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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 25/03/1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1993, n. 72, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1 - Composizione del consiglio comunale

 

Art. 2 - Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

 

Art. 3 - Sottoscrizione delle liste

 

Art. 4 - Fissazione della data di svolgimento delle elezioni

 

Art. 5 - Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

 

Art. 6 - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

 

Art. 7 - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

 

Art. 7-bis - Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi

 

Art. 8 - Elezione del presidente della provincia

 

Art. 9 - Elezione del consiglio provinciale

 

Art. 10 - Elezione dei consigli circoscrizionali

 

Art. 11 - Durata delle operazioni di voto e di scrutinio

 

Art. 12 - Sindaco e presidente della provincia

 

Art. 13 - Poteri del sindaco e del presidente della provincia

 

Art. 14 - Convocazione del consiglio

 

Art. 15 - Indirizzi per le nomine

 

Art. 16 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta

 

Art. 17 - Competenze delle giunte

 

Art. 18 - Mozione di sfiducia

 

Art. 19 - Attività ispettiva e commissioni di indagine

 

Art. 20 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

 

Art. 21 - Scioglimento dei consigli

 

Art. 22 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali

 

Art. 23 - Composizione delle giunte

 

Art. 24 - Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142

 

Art. 25 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore

 

Art. 26 - Divieto di incarichi e consulenze

 

Art. 27 - Pari opportunità

 

Art. 28 - Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva

 

Art. 29 - Propaganda elettorale

 

Art. 30 - Pubblicità delle spese elettorali

 

Art. 31 - Indennità degli amministratori locali

 

Art. 32 - Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali

 

Art. 33 - Adeguamento degli statuti

 

Art. 34 - Abrogazione di norme

 

Art. 35 - Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

 

Art. 36 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Composizione del consiglio comunale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 2

Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 3

Sottoscrizione delle liste

 

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti (1).

--------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

 

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

 

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

 

5. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

 

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

 

Art. 4

Fissazione della data di svolgimento delle elezioni

 

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, l'articolo 3 è così sostituito:

"3/1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge."

 

Art. 5

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 6

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 7

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 7-bis

Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 30 aprile 1999, n. 120, e poi abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 8

Elezione del presidente della provincia (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 9

Elezione del consiglio provinciale (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 10

Elezione dei consigli circoscrizionali

 

1. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

 

2. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

 

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

 

Art. 11

Durata delle operazioni di voto e di scrutinio (1)

 

(1) Articolo infine così sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62.

 

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

 

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.

 

Art. 12

Sindaco e presidente della provincia (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 13

Poteri del sindaco e del presidente della provincia (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 14

Convocazione del consiglio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 15

Indirizzi per le nomine (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 16

Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 17

Competenze delle giunte (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 18

Mozione di sfiducia (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 19

Attività ispettiva e commissioni di indagine (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 20

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 21

Scioglimento dei consigli (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 22

Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 23

Composizione delle giunte (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 24

Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 25

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 26

Divieto di incarichi e consulenze (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 27

Pari opportunità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 28

Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 10 dicembre 1993, n. 515.

 

Art. 29

Propaganda elettorale

 

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

 

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

 

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile

 

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

 

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni

 

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

 

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

 

Art. 30

Pubblicità delle spese elettorali

 

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

 

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

 

Art. 31

Indennità degli amministratori locali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 32

Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali

 

1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

 

Art. 33

Adeguamento degli statuti

 

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto

 

Art. 34

Abrogazione di norme

 

1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

 

2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

 

3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

 

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

 

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali

 

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 35

Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

 

Art. 36

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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