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VENERDÌ 19 APRILE 2024

Circolare 06/05/2020, n. 11/E - Agenzia delle Entrate

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie...

 

 

--- § ---

 

Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio 2020, n. 11/E

 

1 Premessa

 

A seguito dell'emanazione del "Decreto Cura Italia" [1] (di seguito, Decreto) e del "Decreto Liquidità" [2], l'Agenzia delle entrate ha fornito primi chiarimenti interpretativi, anche sotto forma di risposte a quesiti, attraverso i seguenti documenti di prassi che si richiamano al fine di fornire un quadro di sintesi:

 

- risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 ("Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - primi chiarimenti");

 

- circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 ("Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini");

 

- circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 ("Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia")");

 

- risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, con la quale è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Decreto Cura Italia ("Credito d'imposta per botteghe e negozi");

 

- risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 ("Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ulteriori precisazioni");

 

- circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 ("Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "Cura Italia") - Primi chiarimenti");

 

- circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 ("Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box");

 

- risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall'articolo 63, comma 1, del Decreto "Cura Italia".

 

- circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ("Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Risposte a quesiti");

 

- risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 ("Premio ai lavoratori dipendenti - ulteriori chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18");

 

- circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ("Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali");

 

- risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 ("Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18").

 

A seguito degli ulteriori quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, in merito all'ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto e nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con la presente circolare, ad integrazione dei documenti di prassi sopra richiamati e, in particolare, della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 e della circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, vengono forniti ulteriori chiarimenti interpretativi, sotto forma di risposta a quesiti.

 

Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti e di facilitare la lettura del documento, i quesiti trattati sono suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto e nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

 

 

2 Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

 

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito ai quesiti relativi alle seguenti misure:

 

- sospensione dei termini degli adempimenti fiscali (articolo 62 del Decreto);

 

- sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (articolo 103 del Decreto).

 

 

2.1 QUESITO: Sospensione dei termini di presentazione dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della LIPE e dell'esterometro del primo trimestre 2020

 

Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 2020, sono compresi i seguenti:

 

- la presentazione della dichiarazione annuale IVA (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020);

 

- la presentazione del modello TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020);

 

- la presentazione della comunicazione liquidazione periodica (LIPE) del primo trimestre 2020 (dal 31 maggio al 30 giugno 2020);

 

- la presentazione della "comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato", c.d. "esterometro", del primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020).

 

Si chiede, altresì, se, ai fini della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, nel periodo 1 gennaio 2020-30 giugno 2020, possano beneficiare della sospensione coloro che, non essendosi ancora dotati del registratore telematico, devono, nella fase transitoria, "provvedere entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione telematica tramite servizio online "F&C" dell'Agenzia delle entrate o tramite intermediario qualificato".

 

RISPOSTA

 

L'articolo 62, comma 1, del Decreto dispone che: "1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 […]".

 

Il successivo comma 6 dispone che: "6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni".

 

Tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano, dunque:

 

- la presentazione della dichiarazione annuale IVA;

 

- la presentazione del modello TR;

 

- la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;

 

- la presentazione dell'esterometro del primo trimestre 2020.

 

Si ricorda tuttavia che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

 

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.

 

Con riferimento, invece, agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si rinvia a quanto già chiarito nella circolare 3 aprile 2020, n. 8/E e, in particolare, nella risposta al quesito n. 1.7, nella quale è stato rappresentato quanto segue.

 

"Quanto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, si è già evidenziato che essa, insieme alla memorizzazione (e all'emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi.

 

Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi, fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web "documento commerciale on line") e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.

 

In un'ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).

 

Resta inteso che laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio, in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere, considerato, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, "Versione 9.0 dicembre 2019", che "Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali, l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera" (cfr. il paragrafo 2.7 "GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI")".

 

 

2.2 QUESITO: Sospensione dei termini di presentazione del modello EAS

 

Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 2020, rientri anche la presentazione del "modello EAS".

 

RISPOSTA

 

Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presentazione del modello EAS.

 

Si ricorda, in merito, che le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili [3]; per usufruire di questa agevolazione, è necessario che gli enti trasmettano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, denominato "modello EAS", entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

 

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

 

Sul punto si segnala, tra l'altro, che la risoluzione 12 dicembre 2012, n. 110/E fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis del modello EAS, confermando indirettamente la natura di adempimento tributario del richiamato modello EAS.

 

Ciò premesso, si rappresenta che per tale adempimento trova applicazione l'articolo 62 del Decreto, che prevede la sospensione degli adempimenti tributari, che hanno scadenza nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, che devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

 

 

2.3 QUESITO: Sospensione dei termini di presentazione del modello INTRA 12

 

Si chiede di sapere se, tra gli adempimenti sospesi, rientri anche la presentazione del "modello INTRA 12" (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d'imposta e da agricoltori esonerati).

 

RISPOSTA

 

Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la presentazione del modello INTRA 12.

 

Quest'ultimo deve essere utilizzato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, dello stesso decreto, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro come previsto dall'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del citato decreto-legge n. 331 del 1993.

 

Il modello, inoltre, deve essere utilizzato dai predetti soggetti (enti non commerciali e agricoltori esonerati) che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell'imposta, mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti.

 

Gli adempimenti sopra descritti devono essere osservati anche dagli enti non commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio dell'attività non commerciale.

 

Il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese, in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

L'invio del modello può avvenire utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

 

La presentazione di tale modello dichiarativo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 62, comma 1, del Decreto, che prevede la sospensione dei termini degli adempimenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

 

Pertanto, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 62, il modello INTRA 12, i cui termini di scadenza sono compresi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, può essere presentato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

 

 

2.4 QUESITO: Trasmissione telematica dei dati relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali

 

Si chiede di conoscere se nel rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali richiamati nell'articolo 62 del Decreto rientrino anche gli adempimenti a carico dei Laboratori e dei Produttori abilitati alle verificazioni periodiche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 maggio 2005, relativo alle modalità e ai termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti dalla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.

