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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 21/11/1991, n. 374

Istituzione del giudice di pace (1)(2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 novembre 1991, n. 278, S.O. Per l'entrata in vigore delle singole disposizioni, vedi l'articolo 49.

(2) Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999 n. 468, concernente il giudice di pace. Vedasi il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198

 

Sommario

 

Art. 1 - Istituzione e funzioni del giudice di pace

 

Art. 2 - Sede degli uffici del giudice di pace

 

Art. 3 - Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace.

 

Art. 4 - Ammissione al tirocinio .

 

Art. 4-BIS - Tirocinio e nomina .

 

Art. 5 - Requisiti per la nomina .

 

Art. 6 - Corsi per i giudici di pace.

 

Art. 7 - Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace.

 

Art. 8 - Incompatibilità.

 

Art. 8-BIS - Limiti all'esercizio della professione forense .

 

Art. 9 - Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari .

 

Art. 10 - Doveri del giudice di pace .

 

Art. 10-BIS - Divieto di applicazione o supplenza .

 

Art. 10-TER - Richiesta di trasferimento e concorso di domande .

 

Art. 10-QUATER - Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati .

 

Art. 11 - Indennità spettanti al giudice di pace.

 

Art. 12 - Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario

 

Art. 13 - Notificazione degli atti .

 

Art. 14 - Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace

 

Art. 15 - Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

 

Art. 16 - Sorveglianza.

 

Art. 17 - Competenza del giudice di pace.

 

Art. 18 - Competenza del pretore.

 

Art. 19 - Connessione.

 

Art. 20 - Patrocinio.

 

Art. 21 - Giudizio secondo equità.

 

Art. 22 - Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.

 

Art. 23 - Poteri istruttori del giudice.

 

Art. 24 - Querela di falso.

 

Art. 25 - Forma della domanda.

 

Art. 26 - Rappresentanza davanti al giudice di pace.

 

Art. 27 - Contenuto della domanda.

 

Art. 28 - Costituzione delle parti.

 

Art. 29 - Trattazione della causa.

 

Art. 30 - Decisione.

 

Art. 31 - Conciliazione in sede non contenziosa.

 

Art. 32 - Termini per le impugnazioni.

 

Art. 33 - Impugnazione.

 

Art. 34 - Giudice dell'appello.

 

Art. 35 - Delega al Governo in materia penale (19. Articolo abrogato dall'art. 20, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

Art. 36 - Competenza in materia penale del giudice di pace .

 

Art. 37 - Procedimento penale innanzi al giudice di pace .

 

Art. 38 - Entrata in vigore del decreto legislativo .

 

Art. 39 - Coordinamento.

 

Art. 40 - Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

 

Art. 41 - Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese.

 

Art. 42 - Norme di coordinamento e di attuazione.

 

Art. 43 - Cause pendenti.

 

Art. 44 - Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori .

 

Art. 45 - Dei giudici.

 

Art. 46 - Regime fiscale.

 

Art. 47 - Abrogazioni.

 

Art. 48 - Copertura finanziaria.

 

Art. 49 - Efficacia di singole disposizioni .

 

Art. 50 - Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353.

 

Art. 51 - Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti .

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Istituzione e funzioni del giudice di pace

 

1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

 

2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario

 

Art. 2

Sede degli uffici del giudice di pace

 

1. Gli uffici del Giudice di Pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1o febbraio 1989, n. 30.

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del Giudice di Pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

 

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del Giudice di Pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto é designato il comune in cui ha sede l'ufficio del Giudice di Pace.

 

Art. 3

Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace.

 

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del Giudice di Pace é fissato in 4.700 posti; entro tale limite, é determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio Superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del Giudice di Pace.

 

2. In caso di vacanza dell'ufficio del Giudice di Pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al Giudice di Pace di un ufficio contiguo.

 

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4

 

Art. 4

Ammissione al tirocinio (1).

