In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 01/08/2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1 - Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT

 

Art. 2 - Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata

 

Art. 3 - Disposizioni in materia di servitù

 

Art. 4 - Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza

 

Art. 5 - Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia

 

Art. 6 - Disposizioni relative al Registro italiano dighe

 

Art. 7 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici

 

Art. 8 - Sviluppo Italia Spa

 

Art. 9 - Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto

 

Art. 10 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità

 

Art. 11 - Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali

 

Art. 12 - Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa

 

Art. 13 - Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture

 

Art. 14 - Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina

 

Art. 15 - Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale

 

Art. 16 - Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale

 

Art. 17 - Veicoli a minimo impatto ambientale

 

Art. 18 - Interventi in materia di mobilità ciclistica

 

Art. 19 - Realizzazione di opere di interesse locale

 

Art. 20 - Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina

 

Art. 21 - Giochi olimpici invernali Torino 2006

 

Art. 22 - Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003»

 

Art. 23 - Finanziamenti per il programma «Genova capitale europea della cultura 2004»

 

Art. 24 - Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali e di riqualificazione urbana

 

Art. 25 - Interventi aeroportuali

 

Art. 26 - Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale

 

Art. 27 - Programmi di riabilitazione urbana

 

Art. 28 - Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali

 

Art. 29 - Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179

 

Art. 30 - Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia

 

Art. 31 - Disposizioni in materia di impianti a fune

 

Art. 32 - Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa

 

Art. 33 - Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera

 

Art. 34 - Benefìci per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione

 

Art. 35 - Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a cortoraggio

 

Art. 36 - Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano

 

Art. 37 - Disposizioni sugli interporti

 

Art. 38 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci

 

Art. 39 - Realizzazione del piano triennale per l'informatica

 

Art. 40 - Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni

 

Art. 41 - Riassetto in materia di telecomunicazioni

 

Art. 42 - Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici

 

Art. 43 - Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968

 

Art. 44 - Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

 

Art. 45 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

 

Art. 46 - Variazioni di bilancio

 

Art. 47 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT

 

1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalità, del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

 

2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 2

Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata

 

1. Sostituisce i commi 2, 2-bis e 3 dell'art. 9-bis, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96. Successivamente, il comma 2 è stato così modificato dall'art. 11, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione:

"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2003, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto. "

 

2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.

 

3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.

 

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del collegio.

 

5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici, ai fini della completa realizzazione dell'opera.

 

6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici. In tal caso il prezzo di cessione è determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.

 

7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

 

8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell'àmbito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le seguenti finalità connesse all'attuazione del citato programma:

a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;

b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;

c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7.

 

9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.

 

10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.

 

11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina».

 

12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

 

Art. 3

Disposizioni in materia di servitù

 

1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.

 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

Art. 4

Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza

 

1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

 

Art. 5

Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia

 

1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: «limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione».

 

2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

3. Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

 

4. Entro il termine del 30 giugno 2003, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso (1).

--------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236.

 

5. Al comma 1 dell'art. 59, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche."

 

Art. 6

Disposizioni relative al Registro italiano dighe

 

1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

 

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

 

3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.

 

4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

 

4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

 

Art. 7

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici

 

1. (Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 concernente "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuaizone delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.)

 

2. Per i programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si da' luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' estesa anche alle proposte gia' ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'".

 

4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneita' e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresi' allo stesso le modificazioni la cui opportunita' sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresi' a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilita' per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravita' delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).

 

5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di responsabilita' amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

 

6. E' abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

 

7. In apposita unita' previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilita' di cui al comma 5 e' trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilita' "Opere pubbliche ed edilizia".

 

8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi' autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

 

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 8

Sviluppo Italia Spa

 

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni (1).

--------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 462, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

Art. 9

Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;

b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;

c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;

d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.

 

Art. 10

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità

 

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

 

2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo» sono sostituite dalle seguenti: «di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori».

 

Art. 11

Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali

 

1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.

 

2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

5. All'art. 15, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, sono aggiunti i seguenti commi:

" 2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.

2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere."

 

Art. 12

Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa

 

1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare.

 

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

 

Art. 13

Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture

 

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

 

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.

 

3. Il comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443, è così sostituito:

" Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere."

 

4. All'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443, è aggiunto il seguente comma:

" Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:

a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;

b) costi stimati per ciascuno degli interventi;

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi."

 

5. La lettera c), comma 2, dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443, è così sostituita:

" c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico."

 

6. All'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443, è aggiunto il seguente comma:

" In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato."

 

7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici».

 

8. Sostituisce il secondo periodo al comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443, come di seguito riportato:

" Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente."

 

9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

 

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 14

Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtù della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge n. 443 del 2001;

b) qualificazione della società «Stretto di Messina» quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.