 

RISPOSTA

 

L'articolo 62, comma 1, del Decreto, in tema di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, prevede che: "Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 […]".

 

Tali adempimenti, ai sensi del successivo comma 6, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

 

Ciò posto, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle verificazioni periodiche e dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse verifiche deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 maggio 2005.

 

Pertanto, ricorrendo nella fattispecie un adempimento nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, lo stesso ricade nella previsione del citato articolo 62 del Decreto ed usufruisce della relativa sospensione.

 

Resta ferma per i contribuenti la possibilità di effettuare la trasmissione anche prima del 30 giugno 2020, termine ultimo individuato dal medesimo articolo 62 per procedere "senza applicazione di sanzioni" (cfr. il comma 6).

 

 

2.5 QUESITO: Richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT.

 

Si chiede di conoscere se, nel rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali richiamati nell'articolo 62 del Decreto, rientrino anche gli adempimenti di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, ai quali sono rispettivamente tenuti gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati, relativi alla richiesta e all'effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori Telematici e Server-RT.

 

RISPOSTA

 

Gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati sono, rispettivamente, tenuti alla richiesta e all'effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali, entro i termini della loro scadenza periodica, nel rispetto degli adempimenti di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.

 

I suddetti adempimenti, le cui scadenze si collochino nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, rientrano nella sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto, e sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni (cfr. il comma 6 dell'articolo 62).

 

 

2.6 QUESITO: Controlli di conformità dei Misuratori fiscali e Registratori Telematici

 

Con quale modalità, nel periodo emergenziale da COVID-19, un'azienda produttrice di registratori telematici può effettuare i controlli di conformità dei misuratori fiscali e registratori telematici ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 23 marzo 1983, nel caso in cui non sia autorizzata ad effettuarli in qualità di fabbricante abilitato e, pertanto, i suddetti controlli di conformità dovrebbero essere eseguiti dalle Direzioni Provinciali competenti per territorio?

 

RISPOSTA

 

Si ritiene che i controlli di conformità degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT, che sono realizzati in modo da soddisfare le prescrizioni relative alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 23 marzo 1983 e successivi aggiornamenti e ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 127, per la trasmissione telematica dei corrispettivi e successive integrazioni, e approvati dalla Commissione nominata ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 marzo 1983, da effettuarsi dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali territorialmente competenti, possono essere eseguiti, limitatamente al periodo di durata dell'emergenza COVID-19, fissato da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in proprio dai produttori che dovranno autocertificare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esecuzione e l'esito positivo dei controlli, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, 18 giugno 1985, n. 322429.85.XIII.

 

L'autocertificazione della effettuazione e dell'esito dei controlli eseguiti in proprio dal produttore, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo PEC, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate.

 

 

2.7 QUESITO: Rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche

 

Si chiede se nell'ambito applicativo dell'articolo 103 del Decreto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 e alla circolare23 novembre 2006, n. 35/E dell'Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

 

RISPOSTA

 

Il comma 1 dell'articolo 103 ("Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza") del Decreto prevede che: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [4]".

 

Inoltre, il comma 2 [5] del medesimo articolo stabilisce che: "2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. [….]".

 

Il richiamato comma 2 si applica anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 e alla circolare 23 novembre 2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, pertanto, restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Conseguentemente, il richiamo e le indicazioni fornite nella circolare 23 novembre 2006, n. 35/E, per il rinnovo del provvedimento abilitativo (cfr. il paragrafo 4), vanno lette in ragione della protratta validità, cosicché il soggetto abilitato dovrà inoltrare all'ufficio competente l'istanza di rinnovo entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

 

2.8 QUESITO: Rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici

 

Si chiede se, nell'ambito applicativo dell'articolo 103 del Decreto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, che siano in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

 

RISPOSTA

 

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 103 del Decreto prevede che: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [6]".

 

Inoltre, il comma 2 [7] del medesimo articolo stabilisce che: "2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. [….]".

 

Il richiamato comma 2 si applica anche alle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate.

Di conseguenza, le autorizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resteranno valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

 

2.9 QUESITO: Accordo di conciliazione a distanza

 

È possibile sottoscrivere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza? Quali sono le modalità per il deposito dell'accordo in giudizio?

 

RISPOSTA

 

È possibile, nonché opportuno durante il periodo emergenziale, concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza [8] di cui all'articolo 48 del D.lgs. n. 546 del 1992 in considerazione della primaria esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. In merito, nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 è stato rappresentato che, le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa con il contribuente.

 

Le parti del giudizio tributario possono, quindi, concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui: "Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia".

 

Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

 

 

2.10 QUESITO: Imposta sulle assicurazioni. Presentazione della denuncia annuale

 

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, gli assicuratori sono tenuti a presentare - entro il 31 maggio di ciascun anno - la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni.

 

La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dal dichiarante o tramite i soggetti abilitati.

 

Sulla base della denuncia annuale, l'Ufficio provvede, entro il 15 giugno, alla liquidazione definitiva dell'imposta sulle assicurazioni dovuta per l'anno precedente.

 

Si chiede se la presentazione della suddetta denuncia annuale rientri nell'ambito di applicazione della sospensione degli adempimenti tributari di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto.

 

RISPOSTA

 

La presentazione della denuncia annuale, da parte degli assicuratori, dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati, rientra nell'ambito di applicazione della sospensione prevista dall'articolo 62, comma 1, del Decreto, in considerazione che la stessa della natura di adempimento della stessa, peraltro desumibile anche da precedenti disposizioni di proroga [9].

 

 

2.11 QUESITO: Imposta sulle assicurazioni. Presentazione della denuncia annuale. Soggetti in libera prestazione di servizi

 

Considerato che con la circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, al paragrafo 2.4, è specificato che "Come espressamente previsto dall'articolo 62 del Decreto, la sospensione dei termini degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 riguarda esclusivamente i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e non anche i soggetti esteri", si chiede se la sospensione possa essere estesa anche all'adempimento a carico delle società che operano in regime di libera prestazione di servizi, dando rilevanza alla circostanza che tale adempimento è effettuato, per obbligo o facoltà, tramite un rappresentante fiscale o alla circostanza che l'impresa abbia la propria sede in un altro Stato dell'UE, al fine di evitare discriminazioni.

