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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 21/03/1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3 - Articolo 3

 

Art. 4 - Articolo 4

 

Art. 5 - Articolo 5

 

Art. 6 - Articolo 6

 

Art. 7 - Articolo 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10 - Articolo 10

 

Art. 11 - Articolo 11

 

Art. 12 - Articolo 12

 

Art. 13 - Articolo 13

 

Art. 14 - Articolo 14 .

 

Art. 15 - Articolo 15

 

Art. 16 - Articolo 16

 

Art. 17 - Articolo 17

 

Art. 18 - Articolo 18

 

Art. 19 - Articolo 19

 

Art. 20 - Articolo 20

 

Art. 21 - Articolo 21

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

 

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

 

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

 

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

 

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

 

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

 

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

 

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello(1).

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(1) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggeto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, legge 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stessoart. 26.

 

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

 

Art. 2

 

 

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

 

Art. 3

Articolo 3

 

1. Modifica il titolo della L. 8 marzo 1989, n. 95 come di seguito riportato:

"Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570".

 

2. Modifica il comma 1 dell'art.1 della L. 8 marzo 1989, n. 95 come di seguito riportato:

"In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti."

 

Art. 4

Articolo 4

 

1. Modifica il comma 2 dell'art. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95, successivamente sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

Art. 5

Articolo 5

 

1. Così modifica l'art. 5, L. 8 marzo 1989, n. 95:

"1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con sorteggio secondo le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione delle persone cancellate. Del sorteggio così effettuato è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo."

 

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inscritti nell'albo

 

Art. 6

Articolo 6

 

1. Aggiunge l'art. 5-bis alla L. 8 marzo 1989, n. 95, poi abrogato dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

Art. 7

Articolo 7

 

1. Sostituisce l'art. 6, L. 8 marzo 1989, n. 95, successivamente sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

Art. 8

 

 

1. Così modifica l'art. 34, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e l'art. 20, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:

" In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario. "

 

Art. 9

 

 

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000

 

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

 

Art. 10

Articolo 10

 

1. Così sostituisce l'art. 71, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:

"1. L'Ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio ".

 

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960 .

 

Art. 11

Articolo 11

 

1. Così sostituisce l'art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:

"1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".

 

Art. 12

Articolo 12

 

1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663 come modificati dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.

 

2. Inserisce, dopo il primo, un comma all'art. 18, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, successivamente sostituito dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277.

 

3. Modifica l'art. 1, primo comma, lett. b), D.L. 3 maggio 1976, n. 161 successivamente modificato dall'art. 3, L. 25 marzo 1993, n. 81.

 

4. Così modifica l'art. 12, quarto comma, L. 24 gennaio 1979, n. 18:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresí per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresí, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."

 

Art. 13

Articolo 13

 

1. Sostituisce il n. 1 del primo comma dell'art. 24, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, successivamente sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

 

2. Così sostituisce il n. 1 del primo comma dell'art. 13, L. 6 febbraio 1948, n. 29:

"1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;".

 

3. Così modifica l'art. 30, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:

"La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo."

 

4. Così modifica l'art. 31, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:

"Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio."

 

5. Aggiunge la lettera e-bis) al primo comma dell'art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come di seguito riportato:

"e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati."

 

6. Modifica il secondo comma dell'art. 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come di seguito riportato:

"Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio."

 

7. Così sostituisce i nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 17, L. 8 marzo 1951, n. 122:

"1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati."

 

8. Così sostituisce i nn. 1, 4 e 5 del primo comma dell'art. 11, L. 17 febbraio 1968, n. 108:

"1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio."

 

9. Così modifica l'art. 13, primo comma, L. 24 gennaio 1979, n. 18:

"L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista."

 

Art. 14

Articolo 14 (1).

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

 

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

 

Art. 15

Articolo 15

 

1. Così sostituisce l'art. 68, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:

"1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54. "

 

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

 

Art. 16

Articolo 16

 

1. Così modifica il secondo comma dell'art. 47, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:

"Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere. "

 

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

 

Art. 17

Articolo 17

 

1. Inserisce, dopo il primo, un comma all'art. 96, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come di seguito riportato:

"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi."

 

2. Inserisce, dopo il secondo, un comma all'art. 104, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come di seguito riportato:

"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi."

 

Art. 18

Articolo 18

 

1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 è data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, è pubblicato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine è data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 19

Articolo 19

 

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

 

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

 

Art. 20

Articolo 20

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum.

 

Art. 21

Articolo 21

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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