 

Art. 15

Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale

 

1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.

 

2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilità.

 

3. Nell'àmbito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

 

6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.

 

Art. 16

Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale

 

1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualità ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti nonché alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.

 

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo.

 

3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validità del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 17

Veicoli a minimo impatto ambientale

 

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 18

Interventi in materia di mobilità ciclistica

 

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 19

Realizzazione di opere di interesse locale

 

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:

a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;

b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;

c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le finalità di seguito elencati:

1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;

2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;

d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;

e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;

f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto «strade sicure», è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla stessa provincia di Treviso;

g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio «Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio - variante alla strada provinciale n. 55» e del suo collegamento con la ex strada statale n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona;

h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza dell'ex strada statale n. 174 nel tratto Nardò-Galatone e per la progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea ferrata in prossimità della stazione ferroviaria Nardò centrale e del suo raccordo con lo svincolo della strada statale n. 101, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;

i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell'area industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di Santeramo in Colle, secondo il progetto già approvato, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da attribuire all'ANAS;

l) per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S. Salvatore Telesino-Paolisi, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;

m) per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di Galatina è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di Galatina;

n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;

o) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale Melito-Cassandrino-S. Antimo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli;

p) per la messa in sicurezza della strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorato è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina;

q) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel tratto urbano del comune di Romano d'Ezzelino-Vicenza, è autorizzata la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Romano d'Ezzelino;

r) per l'adeguamento dell'ex strada statale n. 523, tratto Ponte Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare per un importo pari a 3.000.000 di euro alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a 1.000.000 di euro alla provincia di Genova;

s) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese infrastrutture di raccordo, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Liguria;

t) per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e miglioramento dell'inserimento ambientale relativi all'ex strada statale n. 4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo tra Terminillo e Leonessa, è autorizzata la spesa di 1.225.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio;

u) per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Cairo Montenotte;

v) per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada statale n. 118 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal torrente Magazzolo, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;

z) per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche della città di Perugia è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Perugia;

aa) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro Felisio, nel tratto dal fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa in sicurezza della strada provinciale n. 55, Ponte Sant'Andrea, ed adeguamento planimetrico della stessa strada provinciale n. 55, quinto lotto nel comune di Faenza, è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Ravenna;

bb) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed il chilometro 21,800 e tra il chilometro 20,700 e il chilometro 21, per la messa in sicurezza degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico Euganea e Dorsale dei Berici, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza;

cc) per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Como;

dd) per la realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

ee) per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree interessate, così come previsto dal progetto Parco fluviale del Pescara, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Pescara;

ff) per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume Alli - strada statale n. 106 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro;

gg) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della superstrada Cassino-Formia, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio.

 

2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.

 

3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, 1.500.000 euro per l'anno 2003 e 1.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di Matera.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l'anno 2002, 9.000.000 di euro per l'anno 2003 e 10.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dalla lettera n) alla lettera gg), determinato in 22.325.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Art. 20

Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina

 

1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell'evento (1).

--------------------

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 140, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 21

Giochi olimpici invernali Torino 2006

 

1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per l'anno 2004.

 

2. La regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 22

Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003»

 

1. È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali «Tarvisio 2003».

 

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), predispone un progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali. Il progetto è volto ad incentivare la pratica sportiva nell'àmbito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, la spesa di 2 milioni di euro.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Art. 23

Finanziamenti per il programma «Genova capitale europea della cultura 2004»

 

1. Per la realizzazione del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

 

2. A decorrere dal 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico.

 

3. L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 24

Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali e di riqualificazione urbana

 

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: «entro il 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2003».

 

Art. 25

Interventi aeroportuali

 

1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, il controllo totale dei bagagli da stiva, nonché la realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 26

Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale

 

1. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

 

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

 

3. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 27

Programmi di riabilitazione urbana

 

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati «programmi di riabilitazione urbana», nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.

 

2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.

 

3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.

 

4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.

 

5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.

 

Art. 28

Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali

 

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (1);

b) (2).

--------------------

(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 338, R.D. 24 luglio 1934, n. 1265.

(2) Sostituisce i commi dal quarto al settimo dell'art. 338, R.D. 24 luglio 1934, n. 1265.

 

2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

 

Art. 29

Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179

 

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «a maggioranza» fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra»;

b) alla lettera g), le parole da: «per le cooperative a proprietà indivisa» fino a: «di presentazione del piano» sono soppresse.

 

Art. 30

Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia

 

1. Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.

 

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

 

4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.

 

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;

d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;

e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;

g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

 

6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del Comitato stesso.

 

7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

 

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 31

Disposizioni in materia di impianti a fune

 

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni».

 

2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.

 

4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

5. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purché già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.

 

6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune

 

Art. 32

Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa

 

1. Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L. 26 febbraio 1992, n. 211:

" a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale."