 

RISPOSTA

 

Le imprese di assicurazioni non aventi sede nel territorio dello Stato che operano in regime di libera prestazione di servizi devono assolvere tale obblighi per il tramite di un rappresentante fiscale, con l'eccezione di quelle aventi sede principale negli Stati della UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni che hanno facoltà di nominare un rappresentante fiscale per presentare la denuncia annuale dei premi incassati, con le stesse modalità previste per gli altri soggetti (art. 4-bis della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961).

 

L'articolo 62 del Decreto dispone che: "1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. […]".

 

"6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni".

 

Tenuto conto della ratio della sospensione in esame (cfr. citata circolare n. 8/E del 2020, par. 2.4), si ritiene che la stessa possa trovare applicazione anche nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia.

 

Infatti, considerata la finalità della norma, tesa a venire incontro alle difficoltà di espletamento degli adempimenti per l'attuale emergenza sanitaria, si ritiene che la disposizione si renda applicabile anche ai rappresentanti fiscali, sia per gli adempimenti propri che per quelli da espletare per i soggetti rappresentati e, comunque, qualora l'impresa abbia la propria sede in un altro Stato dell'UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, all'impresa stessa anche in assenza di nomina del rappresentante fiscale.

 

 

2.12 QUESITO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti

 

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le banche e gli altri enti che effettuano le operazioni di finanziamento [10] sono tenuti a presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

 

Il modello deve essere utilizzato anche per la liquidazione dell'imposta dovuta a saldo per il periodo di riferimento della dichiarazione e per la determinazione dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo.

 

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato.

 

L'adempimento deve essere effettuato sia dagli enti che hanno sede legale in Italia, sia da soggetti residenti all'estero (ad es. istituti di credito dell'Unione europea operanti in Italia in libera prestazione di servizi, anche se privi di una stabile organizzazione in Italia) - che si avvalgono di un rappresentante fiscale - per le operazioni di finanziamento poste in essere nel territorio italiano.

 

Sulla base della dichiarazione inviata, l'ufficio competente procede al controllo della correttezza dell'autoliquidazione e dei versamenti effettuati.

 

Tanto premesso, si chiede conferma che la dichiarazione in esame rientri nel campo di applicazione della sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto, sia nel caso in cui il soggetto obbligato sia un intermediario italiano sia nel caso in cui debba essere presentata dall'intermediario estero per il tramite di un rappresentante fiscale italiano.

 

RISPOSTA

 

Come già rilevato in precedenza, l'articolo 62 del Decreto dispone la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

 

Il comma 6 del medesimo articolo prevede che tali adempimenti possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

 

Al riguardo si ritiene che la dichiarazione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, rientri tra gli adempimenti che possono essere effettuati entro il 30 giugno, anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, in quanto è tale ultimo soggetto che pone in essere l'adempimento per conto del soggetto estero.

 

Infatti, considerata la finalità della norma, tesa a venire incontro alle difficoltà di espletamento degli adempimenti per l'attuale emergenza sanitaria, si ritiene che la disposizione si renda applicabile anche ai rappresentanti fiscali, sia per gli adempimenti propri che per quelli da espletare per i soggetti rappresentati.

 

 

2.13 QUESITO: Controllo del repertorio

 

Ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i soggetti indicati nell'art. 10, comma 1, lettere b) e c), (notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati) devono presentare il repertorio degli atti stipulati all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini del controllo della regolarità nella tenuta dello stesso.

 

Tale adempimento deve essere effettuato entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, nei giorni stabili dall'Ufficio Territoriale competente e, pertanto, il termine relativo al primo quadrimestre dell'anno corrente (1° gennaio-30 aprile) ricade nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 62, comma 1, del Decreto.

 

Al riguardo, considerato quanto specificato al paragrafo 1.12 della circolare 3 aprile 2020, n. 8/E (in relazione alla registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica), per cui "si ritiene che, data l'ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore - la cui ratio è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale", si chiede conferma che anche l'adempimento in questione previsto dal Testo unico dell'imposta di registro rientri nel campo di applicazione della sospensione in esame.

 

RISPOSTA

 

L'articolo 62 del Decreto dispone che: "1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. […] 6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni".

Al riguardo, in linea con quanto già rappresentato con riferimento all'obbligo di registrazione degli atti pubblici o delle scritture private con la risposta n. 1.8 della circolare del 3 aprile 2020, n. 8/E, si conferma che il rinvio di cui al citato articolo 62, comma 1, del Decreto opera anche con riferimento alla presentazione del repertorio degli atti stipulati relativo al primo quadrimestre del 2020 (gennaio - aprile), che potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

 

 

2.14 QUESITO: Presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione dell'atto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

 

Si chiede se l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione dell'atto, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possa intendersi incluso fra gli adempimenti tributari sospesi ai sensi dell'articolo 62 del Decreto.

 

RISPOSTA

 

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, rubricato: "Denuncia di eventi successivi alla registrazione", "L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione ditale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono".

 

Tale norma prevede una particolare procedura volta a disciplinare le ipotesi in cui, successivamente alla registrazione di un atto, si verifichino eventi che richiedano una nuova liquidazione dell'imposta rispetto a quella già corrisposta.

 

Le ipotesi considerate dalla norma riguardano l'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una "ulteriore liquidazione di imposta". Questi eventi devono essere obbligatoriamente denunciati dalle parti contraenti o dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione all'Ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono, entro 20 giorni dal loro verificarsi (30 giorni per il caso di registrazione telematica).

 

A seguito della presentazione della denuncia, l'Ufficio liquiderà l'ulteriore imposta dovuta.

