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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 15/11/1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 1973, n. 303.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16 -

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

Art. 29

 

Art. 30

 

Art. 31

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Art. 35

 

Art. 36

 

Art. 37

 

Art. 38

 

Art. 39

 

Art. 40

 

Art. 41

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato è corrisposto, a decorrere dal 1°gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennità di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita tabella.

 

2. Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle università, i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonché i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.

 

3. L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

 

4. Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

 

Art. 2

 

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità o degli assegni per il servizio all'estero, della indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge.

 

2. Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'art. 1, primo comma, a titolo di indennità, compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali è vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate, ove ciò non sia già disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

 

3. Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dall'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

 

4. Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o società, competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, le indennità previste dall'art. 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non può superare l'importo dell'indennità di funzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in più deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni ad personam previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sarà riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo, del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non può superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe.

 

Art. 3

 

 

1. Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno ad personam:

quote delle somme divisibili previste dall'art. 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento;

quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie;

quote di riparto dei tributi speciali;

quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico;

quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle università;

[indennità speciale fruita dal personale civile dell'aeronautica addetto, ad esaurimento, alle operazioni di controllo dello spazio aereo, per l'espletamento di tali operazioni] (1).

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(1) Alinea abrogato, a decorrere dal 1°dicembre 1975, dall'art. 29, L. 5 maggio 1976, n. 187.

 

2. Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è conservata, come assegno ad personam, la differenza tra l'indennità di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennità militare spettante agli ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:

 

- vice questore aggiunto

tenente colonnello

- commissario capo

maggiore

- commissario e ispettrice, parametro 257

capitano

- commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia

tenente

 

 

 

3. Gli assegni ad personam previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.

 

Art. 4

 

 

1. Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali, o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne.

 

2. La disciplina di cui al comma precedente è applicabile anche al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado addetto ai servizi che comportino una continua applicazione agli impianti di centro meccanografico.

 

3. Le indennità per servizio notturno non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

 

4. La spesa annua per tali indennità, da corrispondere a far tempo dal 1°gennaio 1973 esclusivamente ai dipendenti applicati ai particolari servizi di cui al primo comma e limitatamente all'effettiva durata delle prestazioni ivi contemplate, è determinata, per l'esercizio 1973, in lire 6 miliardi.

 

5. L'indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza resta regolata dalle norme che la concernono; l'indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili degli istituti di prevenzione e pena sarà trasformata in indennità da corrispondere al solo personale in servizio negli istituti predetti .

 

Art. 5

 

 

1. In favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con legge 12 luglio 1912, n. 811, vanno disposte assegnazioni nella misura del 20 per cento delle somme versate da enti e privati, in conto entrate eventuali del Tesoro ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per servizi straordinari nell'interesse del commercio effettuate dal personale doganale.

 

2. Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, è assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:

a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:

1) del ventitré per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;

3) del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;

4) del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'art. 4, L. 7 febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 13 luglio 1984, n. 302.

 

3. Al fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette viene versato il 25 per cento delle somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per indennità dovute dai privati per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; allo stesso fondo è altresì attribuito il 40 per cento sulla differenza tra le somme versate dai privati per i servizi svolti da personale delle imposte di fabbricazione e le indennità di missione già liquidate al personale stesso.

 

4. (Comma soppresso dall'art. 6, Legge 13 luglio 1984, n. 302).

 

5. In favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari sono autorizzati prelievi in misura complessiva pari al 30 per cento dei gettiti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. La ripartizione delle somme in favore dei fondi di previdenza sarà effettuata in proporzione al numero degli iscritti di ciascun fondo tenendo conto della ritenuta prevista dall'art. 10 del decreto n. 648 del 1972 nonché di ogni altro provento in favore dei fondi stessi, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.

 

6. In favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari saranno disposte, con decreto del Ministro del tesoro, assegnazioni di somme, nella misura stabilita dall'art. 7, L. 25 luglio 1971, n. 545, in relazione al versamento alle entrate eventuali del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, degli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni.

