Legge 02/08/1982, n. 512
Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 1982, n. 216.
Sommario
Art. 1 - Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali
Art. 2 - Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati
Art. 3 - Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche
Art. 4 - Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione
Art. 5 - Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro
Art. 6 - Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari
Art. 7 - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali
Art. 8 - Agevolazioni in casi di donazione
Art. 9 - Disposizioni per la regione siciliana e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Art. 10 - Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali
Art. 11 - Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi
Art. 12 - Copertura finanziaria
Art. 13 - Entrata in vigore
--- § ---
Art. 1
Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali
1. Aggiunge l'art 5-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601:
" 5-bis. Immobili con destinazione ad usi culturali.
Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'art. 38, secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni."
Art. 2
Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati
1. Aggiunge tre commi all'art. 88, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Art. 3
Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche
1. Sostituisce con cinque commi il comma secondo dell'art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
2. Sostituisce con cinque commi il comma secondo dell'art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.
Art. 4
Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione
1. Sopprime il n. 3 dell'art. 11, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Aggiunge otto commi all'art. 18, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Art. 5
Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro
1. Aggiunge un comma ed una nota all'art. 1 tariffa allegato A, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634:
" Allegato A
PARTE PRIMA
TARIFFA
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, concessioni di miniere, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali immobiliari di godimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale si sia pagata l'imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento . . . . . . . . . . . . . 6%
Se il trasferimento è a favore dello Stato, regione, province e comuni.
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L. 2.000
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Se l'atto ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali, sugli stessi
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L. 2.000
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Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali si applica il successivo art. 4.
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota di cui al primo comma è ridotta al 50 per cento, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione.
Nota: Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente:
a) ove già sussista il vincolo previsto dalla L. 1° giugno 1939, n. 1089 per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dal competente organo, dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. La agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.
Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'acquirente decade altresï dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. La Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui alla L. 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e degli accessori."
Art. 6
Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari
1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 42-bis .Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.
Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.
L'amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.
L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.
Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.
Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo della imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.
Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalità. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori."
2. All'art. 31, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto il seguente comma:
"2. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari."
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 7
Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali
1. Aggiunge l'art. 28-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 28-bis così come modificato dall'art. 14 della L. 15 maggio 1997, n. 127.
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.
L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma"
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 8
Agevolazioni in casi di donazione
1. Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.
2. Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al precedente comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.
3. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.
Art. 9
Disposizioni per la regione siciliana e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. In relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichità e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli articoli 6 e 7 della presente legge. Il relativo importo verrà versato direttamento allo Stato.
Art. 10
Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali
1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.
Art. 11
Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi
1. Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, sono aumentate del 30 per cento. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso. Le competenze del comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502 , restano ferme e sono estese anche ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità dello Stato, non compresi nella citata tabella di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni.
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'articolo 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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