 

Con riferimento al quesito in esame, si ritiene che tale adempimento tributario, da cui scaturisce un'ulteriore liquidazione d'imposta, rientri nell'ambito applicativo dell'articolo 62 del Decreto, ai sensi del quale (comma 1): "Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020".

 

Pertanto, se il termine relativo all'obbligo di presentazione della denuncia ai sensi dell'articolo 19 scade nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, tale adempimento è da considerarsi sospeso, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 62.

 

Resta inteso che tale adempimento, benché sospeso, possa comunque essere posto in essere dai soggetti legittimati anche durante tale periodo di sospensione.

 

Le denunce sospese dovranno, quindi, essere effettuate entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo.

 

Tale conclusione resta valida anche nella specifica ipotesi in cui l'obbligo della denuncia di cui al predetto articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sia conseguente all'avveramento della condizione sospensiva apposta agli atti di trasferimento di beni culturali a titolo oneroso o di conferimento degli stessi in società, al fine dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero del beni culturali, prevista dagli articoli dal 60 al 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 

 

2.15 QUESITO: Sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti non residenti.

 

L'articolo 62 del Decreto ha, tra l'altro, sospeso il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019, in scadenza il 30 aprile, per la generalità delle imprese e degli esercenti arti e professioni che hanno "il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato".

 

Tali soggetti potranno, quindi, presentare la dichiarazione Iva 2020 entro il prossimo 30 giugno 2020, senza l'applicazione di sanzioni.

 

In relazione a tale norma è sorto il dubbio se la sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019 si applichi anche ai soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a coloro che si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi dell'art. 35-ter dello stesso D.P.R. a quelli hanno una stabile organizzazione all'interno del territorio dello Stato.

 

RISPOSTA

 

In linea con le risposte rese in precedenza, si ritiene che la sospensione degli adempimenti disposta dall'articolo 62 del Decreto per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applichi non solo nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri - che, ai sensi dell'articolo 7, lettera d) del dPR n. 633 del 1972, limitatamente alle operazioni rese e ricevute, si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato - ma anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.

 

Tale soluzione è coerente con la finalità della norma, tesa a non gravare gli operatori, siano essi nazionali o esteri, con adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

 

Pertanto, anche i soggetti esteri possono presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

 

2.16 QUESITO: Liquidazione IVA di gruppo. Articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e Gruppo IVA

 

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel disciplinare la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali, individua i beneficiari della stessa in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (8 aprile 2020) e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

 

La norma non chiarisce tuttavia se, in caso di liquidazione dell'IVA di gruppo, sia sufficiente che la società controllante abbia le caratteristiche specificate dal citato articolo 18 oppure sia necessario che le stesse sussistano in capo a tutte le società partecipanti alla procedura di cui all'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

RISPOSTA

 

In linea con quanto precisato dalla circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (quesito 1.5) con riferimento alla sospensione dei versamenti IVA di cui all'articolo 61, comma 3, del Decreto, ai fini dell'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è sufficiente che anche uno solo dei soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo abbia le caratteristiche normativamente specificate, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività dallo stesso svolta sia prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo.

 

Tuttavia, ad integrazione dei chiarimenti forniti con la suddetta circolare n. 8/E, si precisa che, qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentono di beneficiare della sospensione disposta dall'articolo 18, è comunque possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società, relativa al mese di marzo e/o di aprile 2020.

 

Ciò vale anche con riferimento alla liquidazione periodica eseguita dal Gruppo IVA nelle ipotesi in cui, non realizzandosi la condizione di prevalenza nel Gruppo, una o più società partecipanti abbiano le caratteristiche che, individualmente, consentano di beneficiare della sospensione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; in tal caso va preso a riferimento il decremento del fatturato teoricamente imputabile a ciascuna singola società ed il corrispondente saldo a debito d'imposta per i mesi di marzo e/o aprile 2020.

 

L'importo a debito sospeso può essere versato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in 5 rate a decorrere dal medesimo mese.

 

Qualora una o più società liquidino l'IVA con cadenza periodica trimestrale può essere sospeso un importo pari al saldo a debito riferibile ai soli mesi di marzo e/o aprile 2020.

 

La possibilità di tenere conto anche della situazione individuale delle singole società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo o al Gruppo IVA ai fini del beneficio della sospensione vale, infine, anche con riferimento alla sospensione dell'IVA disposta dall'articolo 61 del Decreto, per la quale ciò che rileva è il tipo di attività svolta da ciascuna società.

 

 

3 Credito d'imposta per botteghe e negozi

 

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito ai quesiti relativi al credito d'imposta per botteghe e negozi (articolo 65 del Decreto).

 

 

3.1 QUESITO: Spese condominiali

 

Si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta spettante, si debba tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone).

 

RISPOSTA

 

Qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

 

 

3.2 QUESITO: Locazione del negozio e della pertinenza

 

Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, si possa beneficiare, per entrambi, del credito d'imposta per botteghe e negozi.

 

RISPOSTA

 

Il credito di imposta spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

 

 

4 Altri quesiti

 

4.1 QUESITO: Premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19

 

Si chiede di sapere se nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possano essere ricompresi i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19.

 

In particolare, si chiede se detti premi siano ricompresi nell'ambito delle polizze "aventi per oggetto il rischio di gravi patologie" di cui alla citata lettera f-quater).

 

RISPOSTA

 

L'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei "contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2),del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie".

 

In considerazione del fatto che la Organizzazione Mondiale di Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale, si è dell'avviso che i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, possano rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.

 

 

4.2 QUESITO: Trattamento Iva degli acquisti extra-UE connessi all'emergenza Covid-19

 

In base alle recenti disposizioni riguardanti le importazioni di mascherine e altro materiale sanitario per l'emergenza COVID-19, per le quali è stato introdotto un regime di esenzione dai dazi e dall'IVA (cfr. decisione della Commissione UE n. 2020/491 del 3 aprile 2020 e determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 107042/RU del 03/04/2020), è sorto il dubbio se tale regime possa applicarsi anche laddove le importazioni siano effettuate da un soggetto diverso da quelli indicati dal combinato disposto di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della citata decisione e del punto 1 della richiamata determinazione direttoriale (organizzazione pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché unità di pronto soccorso), nell'ipotesi in cui il materiale sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall'importatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposizioni.

