D.L. 28/08/1995, n. 361
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1995, n. 201.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 ottobre 1995, n. 437.
Sommario
Art. 1 - Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni
Art. 2 - Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione
Art. 3 - Personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
Art. 4 - Interventi concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 5 - Interventi concernenti gli enti locali
Art. 6 - Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
Art. 7 - Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri
Art. 8 - Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato
Art. 9 - Entrata in vigore
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Art. 1
Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n.67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n.554, come modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n.537, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.303, emanato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n.537 del 1993, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1996. Ai fini dell'applicazione del procedimento previsto dalle predette norme, e' comunque necessario acquisire l'assenso del Ministero del tesoro. E' altresi' autorizzato, sino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche gia' avviate ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilita'del fondo previsto dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Talefondo e' integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Le somme disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per gli anni 1995, 1996 e 1997 (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
2. Per garantirela piu' sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, e' consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
3. Il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gia' prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, e' ulteriormente prorogato fino al 30 ottobre 1995.
4. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n.537, le attivita' non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma.
5. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' sostituito dal termine del 30 ottobre 1995.
6. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attivita' svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura, nonche' quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale, e' equiparata ai fini del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari.
8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilita' disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.
9. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 1995".
10. Omissis (1).
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(1) Comma soppresso dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
11. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalita' tecnico-amministrativa del Dipartimento della protezione civile, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180. Dal 31 ottobre 1995 le norme suddette si applicano nel limite di 40 unita' di personale civile e militare dello Stato fornito di specifiche professionalita'.
12. L'articolo 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere interpretato nel senso che le limitazioni per le assunzioni di personale ivi previste non si applicano al personale di magistratura.
Art. 2
Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione
1. Omissis (1).
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(1) Comma soppresso dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
2. All'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1993, n.537, il secondo periodo del comma 17 e' sostituito dal seguente:
"Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1 ottobre.".
All'articolo 13 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la lettera g) del comma 4 e' aggiunta la seguente:
"g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1 novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1 ottobre 1994.".
3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordino degli organi collegiali della scuola e degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Analogamente, e con le stesse modalita', la durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli distrettuali e' prorogata fino al 31 maggio 1996. La durata in carica dei consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, e' prorogata fino al 1 giugno 1997 (1).
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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
3-bis. All'articolo 31 del testo unico approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:
"3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione" (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
3-ter. All'articolo 33 del testo unico approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo la lettera e) del comma 1 e' inserita la seguente:
"e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione" (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
4. All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994". All'articolo 492, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994 (1).
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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
5. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento anticipato ai fini dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate se presentate entro il 28 settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 510, comma 5, e 580, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5-bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, gia' mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, dovra' essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997. Al comma 8 dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte in fine, le parole: ", fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
6. La possibilita' di ammissione in via eccezionale alle universita' italiane prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e' consentita, con le medesime modalita', anche per l'anno accademico 1995-1996 per i cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia, riconosciute o sovvenzionate da Stati esteri con i quali siano in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattative per la conclusione di intese bilaterali in materia.
Art. 3
Personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
1. All'art. 1 del Decreto Legge 18 gennaio 1992, n. 9, al comma 5 è aggiunto il periodo seguente:
" L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991."
2. Il termine di cui all'articolo 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.
3. Limitatamente alle strutture informatiche della Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 30 ottobre 1995.
4. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1995.
5. Omissis (1).
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(1) Comma soppresso dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
6. Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
Art. 4
Interventi concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. [Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario] (1). Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
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(1) Periodo abrogato dall'art. 5, D.P.R. 2 agosto 2002, n. 215.
2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.
3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento individuati dallo stesso Ministro dell'interno. Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonché a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni.
5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.
5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
Art. 5
Interventi concernenti gli enti locali
1. Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno provvede a rimborsare agli enti locali e loro consorzi il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli enti stessi provenienti dall'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in annue lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni stessi. Al fine di ottenere dal Ministero dell'interno il predetto rimborso, gli enti locali e loro consorzi sono tenuti a trasmettere apposita certificazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con riferimento alla situazione in atto presso l'ente di provenienza al momento del trasferimento del personale.
2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.
3. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1995. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1992.
4. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
5. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunita' montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
6. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.
7. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.
8. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267).
8-bis. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267).
8-ter. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267).
9. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267).
9-bis. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267).
10. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: " il 30 giugno 1996 " (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
11. All'articolo 60 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio puo' compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne da' comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario o il collegio commissariale per la temporanea gestione del consorzio. Il prefetto puo' attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente. Il commissario o il collegio commissariale restano in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.
1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti" (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
11-bis. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267).
11-ter. Il commissario o il collegio commissariale provvedono, entro sei mesi dallo scioglimento del consorzio, alle operazioni di acquisizione di ogni residua attivita' e liquidazione di tutte le passivita', alla ripartizione ed attribuzione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati ed alla resa dei conti della liquidazione, ed a tutti gli atti soggetti ad approvazione delle giunte degli enti consorziati. Il commissario o il collegio commissariale decidono in merito ad eventuali controversie fra gli enti consorziati relative alle assegnazioni del personale. Ai componenti del collegio spettano le indennita' ed i permessi retribuiti previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per l'organo del consorzio del quale facevano parte (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
11-quater. L'organo preposto alla liquidazione del consorzio del quale e' stata deliberata la soppressione determina, sulla base di accordi con le amministrazioni degli enti interessati, la destinazione del personale e del patrimonio del consorzio (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
11-quinquies. All'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente" (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437.
Art. 6
Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. A decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti limiti potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie ed operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
2. (Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116).
Art. 7
Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri
1. È prorogata dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania ed Ungheria, autorizzata con decreto-legge 1°giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.200 milioni per il secondo semestre 1995.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato
1. Alla Legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 73 è sostituito dal seguente:
"Art. 73 Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996."
2. Alla Legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
"Art. 74
1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996."
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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