 

(1) Articolo prima modificato dall'art. 8, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi così sostituito dall'art. 1, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 11 settembre 2002, n. 201, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 11 settembre 2002, n. 201, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

 

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

 

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

 

Art. 4-BIS

Tirocinio e nomina (1).

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

 

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

 

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

 

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

 

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

 

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

 

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

 

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina.

 

Art. 5

Requisiti per la nomina (1).

(1) Articolo prima modificato dall'art. 9, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi così sostituito dall'art. 3, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;

g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

 

2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

b) funzioni notarili;

c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

 

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.

 

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina

 

Art. 6

Corsi per i giudici di pace.

 

1. Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 10, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi dall'art. 4, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

 

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del Giudice di Pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, é di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

 

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

 

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei Giudici di Pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

 

5-bis. Comma 5-BIS: aggiunto dall'art. 10, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi abrogato dall'art. 4, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

 

Art. 7

Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace.

 

1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età (1).

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(1) Comma così sostituito dall'articolo 9, comma 2, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età

(1).

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(1) Il presente comma, aggiunto dall'art. 1, D.L. 1° febbraio 1999, n. 16, è stato così modificato dall'art. 5, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del predetto incarico.

(1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 1° febbraio 1999, n. 16.

 

2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

Art. 8

Incompatibilità.

 

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici (1).

c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività (2).

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(1) Lettera così modificata dall'art. 6, L. 24 novembre 1999, n. 468.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 6, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

2. Comma 2: abrogato dall'art. 11, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

 

Art. 8-BIS

Limiti all'esercizio della professione forense (1).

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi abrogato dall'art. 6, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

Art. 9

Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari (1).

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

 

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

 

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

 

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

 

Art. 10

Doveri del giudice di pace (1).

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti .

 

Art. 10-BIS

Divieto di applicazione o supplenza (1).

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti.

 

Art. 10-TER

Richiesta di trasferimento e concorso di domande (1).

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

 

2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità.

 

Art. 10-QUATER

Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati (1).

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario

 

Art. 11

Indennità spettanti al giudice di pace.

 

1. L'ufficio del Giudice di Pace é onorario.

 

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dall'art. 24-bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

3. È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dall'art. 24-bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

 

3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 11 novembre 2002, n. 251, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3, 3-bis e 3-ter del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente (1).

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(1) Comma prima sostituito dall'art. 5, comma 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi così modificato dall'art. 6, D.L. 11 novembre 2002, n. 251, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

 

4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui (1).

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(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 310, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Art. 12

Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario

 

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

 

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unità di cui:

a) 12 della I qualifica dirigenziale;

b) 84 della IX qualifica funzionale;

c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;

d) 1.495 della VI qualifica funzionale;

e) 802 della V qualifica funzionale;

f) 1.604 della IV qualifica funzionale;

g) 1.222 della III qualifica funzionale.

 

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unità di cui:

a) 240 della VII qualifica funzionale;

b) 480 della VI qualifica funzionale;

c) 640 della V qualifica funzionale.

 

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

 

5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.

 

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purché in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

 

Art. 13

Notificazione degli atti (1).

 

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 11-bis, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi dall'art. 6, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

 

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

 

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre| 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

 

Art. 14

Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace

 

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della L. 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici

 

Art. 15

Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

 

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

 

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

 

2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

 

2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 20, D.L. 24 novembre 2000, n. 341.

 

Art. 16

Sorveglianza.

 

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.

 

Art. 17

Competenza del giudice di pace.

 

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

Art. 7 - (Competenza del Giudice di Pace). - Il Giudice di Pace é competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il Giudice di Pace é altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

Il Giudice di Pace é inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

É competente qualunque ne sia il valore:

per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle di stanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

Art. 18

Competenza del pretore.

 

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Il pretore é competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del Giudice di Pace".

 

Art. 19

Connessione.

 

1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Se una causa di competenza del Giudice di Pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al Giudice di Pace e al pretore o al tribunale, il Giudice di Pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale".