 

Nel caso in cui si ritenga che il predetto regime di esenzione trovi applicazione anche nei riguardi di soggetti diversi da quelli di cui alla citata lettera c), è necessario chiarire il regime Iva in base al quale i prodotti sanitari importati potranno essere ceduti alle organizzazioni pubbliche.

 

RISPOSTA

 

In data 3 aprile 2020, la Commissione Europea, ha preso atto:

 

- del fatto che, in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e che, il successivo 11 marzo 2020, la stessa Organizzazione ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 una pandemia; nonché

 

- delle numerose domande presentate da diversi Stati membri, intese a chiedere l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate.

 

Conseguentemente, la Commissione ha adottato la decisione n. 2020/491, avente ad oggetto, appunto, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA, connessi all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020, per il periodo compreso tra il 30 gennaio e, salvo revisione della data, il 31 luglio 2020.

 

La decisione in esame si riferisce, in particolare, alle merci di cui all'articolo 1.1. (b), se destinate ad uno degli usi espressamente previsti dall'articolo 1.1 (a), ossia:

 

i. distribuzione gratuita da parte dei soggetti autorizzati all'importazione di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;

 

ii. messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni autorizzate all'importazione.

 

Le merci devono essere importate, ai sensi della successiva lettera c), "per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri", ovvero, ai sensi del comma 2, "da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità, per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19".

 

Al fine di rispondere al quesito posto, relativo al caso in cui l'importazione sia effettuata da un soggetto diverso da quelli richiamati dalla norma, ma il materiale sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall'importatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposizioni, si fa presente che la formulazione della decisione è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad applicare l'esenzione IVA coloro che effettuino le operazioni anche "per conto" dei soggetti indicati. Si ricorda, infatti, che i benefici della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati, ma anche, in linea con la ratio della decisione, alla destinazione degli stessi beni.

 

Conseguentemente, affinché l'importazione possa beneficiare del regime di esenzione IVA, previsto dalla citata decisione della Commissione europea, è necessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, che la stessa sia effettuata "per conto" di un soggetto legittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l'esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi.

 

Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla citata decisione, si ritiene che il regime di esenzione IVA possa essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della predetta decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati "per loro conto" e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione.

 

 

5 Sospensione di versamenti tributari

 

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito ai quesiti relativi alla sospensione di versamenti tributari per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (articolo 18).

 

 

5.1 QUESITO: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi - Determinazione del calcolo della riduzione del fatturato

 

Si chiede se, in caso di fusione per incorporazione di più società, il calcolo della riduzione del fatturato - previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, quale requisito indispensabile per fruire della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020 - possa essere effettuato confrontando il fatturato realizzato nei mesi di marzo e aprile 2020 dalla società incorporante, con la somma dei fatturati conseguiti dalle singole società che hanno partecipato alla fusione, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile 2019.

 

RISPOSTA

 

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 riconosce agli operatori economici maggiormente danneggiati dall'emergenza Covid-19 la possibilità di rinviare al mese di giugno 2020 alcuni versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

 

Il beneficio è fruibile solo laddove si sia registrata una rilevante flessione del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.

 

In particolare, è previsto che la sospensione sia riconosciuta ai contribuenti che, nei predetti mesi, abbiano subito una flessione del fatturato:

 

- di almeno il 33 per cento, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi non superiori ai 50 milioni di euro;

 

- di almeno il 50 per cento, per coloro che hanno conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di euro.

 

Con la fusione per incorporazione, le società incorporate si estinguono, mentre l'incorporante prosegue la propria attività e le attività delle incorporate.

 

Pertanto, nel caso di perfezionamento di un'operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.

 

 

5.2 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione dell'importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall'articolo 63 del Decreto

 

Si chiedono chiarimenti in merito alla risposta al quesito 4.6, contenuto nella circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, riguardante le modalità di calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, previsto dall'articolo 63 del Decreto, ai fini del riconoscimento di un bonus ai lavoratori dipendenti.

 

In particolare, si chiede di chiarire il seguente aspetto.

 

Nella suddetta risposta, si precisa che nel calcolo del limite reddituale previsto dall'articolo 63 del Decreto, non si deve tenere conto dei redditi assoggettati a tassazione separata e a tassazione sostitutiva "Tanto in coerenza con i chiarimenti già forniti con la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E". Poiché tale circolare include nel calcolo del limite reddituale (di euro 50 mila), stabilito per l'accesso alla tassazione agevolata dei premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato (articolo 1, commi 182-190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva, mentre esclude i redditi assoggettati a tassazione separata, si chiede conferma che, ai fini della verifica del limite reddituale di euro 40 mila di cui all'articolo 63 del Decreto, si debba far riferimento esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria.

 

RISPOSTA

 

Come precisato nella citata circolare n. 8/E del 2020, si ribadisce che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro, previsto dall'articolo 63 del Decreto, per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

 

Pertanto, ai fini del calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.

 

 

5.3 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione della soglia di euro 40.000 nel caso in cui il lavoratore fruisca dell'agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero o per i lavoratori impatriati

Ai fini dell'attribuzione del premio di 100 euro, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di determinazione della soglia reddituale di euro 40 mila, prevista dall'articolo 63 del Decreto, nel caso in cui il lavoratore dipendente fruisca dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 o di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

 

In particolare, viene chiesto se il reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente debba essere considerato al lordo della riduzione o debba essere considerato il solo imponibile assoggettato a tassazione progressiva (e, quindi, al netto della riduzione).

 

RISPOSTA

 

Il premio di 100 euro di cui all'articolo 63 del Decreto viene assegnato ai lavoratori dipendenti che "possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro".

