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GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

Legge 29/02/1980, n. 33

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285 , sull'occupazione giovanile(1).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1980, n. 59.

 

Sommario

 

Art. 1 - Conversione e modifiche

 

Art. 2 - Rinnovo delle deleghe legislative

 

Art. 3 - Trattamento di disoccupazione

 

Art. 4 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Conversione e modifiche

 

1. L'articolo converte in legge, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

 

Art. 2

Rinnovo delle deleghe legislative

 

1. Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980.

 

2. La delega conferita al Governo con l'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scaduta il 31 dicembre 1979, è rinnovata sino al 31 dicembre 1980.

 

Art. 3

Trattamento di disoccupazione

 

1. A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento.

 

2. L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di L. 600.000.

 

3. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.

 

2. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari.

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