Legge 22/11/1962, n. 1646
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1962, n. 317.
Sommario
Art. 24
Art. 45 - Articolo 45
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Art. 24
1. Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito del diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'art. 21, L. 11 aprile 1955, n. 379 , anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 45
Articolo 45
1. In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiali, graduati e militari di truppa di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041.
2. Per i servizi resi dal 1°gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo.
3. Le norme contenute negli artt. 37, 38, 39 40, 41, 42, 43 e nei commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica.
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