 

7. (Comma abrogato dall'articolo 10, Legge 29 ottobre 1991, n. 358).

 

Art. 6

 

 

1. I proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

 

2. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore del personale statale.

 

3. Sono fatte salve le norme che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza.

 

4. Con decreto del Ministro del tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.

 

Art. 7

 

 

1. Il personale effettivamente applicato ai centri meccanografici di notevole rilevanza, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro, può essere autorizzato a prestare servizio nel centro per il lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, in relazione alle effettive esigenze dei servizi.

 

2. Per il periodo dal 1°gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopra indicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile per lo stesso periodo.

 

Art. 8

 

 

1. In relazione ai versamenti affluiti in Tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per taluni servizi e prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Centro studi ed esperienze, con decreti del Ministro del tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1 allegata alla indicata legge n. 966, a favore di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da effettuarsi per il tramite dell'apposita opera nazionale di assistenza.

 

2. Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e della protezione civile che effettuino i servizi e le prestazioni di cui al primo comma fuori di turni ordinari e straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua non superiore alla differenza tra l'importo della quota dei proventi loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di cui al primo comma, e la spesa sostenuta per la corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno perequativo pensionabile.

 

Art. 9

 

 

1. Con effetto dal 1°gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli artt. 148 e 169 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, sostituiti con l'art. 4, L. 29 novembre 1971, n. 1048, alla parola «stipendio» è aggiunto «e del corrispondente assegno perequativo».

 

2. Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti:

"Art.155. Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo (1).

Art. 171. Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo (2).".

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(1) Articolo così sostituito infine dall'art. 38, L. 11 luglio 1980, n. 312.

(2) Articolo infine così sostituito, con decorrenza 1° luglio 1978, dall'art. 38, L. 11 luglio 1978, dall'art. 38, L. 11 luglio 1980, n. 312.

 

Art. 10

 

 

1. Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonché al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di risconto, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali d'ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 4 agosto 1975, n. 389.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852).

 

3. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852).

 

Art. 11

 

 

1. Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia (1).

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(1) Comma così sostituito prima dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852 e poi dall'art. 5, L. 13 luglio 1984, n. 302.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852).

 

3. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852).

 

4. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852).

 

5. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852).

 

6. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852).

 

Art. 12

 

 

1. Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852.

 

Art. 13

 

 

1. Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852.

 

2. (Comma soppresso dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852).

 

3. (Comma soppresso dall'art. 1, L. 21 dicembre 1978, n. 852).

 

Art. 14

 

 

1. Così sostituisce il secondo comma dell'art. 19, Legge 5 marzo 1961, n. 90, il quale, a sua volta, è stato modificato dall'art. 164, L. 11 luglio 1980, n. 312:

"Art. 19. Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, l'operaio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario.

Le categorie di personale previste dal precedente comma sono stabilite con decreto ministeriale."

 

Art. 15

 

 

1. Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

 

2. Le spese previste dall'art. 37, L. 25 giugno 1943, n. 540, sono assunte a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

 

Art. 16

(1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 20 luglio 1982, n. 464.

 

Art. 17

 

 

1. Le indennità dovute dai privati e dagli enti non territoriali per i sottoindicati servizi restano fissate nelle misure stabilite con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicate:

servizi straordinari prestati dal personale doganale e della Guardia di finanza nell'interesse del commercio - decreto del Ministro delle finanze 29 luglio 1971;

analisi di merci e riscontri tecnici fuori orario o fuori sede - decreto del Ministro delle finanze 18 aprile 1973;

riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori ufficio dal personale delle imposte di fabbricazione - decreto del Ministro delle finanze 14 luglio 1971.