 

In ragione della ratio della norma, volta ad agevolare i soli lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 40 mila, si è dell'avviso che per i dipendenti che nell'anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione (ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147), il predetto limite dovrà essere calcolato in ragione dell'importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.

 

In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un'agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.

 

 

5.4 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000. Precisazioni

 

Ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40 mila, previsto dall'articolo 63 del Decreto in esame, il sostituto d'imposta, che deve erogare il bonus di euro 100, deve considerare soltanto l'importo riportato al punto 1 della CU 2020?

 

RISPOSTA

 

Come precisato con la risposta al quesito 5.3, ai fini della verifica del limite di euro 40 mila, occorre considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggetto a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.

 

Come precisato nella risposta al quesito precedente, qualora il lavoratore, per il periodo d'imposta 2019, abbia fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147, facendo concorrere a tassazione il proprio reddito da lavoro dipendente in misura ridotta, il predetto limite di euro 40 mila dovrà essere calcolato in ragione dell'importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.

 

Ne consegue che il datore di lavoro/sostituto d'imposta che nel 2020 eroga il bonus di euro 100, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.

 

In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147 (cd "rientro dei cervelli" e simili), il sostituto d'imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche:

 

- la quota di reddito esente percepita dai c.d. "frontalieri" indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);

 

- la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d'Italia riportata nell'annotazione con il codice "CA" della CU 2020.

 

 

5.5 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l'attività lavorativa all'estero

 

Il bonus di euro 100 previsto dall'articolo 63 del Decreto spetta ai lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l'attività lavorativa all'estero?

 

RISPOSTA

 

Il Decreto reca "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e a salvaguardare la forza lavoro.

 

Le disposizioni del Decreto, con particolare riferimento a quelle di natura fiscale, sono state introdotte in ragione di quanto previsto, in particolar modo, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno introdotto "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale".

 

In tale ambito è pertanto da collocarsi il bonus di 100 euro che, al ricorrere di determinati presupposti, viene erogato ai titolari di lavoro dipendente che sopportano il disagio di doversi recare presso la propria sede di lavoro.

 

Considerato, pertanto, la ratio sottesa a tali disposizioni che, come detto, sono state emanate in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, si ritiene che il sostituto d'imposta italiano non possa erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero.

 

 

5.6 QUESITO: Sospensione delle attività di cooperazione internazionale

 

Si chiede di conoscere se le attività di cooperazione amministrativa in ambito internazionale in materia di imposte dirette, indirette e ai fini del recupero dei crediti, svolte dagli uffici degli enti impositori sono sospese ai sensi dell'articolo 67 del Decreto.

 

RISPOSTA

 

Il comma 1 dell'articolo 67 del Decreto sospende: "dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori".

 

Come indicato con la circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, la disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici.

 

Conseguentemente, anche nel periodo emergenziale, gli uffici continueranno a svolgere le attività di cooperazione amministrativa con gli Stati UE ed extra-UE, previste dalle norme comunitarie e dalle Convenzioni e Trattati internazionali.

 

In particolare, considerato che il Decreto ha un ambito di applicazione nazionale, come espressamente previsto dall'articolo 62, quando stabilisce che la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non riguarda i soggetti esteri, gli uffici potranno continuare a formulare e trasmettere alle autorità fiscali degli altri Stati domande di assistenza per richiedere:

 

a) informazioni ai fini delle attività di verifica, controllo o riscossione,

 

b) la notifica di atti di accertamento o riscossione,

 

c) il recupero di carichi erariali pendenti,

 

d) l'adozione di misure cautelari in caso di fondato pericolo per la riscossione.

 

Sarà onere dello Stato estero destinatario della richiesta di cooperazione rappresentare eventuali difficoltà nel dare esecuzione alle stesse, a causa di analoghe norme nazionali sospensive delle attività esterne agli uffici o delle procedure di riscossione.

 

Con riferimento invece alle speculari richieste di assistenza ricevute da parte di altri Stati, UE ed extra-UE, le stesse verranno istruite e lavorate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di prassi già impartite, e con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

 

 

5.7 QUESITO: Proroga al 30 aprile 2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili

 

L'articolo 22 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha ulteriormente prorogato al 30 aprile il termine per la consegna e la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo.

 

Si chiede se tale proroga possa essere applicata anche alle comunicazioni degli oneri detraibili per il 730 precompilato.

 

RISPOSTA

 

L'articolo 22 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 stabilisce che, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche, fissato dal comma 6-quater dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

 

Lo stesso stabilisce, inoltre, che non si provvede all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, il cui termine è stato prorogato al 31 marzo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avvenga entro il 30 aprile.

 

Ciò posto, tenuto conto che, sulla base del suo tenore letterale, il richiamato articolo 22 fa riferimento ai soli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 6-quater e comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, riguardanti, rispettivamente, la consegna agli interessati e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche, si ritiene che la proroga al 30 aprile del termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche, e la non applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 6-quinquies nel caso in cui la trasmissione telematica delle certificazioni uniche avvenga oltre il termine del 31 marzo ed entro il 30 aprile, possano essere applicate ai soli adempimenti tributari richiamati e, dunque, non possano essere estese anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili, in relazione alle quali, nell'articolo 22 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, non è presente alcun riferimento.

 

Per tali comunicazioni, resta fermo il termine del 31 marzo, stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 2 marzo 2020, n. 9.

 

 

5.8 QUESITO: Possibilità di notificare gli atti nel periodo di sospensione prevista dall'articolo 67 del Decreto

 

Esiste comunque la possibilità di notificare alcune tipologie di accertamenti anche nel periodo di "sospensione" 8 marzo - 31 maggio 2020?

 

Nella circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, si precisa che la previsione normativa di cui all'articolo 67, comma 1, del Decreto non sospende, né esclude, le attività degli uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento.

 

Viene tuttavia chiarito che gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, e nella nota n. 1 del citato documento di prassi, si precisa che: "fanno eccezione le attività urgenti o indifferibili".

