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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 30/03/1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1981, n. 97, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

Art. 29

 

Art. 30

 

Art. 31

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Art. 35

 

Art. 36

 

Art. 37

 

Art. 38

 

Art. 39

 

Art. 40

 

Art. 41

 

Art. 42

 

Art. 43

 

Art. 44

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. In deroga dell'articolo 1, quarto comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.

 

Art. 2

 

 

1. (Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330)

 

2. (Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330)

 

3. Per la dichiarazione dei redditi 1981, relativa all'anno 1980, le indicazioni di cui ai commi precedenti sono contenute nel certificato di pensione relativo al mese di aprile del 1981.

 

Art. 3

 

 

1. Il Ministro delle finanze, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari (1).

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(1) Così sostituito dall'art. 4, L. 14 novembre 1981, n. 645.

 

Art. 4

 

 

1. Il Ministro delle finanze può acquisire, sentito il consiglio di amministrazione, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli artt. 3, 4 e 5 del D.L. 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella L. 4 agosto 1973, n. 497, e dall'art. 14 della L. 27 febbraio 1967, n. 48 . A tal fine, per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire trecento milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

 

Art. 5

 

 

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 34, primo comma, della L. 21 dicembre 1978, n. 843, riguardanti la esecuzione dei seguenti interventi, vengono aumentate degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

a) costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime: 214 miliardi e 800 milioni, da attribuire negli anni 1981, 1982, 1983 quanto a lire 129 miliardi al proseguimento delle opere del porto di Genova-Voltri e quanto a lire 85 miliardi e 800 milioni alla esecuzione delle opere nei porti del Mezzogiorno. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento è previsto per 43 miliardi per le opere del porto di Genova-Voltri, e per lire 28 miliardi e 600 milioni per le opere nei porti del Mezzogiorno;

b) costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

1. di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali: lire 245 miliardi, da ripartire, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A;

2. di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni e di altri soggetti in conformità alla L. 14 marzo 1968, n. 292: lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981.

 

Art. 6

 

 

1. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, soluzioni di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'art. 18 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella L. 16 ottobre 1975, n. 492, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24 della L. 24 aprile 1980, n. 146, è elevata per l'anno 1981 a lire 50 miliardi.

 

Art. 7

 

 

1. Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 2.500 miliardi ivi stabilito viene elevato a lire 3.000 miliardi.

 

2. Detto importo viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1981 ed è versato all'ANAS in relazione alle elettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma.

 

3. Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento resta determinato in lire 900 miliardi.

 

4. Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma

 

5. Ai fini della esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 miliardi, di cui 50 miliardi a carico dell'esercizio 1981.

 

Art. 8

 

 

1. Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, è aumentato, per l'esercizio 1981, di 10 miliardi di lire, di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.

 

Art. 9

 

 

1. Per la prosecuzione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato lo stanziamento di lire 2.000 miliardi a favore della Cassa stessa per l'anno finanziario 1981, fermo restando quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

Art. 10

 

 

1. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni fino all'importo di lire 500 miliardi a valere sullo stanziamento di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'articolo 24, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, per la realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.

 

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove si verifichino ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni per i fini anzidetti fino ad un importo di lire 400 miliardi, che fa carico per lire 160 Miliardi sul fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui all'articolo 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e per lire 240 miliardi sul predetto stanziamento di complessive lire 2.500 miliardi.

 

3. È autorizzato l'apporto di lire 337 miliardi ad incremento di quello autorizzato con l'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , per il finanziamento, previa deliberazione adottata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di opere riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonché la Sicilia e la Sardegna alla cui esecuzione provvede la Cassa per il Mezzogiorno mediante concessione agli enti locali ed agli enti pubblici interessati. L'apporto di lire 337 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1981 e di lire 237 miliardi nell'anno 1982.

 

4. Per il finanziamento nell'anno 1981 degli interventi previsti al primo comma dell'articolo 149 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , è incrementato di lire 226 miliardi il fondo per i programmi regionali di sviluppo istituito con l'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

5. È autorizzato, per il triennio 1981-1983, l'apporto di lire 220 miliardi a favore dell'ANAS, ad incremento di quello autorizzato con l'articolo 29, lettera a) della legge 24 aprile 1980, n. 146, per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli, previa delibera del CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Lo stanziamento per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, resta determinato in lire 40 miliardi.

 

Art. 11

 

 

1. La disposizione di cui all'articolo 160, terzo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile anche alla Società finanziaria agricola del Mezzogiorno - FINAM - di cui all'articolo 141 del citato testo unico, in relazione agli interventi, connessi all'attuazione di progetti speciali in agricoltura, disposti in favore di imprese agricole o loro cooperative alle quali la FINAM stessa partecipi.

