D.L. 29/05/1989, n. 201
Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.(1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 1989, n. 124 e convertito in legge con L. 28 luglio 1989, n. 262
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5 - omissis
Art. 6
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i flussi di cassa della Tesoreria statale, nonché di ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali ed aziende autonome dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto:
Art. 1
1. I tesorieri delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, al netto delle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'anticipazione è attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unità sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesorieri, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unità sanitarie locali, nelle rispettive contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 e dell'articolo 2 del D.L. 30 novembre 1988, n. 514 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23.
5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.
Art. 2
1. I tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite della maggiore spesa occorrente per la copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151
2. Le anticipazioni sono attivate per l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. L'importo delle anticipazioni è versato, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per gli altri enti pubblici tenuti ad attivare le predette contabilità ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Le regioni, ai fini di quanto previsto dal comma 2, integrano la documentazione trasmessa al Ministero del tesoro in applicazione del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con l'elenco dei tesorieri di cui al comma 1.
4. L'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici in relazione alle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.
Art. 3
1. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare al Tesoro dello Stato anticipazione di pari importo, da estinguere alle stesse condizioni di cui al D.L. 19 settembre 1987, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, ed al D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18. All'onere dell'ammortamento della anticipazione si provvede con le autorizzazioni di spesa recate dalle disposizioni predette.
2. All'onere derivante per gli interessi sulle anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, valutato per l'anno 1989 in complessive lire 500 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 miliardi e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. Gli importi non utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e nell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale o nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito in unica soluzione alla scadenza del 1° settembre 1989, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti e dei versamenti già effettuati.
3. Gli importi comunque messi a disposizione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui mutui concessi, debbono essere versati, entro tre giorni lavorativi, nei conti correnti e nelle contabilità speciali indicati al comma 1, da cui potranno essere prelevati dal tesoriere dell'ente in relazione alle effettive necessità e con le modalità previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e dai relativi decreti di attuazione.
4. Sulle somme non versate alle scadenze previste dai commi 2 e 3 è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 1, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.
Art. 5
omissis(1)
(1)Soppresso dalla legge di conversione 28 luglio 1989, n. 262
Art. 6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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