 

Si chiede cosa si intenda per attività "urgenti o indifferibili". Rientrano fra queste la notifica di avvisi di accertamenti connessi a procedimenti penali o comunque quegli accertamenti su processi verbali di constatazione nei quali vengono segnalate misure cautelari o riguardano condotte particolarmente insidiose (frodi, fatture per operazioni inesistenti, etc.)?

 

RISPOSTA

Come già specificato dalla circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, non è sospesa, né esclusa l'attività degli Uffici, in quanto l'articolo 67 del Decreto disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento nel periodo corrente dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

 

Tuttavia, agli uffici sono state fornite indicazioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività per non sollecitare spostamenti fisici.

 

L'eventuale indifferibilità o urgenza dell'attività di accertamento non può che essere oggetto di una valutazione da farsi da parte dell'Ufficio caso per caso, in ragione delle specificità della stessa.

 

Ciò premesso, con riferimento agli atti connessi a procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, la denuncia deve essere effettuata "senza ritardo". La circolare 4 agosto 2000, n. 154/E, precisa che "l'obbligo della trasmissione della notizia di reato sorge nel momento della constatazione del fatto costituente reato ovvero con riferimento alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 2, 3 e 4 (del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) il momento della constatazione del fatto deve intendersi al termine delle operazioni di verifica riguardanti l'anno di imposta interessato".

 

Tendenzialmente, il momento della constatazione del fatto costituente reato coincide con la formalizzazione dell'atto impositivo che accerti il superamento delle soglie di punibilità o la specifica violazione.

 

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che le attività accertative in argomento risultino presentare le caratteristiche di "indifferibilità o urgenza".

 

Con riguardo invece alle misure cautelari, la vigente disciplina contenuta nell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevede, al primo comma, che: "in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda". Il successivo comma 7 stabilisce che se il provvedimento di irrogazione sanzioni, non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse e il presidente della commissione, su istanza di parte e sentito l'ufficio richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca.

 

In relazione alla richiesta di misure cautelari ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la stessa può essere effettuata sulla base del processo verbale senza necessità di notifica dell'avviso di accertamento. Ciò anche in considerazione del fatto che, come specificato dalla circolare 16 aprile 2020, n. 10/E, non rientrano tra le udienze rinviate dall'articolo 83 del Decreto quelle relative alle misure cautelari.

 

Qualora si sia in presenza di misure cautelari già concesse alla data dell'8 marzo 2020, per le quali il comma 7 prevede il termine di centoventi giorni per la notifica dell'atto, si ritiene che tale termine rientri tra quelli sospesi ai sensi dell'articolo 67 del Decreto.

 

In tal senso si è espressa la circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, al punto 2.12 con riferimento alla notifica di atti di irrogazione sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che richiama a sua volta l'articolo 22.

 

Per tale ipotesi, la circolare, infatti, chiarisce che la fattispecie in esame rientra nel disposto del citato articolo 67.

 

 

5.9 QUESITO: Ambito di applicazione della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto

 

Si chiede se la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 di cui al comma 1 dell'articolo 67 del Decreto operi solo con riferimento ai termini delle attività che spirino all'interno dell'intervallo, con conseguente nuova scadenza determinata aggiungendo al 1° giugno i giorni compresi tra l'8 marzo e la scadenza originaria, oppure se operi anche con riferimento ai termini che spirino fuori dell'intervallo, quindi ad esempio se per il termine di decadenza del 31 dicembre 2020 ci sia un "differimento" di 84 giorni.

 

RISPOSTA

 

In via generale, si può affermare che l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

 

Ciò premesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 67 come modificato dalla legge di conversione del Decreto "Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".

 

 

5.10 QUESITO: Computo dei giorni per la conclusione dell'adesione

 

Si chiede conferma che nel caso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020, nel computo dei giorni per la conclusione di un'adesione debbano essere sommati al termine originario di 60 giorni sia il termine di sospensione di 90 giorni previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia quello di 38 giorni previsto dall'articolo 83, comma 2, del Decreto, sia quello di 26 giorni previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sia quello di 31 giorni previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; la scadenza per ricorrere o per sottoscrivere l'adesione, nell'esempio, sarà quindi il 22 settembre 2020.

 

RISPOSTA

 

In relazione all'applicazione dei vari istituti sospensivi, introdotti dal Decreto, la circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, e la circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, hanno chiarito che, per l'istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dal successivo articolo 83, con riguardo al termine per l'impugnazione.

 

In particolare, i citati documenti di prassi hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

 

La posizione assunta dall'Agenzia risulta coerente con il trattamento del termine di 90 giorni dell'adesione alla stregua di un termine processuale e trova supporto anche nella formulazione dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il quale, nel prevedere la sospensione per il suddetto periodo di novanta giorni, fa esplicito riferimento al "termine per l'impugnazione".

 

Per i motivi sopra esposti tale posizione appare applicabile anche a seguito della proroga, dal 15 aprile all'11 maggio 2020, del termine di sospensione previsto dal citato articolo 83, intervenuta in virtù dell'articolo 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

 

Si precisa inoltre che risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ogni qual volta il periodo di sospensione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, venga a ricadere nell'arco temporale che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020.

 

Concludendo, in ragione della cumulabilità delle sospensioni dei termini sopra citate, con riferimento all'ipotesi formulata nel quesito, si conferma che la scadenza per ricorrere o per sottoscrivere l'adesione sarà il 22 settembre 2020.

 

 

5.11 QUESITO: Applicabilità dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 9, alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale

 

L'articolo 9 "Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione", del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, al comma 1, dispone che: "I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi".

 

Si chiede se tale disposizione si applichi anche con riferimento ai pagamenti dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

 

RISPOSTA

 

L'espressione "termini di adempimento" contenuta nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è da intendersi riferita alla tempistica prevista per il compimento degli adempimenti atti a dare esecuzione al piano di risanamento oggetto del concordato o dell'accordo di ristrutturazione omologato, compreso quindi l'obbligo di eseguire i pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute.

