art. 6

 

 

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

 

2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

 

Art. 7

 

 

1. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento delle lotterie di cui agli articoli 1 e 6.

 

Art. 8

 

 

1. Articolo abrogato dall'art. 16, D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

 

Art. 9

 

 

1. Così modifica l'art. 3, L. 10 agosto 1988, n. 357:

"1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, numero 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata ed è composto da:

a) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) [un esperto in legislazione Tributaria].

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa Amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata «Servizio delle lotterie nazionali» con opportuna ripartizione in capitoli. È soppressa la contabilità speciale di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge. "

 

2. Le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, aggiunto dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 591, da corrispondere con le medesime modalità a decorrere dalla lotteria di Agnano 1989 sono poste a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1989 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

Art. 10

 

 

1. Così sostituisce l'art. 4, L. 4 agosto 1955, n. 722:

"Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento."

 

2. Così modifica l'art. 10, secondo comma, D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677:

"L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale."

 

3. Così modifica l'art. 23, comma quarto, D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677:

"I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato generale per i giochi."

 

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

 

Art. 11

 

 

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175 e 13 luglio 1989, n. 255.

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