 

2. Lo stanziamento di lire 2.000 miliardi, di cui all'articolo 9 della presente legge, è comprensivo della quota destinata alla erogazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tra tali spese si intendono comprese anche indennità compensative ed integrative per il personale comunque in servizio presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

Art. 12

 

 

1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno 1981, di cui agli articoli 9 e 10, di complessive lire 2.366 miliardi, sono imputate allo stanziamento di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto.

 

Art. 13

 

 

1. Le norme relative all'obbligo del Mediocredito centrale di riversare al Mezzogiorno il 65 per cento delle disponibilità destinate agli incentivi agli investimenti industriali sono prorogate al 31 dicembre 1981. Il Mediocredito centrale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad utilizzare i fondi, riservati al Mezzogiorno nel 1981, ed i fondi già riservati negli anni precedenti e non impiegati al 31 dicembre 1980, anche per gli interventi di finanziamento, ai sensi delle altre leggi vigenti che disciplinano la sua attività, purché in favore di soggetti localizzati nel Mezzogiorno stesso. In tale caso, la durata massima dei finanziamenti può estendersi fino a quella prevista dall'articolo 63, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

Art. 14

 

 

1. Il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, è incrementato, limitatamente all'anno 1981, della somma di lire 100 miliardi per interventi aggiuntivi destinati alle zone della Calabria, della Sicilia e della Sardegna danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1980-1981.

 

Art. 15

 

 

1. La legge 23 marzo 1973, n. 36, recante conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è rifinanziata per lire 50 miliardi al fine di riparare i danni alle abitazioni, alle aziende extragricole ed alle infrastrutture della Calabria e della Sicilia danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche.

 

Art. 16

 

 

1. La Cassa per il Mezzogiorno, su delibera del CIPE, è autorizzata, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 9, a finanziare, fino alla somma di 500 miliardi di lire, programmi di intervento a favore del sostegno dei redditi e della produzione degli agricoltori del Mezzogiorno, nonché azioni per la commercializzazione dei loro prodotti, con riferimento alle normative applicabili per le finalità anzidette, ed in particolare alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 , ed all'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

 

Art. 17

 

 

1. Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità, per l'acquisizione di beni mobili e immobili, attrezzature e servizi.

 

2. Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, e successive modificazioni.

 

3. Per ognuno degli anni 1982 e 1983 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

 

Art. 18

 

 

1. Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento per l'amministrazione penitenziaria e giudiziaria centrale e periferica, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.

 

2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, anche a trattativa privata, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità.

 

3. Il Ministro di grazia e giustizia, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al primo comma, con l'indicazione delle varie voci di intervento.

 

4. Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi, ricerche e relativi servizi, con particolare riguardo alla attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario e alla predisposizione della riforma del codice di procedura penale. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 27 febbraio 1967, n. 48.

 

5. Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1981, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 19

 

 

1. Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici, nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 145, comma 35, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

2. I mutui suddetti possono essere altresì contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attività del giudice conciliatore.

 

3. Gli enti locali possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

 

4. Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

 

5. Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.

 

6. Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.

 

7. Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

8. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo e assunto a carico del bilancio dello Stato

 

Art. 20

 

 

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 , e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, è elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.

 

2. Entro il 31 marzo 1981, con decreto del ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall'art. 4, L. 12 dicembre 1971, n. 1133.

 

3. I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono anche in deroga alle norme vigenti di contabilità generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresì, procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purché la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'art. 12 L. 3 gennaio 1978, n. 1.

 

5. I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967.

 

Art. 21

 

 

1. Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai della industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 12 L. 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 80 miliardi.

 

2. È concesso un contributo straordinario dello Stato di lire 4 miliardi da ripartirsi tra le Casse marittime meridionali, adriatica e tirrena a decurtazione delle passività delle gestioni della pesca marittima per gli anni 1978 e 1979.