 

Art. 18

 

 

1. In aggiunta al trattamento economico previsto dagli artt. 89 e 91 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella L. 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 32 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, ai gestori delle ricevitorie del lotto compete un assegno perequativo pensionabile commisurato a quello fissato per il parametro 183 della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e al parametro 213 al compimento del quindicesimo anno di servizio e al parametro 245 al compimento del ventesimo anno di servizio.

 

2. Rimangono immutate la misura e le modalità per il rimborso delle spese di gestione, di cui all'art. 95 della legge suddetta, modificato dall'art. 32 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

3. Agli aiuto ricevitori del lotto, agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dall'articolo 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto-legge 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, compete l'assegno pensionabile attribuito ai corrispondenti parametri della carriera esecutiva previsti per il personale sussidiario del lotto. L'assegno perequativo è ridotto rispettivamente a due terzi ed a metà, con arrotondamento all'eccesso di lire cento, quando la prestazione è limitata a 4 o 3 giorni la settimana.

 

4. L'ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto sarà reintegrato annualmente dallo Stato della maggiore spesa derivante dalla pensionabilità dell'assegno perequativo spettante al personale di cui al presente articolo.

 

Art. 19

 

 

1. Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'articolo 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'articolo 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'articolo 19, comma quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, numero 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.

 

2. Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente è fissato in 80 ore complessive.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, numero 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il personale di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio.

 

4. Per il periodo dal 1°gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

 

Art. 20

 

 

1. Nel caso in cui la media mensile del premio industriale riscosso nell'anno 1972 dal personale del Ministero del tesoro e da quello amministrativo della Corte dei conti in servizio rispettivamente presso l'ufficio centrale di ragioneria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso l'ufficio di riscontro atti della stessa amministrazione risulti superiore all'importo dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata ad personam limitatamente al personale non dirigente del predetto Ministero e della Corte dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso gli uffici medesimi.

 

2. La differenza conservata ad personam sarà riassorbita con gli aumenti economici a carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo per progressione di carriera e di classe e si perde in caso di passaggio ad altro ufficio.

 

Art. 21

 

 

1. I compensi previsti dall'articolo 62 comma quarto del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e gli onorari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 settembre 1967, per gli ingegneri ed architetti della amministrazione dello Stato in attività di servizio, vanno versati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

 

2. Nessun corrispettivo è dovuto agli interessati per l'attività a carattere professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennità di missione per i servizi fuori sede.

 

Art. 22

 

1. Nei confronti del personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'articolo 1 della presente legge è conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile. L'assegno ad personam eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che esplichi i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio.

 

2. Al personale degli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigente possono essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

 

3. I compensi e le indennità previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici.

 

4. Nulla è innovato a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, numero 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14.

 

5. L'assegno personale di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, è soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti.

 

Art. 23

 

 

1. Resta fermo il disposto dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441.

 

2. Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, anche nei confronti del personale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.

 

Art. 24

 

 

1. Agli ispettori metrici che compiono le operazioni di verificazioni delle misure, dei pesi e degli strumenti portatili per pesare e misurare, in località distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, spettano il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari. Per le operazioni compiute a distanza non superiore a tre chilometri spetta l'indennità fissa prevista dal decreto ministeriale 7 febbraio 1952 emanato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

2. Per la verificazione periodica di strumenti metrici fissi nell'ambito del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, qualora gli utenti non provvedano direttamente al trasporto del personale, dei campioni e del materiale, all'ispettore spettano le indennità ed i rimborsi previsti per le verificazioni a domicilio di strumenti metrici portatili.

 

3. Per le operazioni compiute fuori del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, è dovuta la normale indennità di missione non cumulabile con quelle eventualmente dovute ai sensi degli articoli 139, 139-bis e 139-ter del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

 

Art. 25

 

 

1. Nei confronti del personale di cui alle tabelle A e C annesse alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, la gratificazione annuale, l'assegno mensile tabellare e l'assegno personale previsti rispettivamente dagli articoli 40, 97 e 98 del regolamento tipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale del 16 marzo 1970.

