In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
VENERDÌ 01 NOVEMBRE 2024

Legge 08/03/1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1989, n. 69, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

Art. 29

 

Art. 30

 

Art. 31

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Allegato

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.

 

Art. 2

 

 

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.

 

2. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

 

3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.

 

4. È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.

 

5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

 

Art. 3

 

 

1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

 

2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.

 

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

 

Art. 4

 

 

1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

 

2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

 

3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

 

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

 

Art. 5

 

 

1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:

a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno;

b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;

d) Festa della Legge (Simhat Torà);

e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;

f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;

g) Digiuno del 9 di Av.

 

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

Art. 6

 

 

1. Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.

 

2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche.

 

Art. 7

 

 

1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

 

2. È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

 

Art. 8

 

 

1. L'assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità governative competenti.

 

2. I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.

 

3. Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.

 

4. In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

 

Art. 9

 

 

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

 

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

 

Art. 10

 

 

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.

 

2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

 

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

 

Art. 11

 

 

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.

 

2. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.

 

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

 

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o delle Comunità.

 

Art. 12

 

 

1. Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

 

2. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

3. Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

 

Art. 13

 

 

1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies- Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

 

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

 

3. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

 

Art. 14

 

 

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

 

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

 

3. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.

 

4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

 

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale di stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:

a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 4 eventualmente rese dai coniugi.

 

6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

 

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.

 

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

 

9. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

 

Art. 15

 

 

1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.

 

2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.

 

3. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.

 

Art. 16

 

 

1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.

 

2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

 

3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.

 

4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.

 

5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

 

6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.

 

Art. 17

 

 

1. Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

 

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al comma 1 e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.

 

3. La Commissione determina le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.

 

4. Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al comma 1.

 

Art. 18

 

 

1. Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.

 

2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.

 

3. Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.

 

4. La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.

 

Art. 19

 

 

1. L'Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.

 

2. L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo.

 

3. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

 

Art. 20

 

 

1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.

 

2. Presso il Ministero dell'interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.

 

3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.

 

Art. 21

 

 

1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

 

2. Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a):

a) Asili infantili israelitici - Roma;

b) Ospedale israelitico - Roma;

c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;

d) Orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani» - Roma;

e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;

f) Ospizio israelitico e ospedale «Settimio Saadun» - Firenze;

g) Società israelitica di misericordia - Siena.

 

3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.

 

Art. 22

 

 

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

 

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.

 

3. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara la avvenuta estinzione.

 

4. L'Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al comma 3 e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

 

Art. 23

 

 

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

a) Pio istituto Trabotti - Mantova;

b) Opere pie israelitiche - Torino;

c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;

d) Asilo infantile «Levi» - Vercelli;

e) Opera pia «Foa» - Vercelli;

f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;

g) Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona;

h) Opera pia Carolina Calabi - Verona;

i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;

l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;

m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;

n) Opera del tempio israelitico - Bologna;

o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;

p) Istituto Infantile ed elementare israelitico «Clava» - Asti;

q) Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti;

r) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria);

s) Ospizio marino israelitico italiano «Lazzaro Levi» - Ferrara;

t) Ospizio marino israelitico - Firenze;

u) Opere pie israelitiche - Padova;

v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;

z) Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.

 

2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Il patrimonio degli enti soppressi a termine dei commi 1 e 2 è trasferito alle Comunità di appartenenza.

 

4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 24

 

 

1. L'Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. A tale fine l'Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

 

3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

 

4. All'Unione, alle Comunità e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

 

5. Decorso il termine di cui al comma 1, la Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

 

Art. 25

 

 

1. L'attività di religione e di culto della Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

 

2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

 

3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

 

Art. 26

 

 

1. La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.

 

2. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro.

 

Art. 27

 

 

1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.

 

2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

 

Art. 28

 

 

1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

 

2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

 

3. Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

 

Art. 29

 

 

1. L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.

 

2. Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.

 

3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa, senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

 

Art. 30

 

 

1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.

 

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo complessivo di lire due milioni (1).

--------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 dicembre 1996, n. 638.

 

3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane (1).

--------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 dicembre 1996, n. 638.

 

Art. 31

 

 

1. Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

 

Art. 32

 

 

1. Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

 

Art. 33

 

 

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

 

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione le intese del caso tra il Governo e l'Unione.

 

Art. 34

 

 

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israelitiche e sull'Unione, ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.

 

2. Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell'Unione, delle Comunità, nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, come da ultimo modificato dalla legge 26 febbraio 1982, n. 58, sui culti ammessi nello Stato.

 

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge e la riscossione dei relativi contributi.

 

4. Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello della presente legge.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890