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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

Legge 23/04/1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 1976, n. 108.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3 - Articolo 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10 - Articolo 10

 

Art. 11

 

Art. 12 - Articolo 12 .

 

Art. 13 - Articolo 13 .

 

Art. 14 - Articolo 14 .

 

Art. 15 - Articolo 15 .

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Reca modificazioni agli artt. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

 

Art. 2

 

 

1. Reca modificazioni agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26, L. 6 febbraio 1948, n. 29.

 

Art. 3

Articolo 3

 

1. Ha abrogato i commi 2 e 3 e così modifica il comma 1 dell'art. 2, L. 27 febbraio 1958, n. 64:

"Per la elezione del Senato della Repubblica s'applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni."

 

Art. 4

 

 

1. Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

 

Art. 5

 

 

1. Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura.

 

Art. 6

 

 

1. Così sostituisce il quarto comma dell'art. 26, L. 6 febbraio 1948, n. 29:

"L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne".

 

Art. 7

 

 

1. I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

 

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

 

3. Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore.

 

Art. 8

 

 

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

 

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

 

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

 

4. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

 

Art. 9

 

 

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

 

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

 

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

 

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

 

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

 

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

 

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

 

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

 

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

 

10. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

 

11. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

 

Art. 10

Articolo 10

 

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, il presidente della rispettiva assemblea legislativa ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per l'interno, perché si proceda ad elezione suppletiva.

 

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.

 

3. Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza, dichiarata dalla giunta delle elezioni.

 

4. Il deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

 

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause d'ineleggibilità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto d'indizione delle elezioni.

 

Art. 11

 

 

1. Per la presentazione delle liste di candidati all'elezione dei consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente all'elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento dell'induzione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nell'elezione per lo stesso consiglio.

 

Art. 12

Articolo 12 (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

 

Art. 13

Articolo 13 (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

 

Art. 14

Articolo 14 (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

 

Art. 15

Articolo 15 (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

 

Art. 16

 

 

1. È abrogata la legge 22 maggio 1970, numero 312.

 

Art. 17

 

 

1. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

 

2. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

3. Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

 

4. Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

 

5. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

 

6. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

 

7. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

8. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

9. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli edempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

 

10. Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

 

11. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti .

 

Art. 18

 

 

1. In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

 

Art. 19

 

 

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

 

Art. 20

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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