In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

Legge 05/03/1977, n. 54

Disposizioni in materia di giorni festivi (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1977, n. 63.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo .

 

2. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre (1).

--------------------

(1) L'art. 1, legge 20 novembre 2000, n. 336, ha ripristinato a decorrere dal 2001, la festività nazionale del 2 giugno.

 

Art. 2

 

 

1. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

 

2. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

 

Art. 3

 

 

1. Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

 

Art. 4

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890