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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 23/03/1981, n. 93

Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , recante nuove norme per lo sviluppo della montagna (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 1981, n. 87.

 

Sommario

 

Art. 1 - Finanziamenti delle comunità montane

 

Art. 2 - Ripartizione di fondi tra le comunità montane

 

Art. 3 - Espropri

 

Art. 4 - Delega di funzioni alle comunità montane

 

Art. 5 - Trasferimento di proprietà. Servizi

 

Art. 6 - Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità

 

Art. 7 - Ufficio di piano e personale

 

Art. 8 - Segretari delle comunità montane

 

Art. 9 - Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM

 

Art. 10 - Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana

 

Art. 11 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Finanziamenti delle comunità montane

 

1. I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5, L. 3 dicembre 1971, n. 1102 , sono previsti nella legge finanziaria di cui all'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12, L. 16 maggio 1970, n. 281.

 

2. Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo, 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 , e per il Mezzogiorno dell'art. 4, L. 6 ottobre 1971, n. 853.

 

3. La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente (1)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 21, D.L. 2 marzo 1989, n. 66

 

4. Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano

 

5. Il sesto comma dell'art. 5, L. 3 dicembre 1971, n. 1102 è abrogato.

 

Art. 2

Ripartizione di fondi tra le comunità montane

 

1.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell'art. 5, L. 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.

 

Art. 3

Espropri

 

1. Gli espropri di cui al secondo comma dell'art. 9, L. 3 dicembre 1971, n. 1102 , e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 4

Delega di funzioni alle comunità montane (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 5

Trasferimento di proprietà. Servizi

 

1. Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.

 

2. Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.

 

3. Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'art. 5, L. 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati. La comunità montana potrà al riguardo formulare programmi di intervento per gli allacciamenti elettrici e telefonici di nuclei abitati e di case sparse, la cui realizzazione avrà luogo a norma delle disposizioni vigenti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la Società italiana per l'esercizio telefonico.

 

Art. 6

Amministratori di comunità montane. Permessi ed indennità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 7

Ufficio di piano e personale

 

1. Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attività, le comunità montane che non abbiano la disponibilità di personale comandato a norma dell'art. 4, ultimo comma, della L. 3 dicembre 1971, n. 1102 , sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'art. 2, L. 11 marzo 1975, n. 72 , all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti:

comunità montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unità;

comunità montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unità;

comunità montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unità.

 

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunità montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. È escluso il personale delle comunità montane cui si applichino già norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale.

 

3. La comunità montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

 

Art. 8

Segretari delle comunità montane

 

1. Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

 

2. Aggiunge il punto 5) all'art. 15, comma nono, L. 23 dicembre 1978, n. 833

"Art. 15/9.

Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il territorio di questa coincide con l'àmbito territoriale dell'unità sanitaria locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in particolare per:

1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;

2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per le responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegiale preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;

3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;

4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presìdi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;

5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presìdi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo

predisporre l'organizzazione e la gestione dei presìdi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo"

 

3. Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali(1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 agosto 1987, n. 359

 

4. Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella D della L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 31 agosto 1987, n. 359

 

Art. 9

Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM

 

1. Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833 , partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzioni di unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto c), della predetta legge.

 

Art. 10

Rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana

 

1. Aggiunge un periodo all'art. 4, L. 3 dicembre 1971, n. 1102. L'art. 4 è stato successivamente abrogato dall'art. 7, L. 3 agosto 1999, n. 265.

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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