 

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: «Entro 240 giorni» fino a: «distinta per lotti funzionali,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,».

 

3. Aggiunge il comma 2-bis all'art. 5, L. 26 febbraio 1992, n. 211:

" Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti."

 

4. Il comma 5 dell'art. 13, L. 7 dicembre 1999, n. 472, è così sostituito:

" Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere."

 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.

 

Art. 33

Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera

 

1. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

 

2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685 unità.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 34

Benefìci per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione

 

1. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «del 43 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80 per cento»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

3. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i termini di applicazione del presente articolo.

 

4. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «diretto verso un altro Stato» sono aggiunte le seguenti: «, se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis».

 

7. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: «da lire 2 milioni a lire 12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.033 euro a 6.197 euro» e le parole: «lire 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2,58 euro».

 

8. Aggiunge il comma 2-bis all'art. 318 del codice della navigazione.

 

9. All'articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo le parole: «navigazione marittima o interna» sono inserite le seguenti: «e nei porti nazionali» e al secondo comma, dopo le parole: «l'autorità consolare» sono inserite le seguenti: «o la capitaneria di porto».

 

Art. 35

Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a cortoraggio

 

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Federlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.

 

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.

 

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 36

Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano

 

1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.

 

2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e di quelle individuate dall'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.

 

3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

5. Il porto di Oristano è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.

 

Art. 37

Disposizioni sugli interporti

 

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002.

 

2. La lettera e), comma 1, dell'art. 24, L. 5 marzo 2001, n. 57, è così sostituita:

" e) includere nell'àmbito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento nell'àmbito del Sistema nazionale integrato dei trasporti."

 

3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalità.

 

4. Alle attività di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile è abrogata.

 

Art. 38

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci

 

1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

 

2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

 

3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti (1).

--------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 24 giugno 2003, n. 147.

 

4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

 

5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2004-2006 (1). Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6 (2).

--------------------

(1) Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 ha sostituito l'originario triennio 2003-2005 nel triennio 2004-2006.

(2) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15.

 

6. Nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.

 

7. Per il triennio 2004-2006 (1), il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali (2).

--------------------

(1) L'originario triennio 2003-2005 è stato così modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 convertito dalla legge n. 47/2004.

(2) Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15.

 

8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

 

9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'àmbito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.

 

10. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'àmbito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.

 

Art. 39

Realizzazione del piano triennale per l'informatica

 

1. Nell'àmbito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.

 

2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

4. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonché dalla formazione e dall'attuazione del piano informativo e statistico.

 

5. Per il completamento nell'intero territorio nazionale delle fasi realizzative del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo VTS (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l'avvio delle autostrade del mare e dello sportello unico per lo short sea shipping, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle risorse finanziarie di cui al comma 2 e di quelle disponibili in bilancio, si avvale della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

 

Art. 40

Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni

 

1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

 

3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.

 

4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

 

5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l'accesso alla rete dell'università e della ricerca scientifica (rete GARR), nonché all'organismo gestore della stessa.

 

7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.

 

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

9. All'art. 16, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente comma:

" 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni."

 

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 41

Riassetto in materia di telecomunicazioni

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:

a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;

d) il servizio universale;

e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

 

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:

1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;

3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai princìpi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;

6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori;

8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza;

b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e princìpi direttivi stabiliti nel presente comma;

c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:

1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;

3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;

4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;

5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità;

d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.

 

Art. 42

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici

 

1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non dà diritto ad alcun indennizzo.

 

2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

 

3. Il comma 4 dell'art. 4, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, è così modificato:

" I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno benefìciato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità."

 

4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.

 

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

6. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .

 

Art. 43

Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968

 

1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze .

 

2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.

 

3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate (1).

--------------------

(1) Il termine previsto dal presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e al 31 dicembre 2007, dall'art. 6, comma 8-ter, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2008, così come previsto dall'art. 19-bis, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo coordinato con la legge di conversione. Per l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2009 si veda il comma 9 dell'art. 2, Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).

 

 

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 44

Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

 

1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'art. 120, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: " Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune";

b) il comma 3 dell'art. 120, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: " Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune" .

 

Art. 45

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

 

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «con esclusione» sono inserite le seguenti: «,terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali,»;

b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: «attraverso» è sostituita dalle seguenti: «a seguito di»;

c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «delle società dalle stesse controllate» sono aggiunte le seguenti: «o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali»;

d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso;

e) modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, come di seguito riportata: " a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. [Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi]. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica ";

f) al comma 2, lettera e), le parole: «strumentali funzionali all'effettuazione» sono sostituite dalle seguenti: «essenziali per l'effettuazione».

 

Art. 46

Variazioni di bilancio

 

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

Art. 47

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

 

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890