 

Art. 22

 

 

1. Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell'articolo 14-quater, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1981, a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria. La misura dei trattamenti minimi, determinata a sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

 

Art. 23

 

 

1. Fino all'entrata in vigore delle norme di riforma dei trattamenti pensionistici e delle relative cadenze periodiche di revisione e con effetto dal 1° settembre, 1° gennaio, 1° maggio di ciascun anno, gli importi delle pensioni, alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'art. 19, L. 30 aprile 1969, n. 153, e all'art. 9, L. 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le categorie (invalidi civili, non vedenti e sordomuti) il cui trattamento è regolato dall'art. 7 della predetta L. 3 giugno 1975, n. 160, e dall'art. 14-septies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

 

2. Per il 1° settembre 1981, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al bimestre febbraio-marzo 1981 con il valore medio dell'indice relativo al bimestre dicembre 1980 gennaio 1981; per il 1° gennaio 1982 la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo da maggio a luglio 1981 con il valore medio dell'indice relativo al periodo da febbraio ad aprile 1981; per il 1° maggio 1982 e successivamente, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il nono e il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il tredicesimo e il decimo mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.

 

3. Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'art. 10 della L. 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.

 

4. Il numero dei punti è uguale alla differenza, arrotondata all'unità, tra i valori medi degli in dici indicati nel secondo comma.

 

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione automatica dal primo gennaio dell'anno successivo.

 

6. L'adeguamento periodico dei contributi collegato con la perequazione automatica dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dal 1° maggio e dal 1° settembre

 

7. A decorrere dal 1° luglio 1981 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della Legge 29 aprile 1976, n. 177 , le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate quadrimestralmente con la periodicità prevista dal precedente primo comma sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel presente secondo comma. L'onere conseguente resta a carico delle relative gestioni previdenziali.

 

8. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente, valutato per l'anno 1981, in lire 700 miliardi - di cui 600 miliardi da trasferire all'INPS in favore delle gestioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e del fondo sociale - è imputato allo stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

 

Art. 24

 

 

1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, per l'anno finanziario 1981, in lire 130 miliardi.

 

2. Della complessiva somma di cui al comma precedente, resta a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la quota di lire 100 miliardi, da destinare agli interventi connessi alla riqualificazione del personale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

Art. 25

 

 

1. Ai fini del risparmio dei consumi energetici, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata la spesa di lire 1.610 miliardi per il triennio 1981-1983.

 

2. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1981 resta fissata in lire 410 miliardi.

 

Art. 26

 

 

1. Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni; è aumentato della somma di lire 120 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

 

2. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 360 miliardi, di cui lire 60 miliardi per il 1981.

 

Art. 27

 

 

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 550 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla L. 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

 

2. La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 125 miliardi nell'anno 1981.

 

Art. 28

 

 

1. La legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, è prorogata sino al 1983.

 

2. La relativa autorizzazione di spesa è elevata di lire 1.500 miliardi, di cui 150 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.

 

3. Per l'anno 1981 l'autorizzazione di spesa è elevata di lire 200 miliardi, di cui 50 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.

 

Art. 29

 

 

1. È autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 miliardi per il primo avviamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, istituita dalla legge 23 maggio 1980, n. 242, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario.

 

Art. 30

 

 

1. I contributi dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, e successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano già state costituite le unità sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle università, nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie.

 

2. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.

 

Art. 31

 

 

1. Il capitolo n. 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è incrementato di lire 5 miliardi, per l'esercizio finanziario 1981, per far fronte, limitatamente al bimestre novembre-dicembre, agli oneri derivanti dall'istituzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione da attivare nell'anno accademico 1981-1982.

 

Art. 32

 

 

1. È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;

c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;

e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978.

 

2. La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

 

3. Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

4. La commissione ha accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può, ottenere, a richiesta, tutti i dati di cui dispongono la stessa Ragioneria generale e la direzione generale del tesoro.

 

5. Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato

 

6. In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli artt. 3, 4 e 5, D.L. 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella L. 4 agosto 1973, n. 497.

 

7. Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro»

 

8. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti

 

9. Comma abrogato dall'art. 8, L. 17 dicembre 1986, n. 878.

 

10. Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilità delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

 

Art. 33

 

 

1. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 48, L. 24 aprile 1980, n. 146 , valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni finanziari, 1981 e 1982, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'art. 17, L. 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni.

 

Art. 34

 

 

1. L'importo di lire cinquemila indicato nell'articolo 6 del testo unico approvato con D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343, e nell'art. 3, L. 6 agosto 1966, n. 651, è elevato a lire centomila, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi.

 

2. Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilità. I titoli al portatore e nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935, d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari, dalla data di pagabilità, rispettivamente dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi.

 

3. In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalità da precisare negli appositi decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonché per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5 per cento-1935 da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta.

 

4. Sui titoli nominativi d'importo inferiore a lire centomila di capitale nominale è ammessa l'operazione di riunione con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 241, e del terzo comma del presente articolo.

