Legge 29/10/1984, n. 720
Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.
Sommario
Art. 1
Art. 1-bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Allegato - Tabella A
Allegato - Tabella B
--- § ---
Art. 1
1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi (1) (2).
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(1) Il D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, il D.L. 24 marzo 1984, n. 37, il D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e il D.L. 25 luglio 1984, n. 372 non sono stati convertiti in legge.
(2) Vedasi il D.P.C.M. 2 luglio 1990, e successive modificazioni.
2. Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.
3. Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.
4. Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.
5. All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.
Art. 1-bis
1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 24-bis, D.L. 31 agosto 1987, n. 359.
4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge (1)(2).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 24-bis, D.L. 31 agosto 1987, n. 359.
Art. 2
1. Le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.
2. Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119.
3. Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 3
1. Alla Legge 30 marzo 1981, n. 119, l'articolo 40 è così modificato:
"Art. 40
Gli enti pubblici di cui agli artt. 25 e 31 della L. 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa L. 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 3 per cento. Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Le aziende di credito effettuano i versamenti delle somme in eccesso nei conti aperti agli enti di cui al primo comma presso le tesorerie dello Stato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al settimo comma.
Qualora il servizio di tesoreria o di cassa di un ente sia espletato da più aziende di credito, gli amministratori degli enti sono tenuti a comunicare a queste la percentuale dell'entrata dell'ente che può essere detenuta sotto forma di deposito presso ciascuna azienda nel rispetto della percentuale di cui al primo comma.
Le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, dovuti agli enti di cui al primo comma, eccezion fatta per i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, nonché per quelli destinati alle altre regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti, affluiscono nei conti ad essi intestati presso le tesorerie dello Stato.
Gli enti che hanno conti presso la tesoreria centrale sono tenuti a comunicare, tramite l'azienda di credito tesoriere o cassiere, alla direzione generale del tesoro, all'inizio di ogni trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso. Nessun prelevamento è consentito se tale norma non risulta regolarmente rispettata.
In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende di credito presso cui risultino disponibilità degli enti di cui al primo comma in misura superiore al limite stabilito dal primo comma debbono versare tale eccedenza in non più di dodici rate trimestrali. Le rate relative ai quattro trimestri del 1981 sono pari al 6 per cento e all'8 per cento per ciascuno dei trimestri successivi, delle disponibilità degli enti suddetti alla data del 30 novembre 1980, fino al riassorbimento delle suddette eccedenze. Il limite prescritto nel primo comma, nel periodo in cui vengono versate le rate trimestrali, è pari all'ammontare delle somme detenute presso le aziende di credito all'entrata in vigore della presente legge decurtate dalle rate già versate.
Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato ed i tassi d'interesse sulla base delle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.
Con decreto del Ministro del tesoro può, altresì, essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti e che le aziende di credito possono tenere presso di sé, e possono essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità di cui al sesto comma.
Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Le aziende, in relazione alle disposizioni del presente articolo, possono chiedere l'adeguamento delle convenzioni di tesoreria o di cassa stipulate con gli enti di cui al primo comma.
Sono abrogate le norme di legge incompatibili con le disposizioni del presente articolo."
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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