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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 05/02/1990, n. 16

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (1)(2)(3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1990, n. 30.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma primo, L. 5 aprile 1990, n. 71 (Gazz. Uff. 7 aprile 1990, n. 82).

(3) La tabella, che si omette, deve ritenersi implicitamente abrogata essendo strettamente collegata all'art. 11 del presente decreto, soppresso dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

Sommario

 

Art. 1 - Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti

 

Art. 2 - omissis

 

Art. 3 - omissis

 

Art. 4 - omissis

 

Art. 5 - omissis

 

Art. 6 - omissis

 

Art. 7 - omissis

 

Art. 8 - Approvvigionamento idrico alternativo

 

Art. 9 - Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

 

Art. 10 - Venezia e Chioggia

 

Art. 11 - omissis

 

Art. 12 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

 

Art. 13 - Sanzioni

 

Art. 14 - omissis

 

Art. 15 - Acque di balneazione

 

Art. 16 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti

 

1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

 

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

 

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2.

 

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale.

 

Art. 2

omissis (1)

 

(1) Soppresso dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

Art. 3

omissis (1)

 

(1) Soppresso dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

Art. 4

omissis (1)

 

(1) L'art. 63, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha abrogato, tra gli altri, gli artt. 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71 di conversione in legge del presente decreto. L'abrogazione deve, però, intendersi riferita agli artt. 4 e 5 del decreto-legge.

 

Art. 5

omissis (1)

 

(1) L'art. 63, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha abrogato, tra gli altri, gli artt. 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71 di conversione in legge del presente decreto. L'abrogazione deve, però, intendersi riferita agli artt. 4 e 5 del decreto-legge.

 

Art. 6

omissis (1)

 

(1) Soppresso dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

Art. 7

omissis (1)

 

(1) Soppresso dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

Art. 8

Approvvigionamento idrico alternativo

 

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 9.

 

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di entità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

 

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta regionale Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

 

Art. 9

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

 

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato della somma di lire 575 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 8, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

 

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del D.L. 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

2-bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

2-ter. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

2-quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonché per varianti relative agli interventi ed opere già previsti (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1990.

 

Art. 10

Venezia e Chioggia

 

1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 1° settembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 139.

 

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art. 5 della L. 16 aprile 1973, n. 171 , come integrata dall'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia», nonché variante agli strumenti urbanistici generali.

 

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti.

 

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 139.

 

4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 139.

 

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 19-bis, Decreto-Legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306.

 

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della L. 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.

 

Art. 11

omissis (1)

 

(1) Soppresso dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

Art. 12

Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Art. 13

Sanzioni

 

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

 

Art. 14

omissis (1)

 

(1) Soppresso dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

Art. 15

Acque di balneazione

 

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, è prorogato di un anno in attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE numero 76/100 (1).

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(1) Così modificato dalla legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71.

 

Art. 16

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (1).

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