Legge 22/06/1954, n. 523
Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 1954, n. 172.
Sommario
Art. 1
Art. 12
Art. 13
--- § ---
Art. 1
1. Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.
2. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresì per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione medesima.
Art. 12
1. Ai fini dell'indennità di buonuscita corrisposta dall'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e dell'indennità premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione all'stituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza.
2. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'Istituto predetto.
Art. 13
1. Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente art. 12, il diritto all'indennità di buonuscita o all'indennità premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalità dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato art. 12.
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