 

Art. 35

 

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, le unità sanitarie locali, di cui all'art. 14, L. 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

2. Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

 

3. All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

 

4. Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro ed alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata 5. legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

La direzione generale del tesoro, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al precedente comma, provvede a dar corso al prelevamento dai conti fruttiferi delle regioni degli importi complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi in un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

6. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, sulla base dei provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote spettanti alle unità sanitarie locali ad apposite contabilità speciali intestate alle unità sanitarie medesime, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, scritturando i relativi importi in apposito conto.

 

7. (Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 25 novembre 1989).

 

8. (Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 25 novembre 1989).

 

9. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali di cui al precedente articolo, nonché le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

 

10. È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

Art. 36

 

 

1. Modifica il quinto comma dell'art. 1, D.L. 31 ottobre 1979, n. 536:

"Art.. 36

Gli eventuali avanzi di amministrazione sono conteggiati, per le singole regioni, in sede di erogazione del fondo comune di cui all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, per gli anni finanziari 1981 e successivi."

 

Art. 37

 

 

1. Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi ed altri assegni fissi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali e assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti.

 

Art. 38

 

 

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:

a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla L. 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al D.L. 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla L. 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo; b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro (1);

c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all' ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti

--------------------

(1) Lettera così sostituita, prima, dall'art. 19, comma ottavo, L. 22 dicembre 1984, n. 887, poi dall'art. 11, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, ed infine dall'art. 14, L. 23 dicembre 1992, n. 498.

 

Art. 39

 

 

1. Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Le modifiche possono anche riguardare la scadenza, la durata, la serie di buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con i titoli medesimi.

 

2. È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro.

 

3. (Comma abrogato dall'art. 11, L. 23 agosto 1988, n. 362).

 

Art. 40

 

 

1. Gli enti pubblici di cui agli artt. 25 e 31 della L. 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa L. 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila (1) abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 3 per cento. Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro (2).

--------------------

(1) Come modificato per effetto dell'art. 1 del D.P.C.M. 2 luglio 1990.

(2) Comma modificato dall'art. 16, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

 

2. Le aziende di credito effettuano i versamenti delle somme in eccesso nei conti aperti agli enti di cui al primo comma presso le tesorerie dello Stato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al settimo comma.

 

3. Qualora il servizio di tesoreria o di cassa di un ente sia espletato da più aziende di credito, gli amministratori degli enti sono tenuti a comunicare a queste la percentuale dell'entrata dell'ente che può essere detenuta sotto forma di deposito presso ciascuna azienda nel rispetto della percentuale di cui al primo comma.

 

4. Le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, dovuti agli enti di cui al primo comma, eccezion fatta per i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, nonché per quelli destinati alle altre regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti, affluiscono nei conti ad essi intestati presso le tesorerie dello Stato.

 

5. Gli enti che hanno conti presso la tesoreria centrale sono tenuti a comunicare, tramite l'azienda di credito tesoriere o cassiere, alla direzione generale del tesoro, all'inizio di ogni trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso. Nessun prelevamento è consentito se tale norma non risulta regolarmente rispettata.

 

6. In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende di credito presso cui risultino disponibilità degli enti di cui al primo comma in misura superiore al limite stabilito dal primo comma debbono versare tale eccedenza in non più di dodici rate trimestrali. Le rate relative ai quattro trimestri del 1981 sono pari al 6 per cento e all'8 per cento per ciascuno dei trimestri successivi, delle disponibilità degli enti suddetti alla data del 30 novembre 1980, fino al riassorbimento delle suddette eccedenze. Il limite prescritto nel primo comma, nel periodo in cui vengono versate le rate trimestrali, è pari all'ammontare delle somme detenute presso le aziende di credito all'entrata in vigore della presente legge decurtate dalle rate già versate.

 

7. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato ed i tassi d'interesse sulla base delle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

 

8. Con decreto del Ministro del tesoro può, altresì, essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti e che le aziende di credito possono tenere presso di sé, e possono essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità di cui al sesto comma .

 

9. Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

 

10. Le aziende, in relazione alle disposizioni del presente articolo, possono chiedere l'adeguamento delle convenzioni di tesoreria o di cassa stipulate con gli enti di cui al primo comma.

 

11. Sono abrogate le norme di legge incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

 

Art. 41

 

 

1. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 42

 

 

1. Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali di cui al primo comma dell'articolo 43.

 

Art. 43

 

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, che si prevede possano essere approvati nell'anno 1981, restano rideterminati in lire 11.317.314.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in L. 7.698.850.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

2. Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

 

Art. 44

 

 

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 81.085.362.580.000 per l'anno finanziario 1981.

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