 

2. Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità l'assegno perequativo pensionabile assorbe, sino alla concorrenza del proprio importo, il compenso particolare di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

 

Art. 26

 

 

1. Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, in relazione alla ritenuta del 5 per mille sui contributi concessi ai cantieri ed agli stabili enti di costruzioni navali sono consentite limitatamente alle spese per missioni relative all'espletamento del controllo e della vigilanza ministeriale sui cantieri e stabilimenti medesimi.

 

2. È parimenti limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le società di navigazione esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono trattenute, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette società.

 

Art. 27

 

 

1. L'assegno personale e quello mensile previsti dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1139, nonché gli assegni personali di cui agli articoli 6 e 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono ridotti mensilmente sino alla concorrenza dell'assegno perequativo pensionabile istituito con l'articolo 1 della presente legge.

 

Art. 28

 

 

1. Ai direttori didattici e agli ispettori scolastici, rispettivamente incaricati, a norma delle vigenti disposizioni, della reggenza di circolo didattico o circoscrizione scolastica vacante, compete, per i periodi di effettiva prestazione di servizio in tale qualità, in aggiunta al normale trattamento economico, una remunerazione lorda, ragguagliata, per gli ispettori scolastici, e ad un quarto dello stipendio lordo iniziale e, per i direttori didattici, ad un quinto dello stipendio lordo iniziale del pagamento in godimento, a decorrere dal 1°settembre 1973.

 

2. L'onere derivante, dall'applicazione del presente articolo farà carico ai normali stanziamenti del capitolo n. 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

Art. 29

 

 

1. Ai segretari comunali, esclusi i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile è attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio.

 

2. Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennità di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno ad personam, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

 

3. Restano salvi i compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dal penultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.

 

Art. 30

 

 

1. Con effetto dal 1°gennaio 1973 gli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, è soppressa.

 

2. Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 70 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

 

Art. 31

 

 

1. Sono soppressi:

l'indennità di alloggio; a favore dei funzionari di pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile, dei capi reparto, capisquadra e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, degli agenti tecnici dei fari, dei cantonieri e casellanti, dei titolari e reggenti delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena, degli ufficiali e guardiani idraulici e del personale di custodia dei canali demaniali;

le indennità per i servizi di piena, di sorveglianza ai lavori ed idrometrico a favore del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche, previste dagli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, dall'articolo 40 del decreto ministeriale 1°ottobre 1925 e dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1926;

il compenso a favore degli incaricati della amministrazione del foglio annunzi legali, previsto dall'articolo 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3195;

i soprassoldi giornalieri previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90

 

Art. 32

 

 

1. Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non competono:

le indennità ed i compensi per incarichi di insegnamento previsti dall'articolo 20 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dalla legge 16 giugno 1949, n. 307, dall'articolo 4 della legge 17 luglio 1954, n. 600, dalla 20 giugno 1956, n. 612, dall'articolo 8 della legge 9 aprile 1957, n. 310, dall'articolo 8 aprile 1959, n. 189, dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1963, n. 345, dall'articolo 26 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, dall'articolo 2 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1484, dall'articolo 90 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, dall'articolo 8 del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1512, dall'articolo 5 del D.P.R. 12 settembre 1972, n. 985;

l'indennità di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397;

le indennità previste dall'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modificazioni, dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1134, dalla lettera C della tabella II annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del regio decreto 25 novembre 1937, numero 2360 e successive modificazioni, dall'articolo 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

 

Art. 33

 

 

1. Gli assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

2. Gli assegni personali pensionabili previsti dagli articoli 62 della legge 10 aprile 1964, numero 193, 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 46 della legge 5 aprile 1964, n. 284 sono soppressi.

 

Art. 34

 

 

1. Dall'importo netto dell'assegno pereguativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1°gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennità, compensi, proventi, assegni ed emolumenti soppressi o non dovuti a norma della presente legge, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 144. Nei casi in cui sia consentito ed ove gli interessati optino per il conguaglio, non si applicano le norme di cui ai successivi commi secondo e terzo.