 

Tale interpretazione è in linea con la ratio della norma che, come si evince dalla relazione tecnica, è volta a "salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione omologati aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa fase potrebbero, invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico".

 

Sono da intendersi, pertanto, prorogate di sei mesi le scadenze dei pagamenti dei crediti tributari oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, ad eccezione dei pagamenti derivanti dall'adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazioni bis e ter). Si evidenzia, infatti, che l'istituto della rottamazione - stante la sua natura eccezionale - segue le proprie regole e le proprie scadenze e pertanto, indipendentemente dal contesto in cui si realizza, viene gestito, in assenza di specifiche disposizioni di legge, nell'assoluto rispetto della normativa di riferimento. Depone, in tal senso, l'articolo 68 del Decreto, che ha dedicato una specifica previsione, il comma 3, al differimento dei termini dei versamenti derivanti dai carichi oggetto di rottamazione, non intendendoli inclusi nella previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo 68.

 

Restano confermate le scadenze dei pagamenti successive al 31 dicembre 2021.

 

Con riguardo all'accordo di ristrutturazione occorre precisare che la proroga non produce effetti rispetto al termine moratorio previsto dall'art. 182-ter, ultimo comma, della legge fallimentare, in base al quale: "La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie".

 

Detto termine - entro il quale il debitore ha ancora facoltà di eseguire il pagamento delle somme dovute senza incorrere nel rischio di risoluzione dell'atto transattivo - non equivale a un "termine di adempimento", ma costituisce un termine massimo di tolleranza per l'esecuzione di un versamento il cui termine di adempimento è già scaduto.

 

Resta fermo che, laddove il termine di adempimento pattuito sia slittato per effetto della proroga, il debitore potrà usufruire - alla nuova scadenza - dell'ulteriore termine di novanta giorni di cui al citato articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per evitare l'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione di diritto.

 

 

5.12 QUESITO: Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

 

Si chiede se possano essere detratte dall'imposta lorda, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di mascherine di protezione.

 

RISPOSTA

 

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica diverse da quelle necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione indicate dall'articolo 10, comma 11, lettera b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, dalle spese chirurgiche, dalle spese per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie in genere.

 

Per l'individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l'elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.

 

A tal fine, è possibile consultare l'apposito elenco nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente link http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTIO N_MASCHERA, in ragione della competenza del Ministero della Salute nella individuazione delle tipologie sopra individuate, ai fini della detraibilità delle spese in argomento.

 

Ciò in quanto occorre verificare se la singola tipologia di "mascherina protettiva" rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero.

 

In linea generale, con riferimento alle spese di acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici, nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è stato ribadito che per fruire della detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico".

 

La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quale il codice "AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)".

 

Per agevolare l'individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, è stato pubblicato l'elenco non esaustivo, fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

 

In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice "AD", attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

 

Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice "AD" è necessario:

 

- - per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;

 

- - per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).

 

Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE" e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

 

Con riferimento, invece, ai dispositivi medici "su misura", fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, gli stessi non devono recare la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici).

 

Si rileva, inoltre, che le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate.

 

Considerato che l'elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, si ritiene che qualora le "mascherine protettive" siano classificate, in base alla tipologia, quali "dispositivi medici" dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

5.13 QUESITO: Detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 66 e 99 del Decreto

 

Si chiede di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dall'articolo articolo 66 del Decreto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l'emergenza Covid-19, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui conti correnti dedicati con IBAN IT84Z0306905020100000066387 (finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.) e con IBAN IT66J0306905020100000066432 (volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19).

 

Si chiede, inoltre, di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere nel caso in cui tali erogazioni avvengano mediante specifiche raccolte, per il tramite di intermediari collettori, che raccolgono la somma complessiva e poi la versano nei predetti conti correnti, oppure nel caso in cui le predette erogazioni avvengano mediante piattaforme di crowdfunding.

 

RISPOSTA

 

Come precisato nella risoluzione n. 21/E del 28 aprile 2020 si ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Tuttavia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all'articolo 66 che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

 

Con riferimento, invece, alle erogazioni in denaro pervenute al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, si ritiene che, i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l'operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al citato D.P.C.M. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

 

 

5.14 QUESITO: Notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale versata dal Notaio in sede di registrazione telematica durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto

 

Si chiede se sia legittimo notificare un avviso di liquidazione durate il periodo di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto, avente ad oggetto la liquidazione dell'integrazione dell'imposta principale versata dal Notaio in sede di registrazione telematica, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

 

RISPOSTA

 

L'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede che: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori".

 

Con la circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, è stato affermato che: "che l'attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell'articolo 67 del Decreto".

 

Al riguardo, si ritiene che rientri nel campo di applicazione di tale disposizione anche l'attività degli uffici di controllo della regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte del notaio e il successivo invio dell'apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, previsto dall'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

 

In tale senso, considerato che la citata previsione normativa non esclude che l'ufficio possa effettuare le attività di controllo, si ritiene legittimo l'avviso di liquidazione indicato nel quesito e notificato durante il periodo di sospensione.

______________________________

[1] Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 110 del 29 aprile 2020.

 

[2] Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

 

[3] Ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

[4] Termine prorogato al 15 maggio 2020 dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, articolo 37, comma 1.

 

[5] Testo modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto; ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge di conversione: "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", vale a dire il 30 aprile 2020.

 

[6] Termine prorogato al 15 maggio 2020 dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, articolo 37, comma 1.

 

[7] Testo modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto; ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge di conversione: "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", vale a dire il 30 aprile 2020.

 

[8] Di cui all'articolo 48 del D.lgs. n. 546 del 1992.

 

[9] Cfr. proroga disposta, per l'anno 2012, dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2012, adottato ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Art. 2 Termini per la presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni - Il termine del 31 maggio, indicato nell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, per la presentazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, è prorogato, limitatamente all'anno in corso, al 2 luglio 2012.".

 

[10] Previste agli articoli 15, 16, 17-bis e 20-bis del citato decreto, all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

 

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