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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 08/10/1984, n. 658

Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 ottobre 1984, n. 278.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9 - Articolo 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Per la regione Sardegna è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti con sede in Cagliari.

 

Art. 2

 

 

1. Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme e ai principi concernentl l'attività giurisdizionale della Corte dei conti:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

 

2. Nei giudizi di cui alla lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti

 

Art. 3

 

 

1. I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.

 

2. Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.

 

Art. 4

 

 

1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e d), limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214

 

2. Le sezioni riunite regionali di cui al successivo articolo 8 deliberano in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , sul rendiconto generale della regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

 

Art. 5

 

 

1. La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

 

2. Presso la sezione e istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti

 

Art. 6

 

 

1. I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , nonché dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

 

2. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

 

Art. 7

 

 

1. Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti - già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 - sono aumentati di una unità.

 

Art. 8

 

 

1. Le sezioni regionali riunite sono composte dei presidenti di sezione e dei consiglieri della sezione del controllo e della sezione giurisdizionale, sono presiedute dal presidente di sezione più anziano e giudicano in collegio composto di numero dispari e comunque non inferiore a cinque votanti.

 

Art. 9

Articolo 9 (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 10

 

 

1. Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.

 

Art. 11

 

 

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.

 

Art. 12

 

 

1. I giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 , restano attribuiti alla cognizione della sezione giurisdizionale istituita con la presente legge. Tali giudizi sono sospesi dal 18 luglio 1984 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Fermi rimanendo gli effetti delle preclusioni che abbiano determinato o determinino l'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi dalla sezione giudicante istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, restano salvi gli effetti impeditivi di decadenza ovvero interruttivi o sospensivi di prescrizione per gli atti compiuti anteriormente alla data del 18 luglio 1984.

 

Art. 13

 

 

1. Sono fatti salvi altresì gli effetti di tutti gli atti compiuti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, dagli organi e uffici istituiti con lo stesso decreto presidenziale.

 

2. I rapporti d'impiego e gli atti concernenti il personale e le strutture degli organi e uffici di cui al precedente comma sono fatti salvi anche per il periodo compreso tra la caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 , e l'entrata in vigore della presente legge.

 

3. Il personale amministrativo assunto o da assumere per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale e dell'ufficio della procura generale è inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e ha l'obbligo di prestare servizio nella sede di Cagliari per la durata di almeno cinque anni.

 

4. Le prove scritte dei relativi concorsi si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.

 

Art. 14

 

 

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico dei capitoli iscritti nella rubrica «Corte dei conti» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario medesimo, i quali - per il triennio 1984-86 - già considerano l'onere stesso, iscritto in forza dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240.

 

Art. 15

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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