 

2. Nei confronti del personale doganale, non si fa luogo ad alcun conguaglio per lo stesso periodo e si considera acquisito a titolo di assegno perequativo pensionabile, assegno mensile di cui all'articolo 10, indennità di missione e indennità di servizio doganale quanto riscosso dallo stesso personale durante il periodo medesimo per i servizi prestati nell'interesse del commercio.

 

3. Parimenti non si fa luogo a conguaglio per il personale degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tra i compensi corrisposti ai sensi dei commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 1967, n. 14, ed i compensi e le indennità di missione previsti dal secondo comma dell'articolo 22 della presente legge.

4. Nei confronti del personale delle imposte di fabbricazione il conguaglio opera limitatamente alle quote di riparto delle indennità di cui alla colonna 4 della tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971.

 

5. I compensi corrisposti ai sensi della legge 18 aprile 1973, n. 144, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono detratti dall'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.

 

Art. 35

 

 

1. I funzionari dirigenti degli uffici dovranno accertare da conformità dell'erogazione al personale da essi dipendente, di qualsivoglia compenso o indennità alle disposizioni della presente legge e sono personalmente responsabili delle erogazioni stesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748.

 

Art. 36

 

 

1. La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'assegno perequativo istituito con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.

 

Art. 37

 

 

1. Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non si applicano:

gli articoli 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

i numeri 6 e 12 della tabella III allegata al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni;

l'articolo 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264;

le leggi 9 aprile 1953, n. 310, 28 marzo 1968, n. 416;

gli articoli I e 2 della legge 5 febbraio 1965, n. 26;

l'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, numero 324;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

[la legge 1°luglio 1966, n. 537, e successive modificazioni];

la legge 1°giugno 1966, n. 417, e 9 luglio 1967, n. 573;

l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e l'allegata tabella 3, nonché la nota e) alla tabella 2 riguardante l'indennità di servizio speciale;

il terzo ed il quarto comma dell'articolo 40 e l'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, numero 604.

 

Art. 38

 

 

1. I compensi corrisposti fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, vanno imputati sull'assegno perequativo pensionabile, dovuto per lo stesso periodo.

 

Art. 39

 

 

1. Sono abrogate le seguenti norme:

l'articolo 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, l'articolo 3 del regio decreto 10 giugno 1909, n. 391, l'articolo 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, l'articolo 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, l'ultimo comma dell'articolo 90 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sostituito con l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, l'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 37, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 17 aprile 1948, n. 777, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1639, l'articolo 3 del decreto legge 7 maggio 1958, n. 1305, ratificato con legge 10 luglio 1952, n. 1051, la legge 21 dicembre 1956, n. 1466, la legge 31 gennaio 1957, n. 20, la legge 31 gennaio 1957, n. 21, i commi secondo e terzo dell'articolo 53 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 e la legge 5 agosto 1962, n. 1262;

l'articolo 64 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, l'articolo 66 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 773, l'articolo 28 del decreto legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 ed il n. 11 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 luglio 1971;

l'ultimo comma dell'articolo 136 e dell'articolo 139 del regio decreto 31 gennaio 1909 n. 242 e successive modificazioni;

la tabella A annessa alla legge 5 giugno 1913, n. 541 ed i successivi decreti ministeriali che stabiliscono le indennità per il personale doganale, li articoli 64, lettere a), b), c), d), e), f), g), h e 65 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 773, l'articolo 65 del decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, numero 1240, e la legge 8 luglio 1961, n. 646;

la tabella VI allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931;

i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, numero 454 e successive modificazioni, l'articolo 2 del decreto-legislativo 23 aprile 1948, n. 766 e successive modificazioni, l'articolo 79 delle legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, numero 965, la legge 14 luglio 191, n. 563 e l'articolo 91 e il secondo comma dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 e successive modificazioni;

