Legge 28/05/1981, n. 286
Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale(1)
(1)Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1981, n. 159.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
--- § ---
Art. 1
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.
Art. 2
1. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in L. 5.000
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese.
3. Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Art. 3
1. La legge 24 dicembre 1966, n. 1261 , e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.
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