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GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

Legge 03/01/1978, n. 1

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1978, n. 14.

 

Sommario

 

Art. 1 - Dichiarazione d'urgenza

 

Art. 2 - Aree destinate all'edilizia scolastica

 

Art. 3 - Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

 

Art. 4 - Attraversamenti e spostamenti

 

Art. 5 - Inosservanza dei termini

 

Art. 6 - Deliberazioni degli enti locali territoriali

 

Art. 7 - Pareri

 

Art. 8 - Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno

 

Art. 9 - Comitati tecnico-amministrativi

 

Art. 10 - Adempimenti degli uffici periferici e decentrati

 

Art. 11 - Modalità di aggiudicazione

 

Art. 12 - Aggiudicazione a trattativa privata

 

Art. 13 - Prestazioni di garanzie

 

Art. 14 - Revisione prezzi in caso di anticipazioni

 

Art. 15 - Esecuzione di opere in pendenza dello adeguamento finanziario

 

Art. 16 - Proroghe

 

Art. 17 - Collaudi

 

Art. 18 - Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo

 

Art. 19 - Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo

 

Art. 20 - Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui

 

Art. 21 - Gare deserte

 

Art. 22 - Pagamenti in conto

 

Art. 23 - Pagamento delle indennità

 

Art. 24 - Controlli della Corte dei conti

 

Art. 25 - Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali

 

Art. 26 - Competenza contrattuale dei dirigenti

 

Art. 27 - Condizioni di esclusione dagli appalti

 

Art. 28 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori

 

Art. 29 - Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584

 

Art. 30 - Lavori di variante e nuovi prezzi

 

Art. 31 - Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS

 

Art. 32 - Lavori e forniture in economia

 

Art. 33 - Parere degli organi consultivi

 

Art. 34 - Procedure in corso

 

Art. 35 - Leggi regionali

 

Art. 36 - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14

 

Art. 37 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Dichiarazione d'urgenza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

 

Art. 2

Aree destinate all'edilizia scolastica

 

1. La ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della L. 28 luglio 1967, n. 641 , e dell'art. 9 della L. 5 agosto 1975, n. 412 , a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3

Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

 

Art. 4

Attraversamenti e spostamenti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

 

Art. 5

Inosservanza dei termini

 

1. Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi, per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

 

2. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la Giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.

 

3. In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la Giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

 

4. (Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100).

 

5. (Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100).

 

Art. 6

Deliberazioni degli enti locali territoriali

 

1. Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo I, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

 

Art. 7

Pareri

 

1. Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo I, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

 

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso la istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

 

3. I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consigli dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

 

Art. 8

Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno

 

1. I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.

 

Art. 9

Comitati tecnico-amministrativi

 

1. I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 , possono essere sostituiti da loro delegati.

 

2. Sostituisce il settimo comma dell'art. 16, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, che, a sua volta, sostituisce il penultimo comma dell'art. 7, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16,

"Art. 7, penultimo comma, D. Lgs.Lgt. 18-01-1945, n. 16:

Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza."

 

3. I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

 

4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del magistrato per il Po e del magistrato alle acque di Venezia.

 

5. Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

 

Art. 10

Adempimenti degli uffici periferici e decentrati

 

1. Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

 

2. Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

 

3. Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

 

4. Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

 

5. Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'art. 13 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 361 del codice penale.

 

6. Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

 

7. Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

 

8. In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

 

Art. 11

Modalità di aggiudicazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

 

Art. 12

Aggiudicazione a trattativa privata (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

 

Art. 13

Prestazioni di garanzie (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

 

Art. 14

Revisione prezzi in caso di anticipazioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

 

Art. 15

Esecuzione di opere in pendenza dello adeguamento finanziario (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

 

Art. 16

Proroghe (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

 

Art. 17

Collaudi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

 

Art. 18

Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

 

Art. 19

Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo

 

1. A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori

 

Art. 20

Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui

 

1. I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario o all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

 

2. Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

 

Art. 21

Gare deserte (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

 

Art. 22

Pagamenti in conto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

 

Art. 23

Pagamento delle indennità

 

1. Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325)

 

3. Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo

 

4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono e del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma

 

5. Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento eapropriativo

 

6. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi

 

Art. 24

Controlli della Corte dei conti

 

1. I decreti di cui all'art. 18 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art. 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

 

2. Gli atti che dispongano l'assunzione di impiego, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

 

3. Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

 

Art. 25

Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali

 

1. Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

 

2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data

 

Art. 26

Competenza contrattuale dei dirigenti

 

1. L'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777 , ratificato con la L. 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'art. 5 della L. 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

 

Art. 27

Condizioni di esclusione dagli appalti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

 

Art. 28

Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori

 

1. L'art. 13, L. 10 febbraio 1962, n. 57, è così sostituito:

"13. Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni.

I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'art. 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

2-bis) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne."

 

Art. 29

Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584

 

1. Il comma 1 dell'art. 21, L. 8 agosto 1977, n. 584, è così sostituito:

"Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse."

 

Art. 30

Lavori di variante e nuovi prezzi

 

1. La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione, generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purché le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.

 

2. La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, numero 350 , è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

 

Art. 31

Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS

 

1. Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia.

 

2. Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

 

3. Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350

 

4. I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'Anas mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

 

5. Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

 

Art. 32

Lavori e forniture in economia(1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 256, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.

 

1. Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a L. 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.

 

Art. 33

Parere degli organi consultivi

 

1. I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.

 

2. I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.

 

3. Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

 

4. Sostituisce il primo comma dell'art. 16, D.L. 15 marzo 1965, n. 124 abrogato successivamente dall'art. 12, L. 26 marzo 1986, n. 86.

 

Art. 34

Procedure in corso

 

1. Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

 

Art. 35

Leggi regionali

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottato con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.

 

Art. 36

Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14

 

1. Sostituisce il quarto comma dell'art. 7, L. 2 febbraio 1973, n. 14, legge successivamente abrogata dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

 

Art. 37

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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