il regio decreto-legge 28 agosto 1924, numero 1398, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 503, l'articolo 3 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1456, i commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, numero 1255, la legge 2 novembre 1964, n. 1159;

l'articolo 5 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 583;

il secondo comma dell'articolo 82 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

l'articolo 4 del regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

l'articolo 9 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 345 e successive modificazioni;

gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059 e l'articolo 4 della legge 9 aprile 1953, n. 226 ;gli articoli 89 e 90 ed i commi terzo e quarto dell'articolo 95 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, nonché gli articoli 1, 2, 4 e i commi primo, terzo, quarto e sesto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, numero 1330;

gli articoli 10 e 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, l'allegato N del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, gli articoli 76 e 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive modificazioni, l'articolo 11 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 253, nonché il secondo comma dell'articolo 10 e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

l'articolo 8 del decreto del Capo del governo 28 marzo 1942, concernente l'indennità per la conoscenza di lingue estere a favore del personale del soppresso servizio speciale riservato, il terzo comma dell'articolo 11 della legge 1°agosto 1962, n. 1206, l'ultimo comma degli articoli 135 e 138 e l'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

l'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, numero 540, gli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, numero 870, l'articolo 6 commi terzo, quarto e quinto e gli articoli 9 e 10 della legge 25 luglio 1971, n. 545 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 1972, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;

l'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e le successive modificazioni;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 842, ed i commi secondo e terzo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n 940;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30 e successive modificazioni, gli articoli 1 e 2 della legge 19 maggio 1954, n. 276, i commi secondo e quinto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, il quinto comma dell'articolo 33 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 262, e la legge 21 marzo 1958, n. 286;

il decreto legislativo 26 febbraio 1948, numero 217;

il decreto legislativo 11 marzo 1948, numero 460, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, la legge 19 luglio 1960, n. 776 ed il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777 gli articoli 13 e 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, e la legge 23 dicembre 1972, n. 827;l'articolo 14, terzo comma del decreto legge 12 marzo 1948, n. 804, convertito con modificazione nella legge 4 maggio 1951, n. 538 e la legge 30 dicembre 1971, n. 1228;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 14 del decreto del residente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 74, la legge 24 dicembre 1969, numero 1034 e la legge 4 agosto 1971, n. 606;

l'articolo 3 del decreto legge 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73;

gli articoli 43 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e l'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1042;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

l'articolo 3 della legge 19 maggio 1954, numero 276;

gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 869, la legge 14 luglio 1957, n. 580, l'articolo 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 168, il secondo comma dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

l'articolo 43 della legge 22 novembre 1954, n. 1158;

la legge 1°dicembre 1956, n. 1408;

l'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

la lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

l'articolo 9 della legge 22 luglio 1961, numero 628 e l'articolo 18 secondo comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749;

gli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, l'articolo 19, commi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 30 ottobre 1971, n. 909;

il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1961, n. 851;

la legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

l'articolo 5 della legge 19 luglio 1962, numero 959, il primo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, l'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, l'articolo 15 della legge 16 agosto 1962, numero 1291, l'articolo 5 della legge 15 giugno 1965, n. 703, l'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18, il decimo comma dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e l'articolo 11 della legge 6 agosto 1967, n. 698;

il secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, numero 1290, e le successive modificazioni;

l'articolo 4 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718;

il primo comma dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5, il terzo comma dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

l'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, numero 111;

le parole da «il cui importo» fino a «della commissione di cui al precedente articolo 10» di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649;

l'articolo 7 della legge 13 marzo 1973, numero 32;

legge 16 aprile 1973, n. 144;

il comma sesto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la parte che prevede la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale.

 

2. È abrogato, con effetto dal 1°settembre 1973, l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

 

3. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

 

Art. 40

 

 

1. All'onere netto derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 116.000 milioni annui, escluso quello previsto dall'articolo 28 si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, mediante riduzione, rispettivamente, per milioni 31.200 e milioni 84.800 dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei bilanci delle amministrazioni interessate, compreso quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

Art. 41

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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