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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

Ordinanza 27/04/2020, n. 284 - T.A.R. Toscana - Sez. I

Approvazione DUP - Mancato rispetto del termine previsto per il deposito del parere dei revisori - Obbligo di procedere ad una nuova approvazione

 

 

--- § ---

 

T.A.R. Toscana, Sezione Prima, Firenze, Ordinanza 27 aprile 2020, n. 284

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- dell'atto di Convocazione del Consiglio Comunale di Livorno, mail 17 dicembre 2019

- del parere dei revisori dei conti sul DUP,

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 225 del 23 dicembre 2019, DUP 2020-2022, approvazione;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 23 dicembre 2019,

Bilancio di Previsione Finanziario 2020 - 2022, approvazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Livorno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il rinnovo degli organi rappresentativi, a norma del regolamento comunale di contabilità, incide solo sul termine per la presentazione del bilancio e del DUP al Consiglio comunale ma non anche sugli altri aspetti procedurali per la sua approvazione e, in particolare, non elide il termine di 15 giorni previsto favore dei consiglieri per l'esame dei documenti corredati dal parere dei revisori che deve essere reso in forma chiara ed espressa, non essendovi alcuna correlazione logica fra la fattispecie (rinnovo) e la conseguenza giuridica che se ne vorrebbe trarre.

Ritenuto che, sulla scorta di un bilanciamento fra i contrapposti interessi, gli effetti del bilancio e del DUP non debbano essere sospesi nelle more della riapprovazione dei predetti atti contabili.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, in accoglimento della istanza cautelare ordina al Comune di Livorno di procedere ad una nuova approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale nel rispetto delle prerogative dei sui componenti in conformità con quanto stabilito in motivazione. Il tutto entro e non oltre tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18/11/2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020.

 

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