 

Art. 20

Patrocinio.

 

1. L'articolo 82 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 82 - (Patrocinio). - Davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il Giudice di Pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo".

 

Art. 21

Giudizio secondo equità.

 

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni".

 

Art. 22

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.

 

2. L'articolo 311 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti al pretore e al Giudice di Pace, per tutto ciò che non é regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, é retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili".

 

Art. 23

Poteri istruttori del giudice.

 

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il Giudice di Pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità".

 

Art. 24

Querela di falso.

 

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 313 - (Querela di falso). - Se é proposta querela di falso, il pretore o il Giudice di Pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".

 

Art. 25

Forma della domanda.

 

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Capo III. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore" é sostituita dalla seguente: "Capo III. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al Giudice di Pace".

 

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 316 - (Forma della domanda). - Davanti al Giudice di Pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, é notificato con citazione a comparire a udienza fissa".

 

Art. 26

Rappresentanza davanti al giudice di pace.

 

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al Giudice di Pace). - Davanti al Giudice di Pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".

 

Art. 27

Contenuto della domanda.

 

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 318 - (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà. Se la citazione indica un giorno nel quale il Giudice di Pace non tiene udienza, la comparizione é d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".

 

Art. 28

Costituzione delle parti.

 

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 319 - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procedura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del Giudice di Pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".

 

Art. 29

Trattazione della causa.

 

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 320 - (Trattazione della causa). - Nella prima udienza il Giudice di Pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il Giudice di Pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio".

 

Art. 30

Decisione.

 

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 321 - (Decisione). - Il Giudice di Pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza é depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".

 

Art. 31

Conciliazione in sede non contenziosa.

 

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa). - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa é proposta anche verbalmente al Giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del Giudice di Pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio".

 

Art. 32

Termini per le impugnazioni.

 

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, é di trenta giorni. É anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello".

 

Art. 33

Impugnazione.

 

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Sono altresì inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunziate secondo equità".

 

Art. 34

Giudice dell'appello.

 

1. All'articolo 341 del codice di procedura civile é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'appello contro le sentenze del Giudice di Pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".

 

Art. 35

Delega al Governo in materia penale (19. (1) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

Art. 36

Competenza in materia penale del giudice di pace (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

Art. 37

Procedimento penale innanzi al giudice di pace (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

Art. 38

Entrata in vigore del decreto legislativo (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

Art. 39

Coordinamento.

 

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

 

Art. 40

Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

 

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 13, L. 24 novembre 1999, n. 468.

 

2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

 

3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.

 

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati

 

Art. 41

Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese.

 

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei Giudici di Pace e degli ausiliari addetti agli uffici del Giudice di Pace, é richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

 

2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri,degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del Giudice di Pace, é richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

 

3. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possono essere istituiti uffici distinti del Giudice di Pace.

 

Art. 42

Norme di coordinamento e di attuazione.

 

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

 

Art. 43

Cause pendenti.

 

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

 

Art. 44

Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

 

Art. 45

Dei giudici.

 

1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

"La giustizia nelle materie civile e penale é amministrata:

dal Giudice di Pace;

dal pretore;

dal tribunale ordinario;

dalla corte di appello;

dalla corte di cassazione;

dal tribunale per i minorenni;

dal magistrato di sorveglianza;

dal tribunale di sorveglianza.

 

Art. 46

Regime fiscale.

 

1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 308, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 243, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.)

 

Art. 47

Abrogazioni.

 

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile, nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

 

2. É abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge.

 

Art. 48

Copertura finanziaria.

 

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

 

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Istituzione del giudice di pace».

 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

Art. 49

Efficacia di singole disposizioni (1).

 

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 4 dicembre 1992, n. 477 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1992, n. 292) e poi dall'art. 13, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1°maggio 1995

 

Art. 50

Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353.

 

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 92 - Entrata in vigore. - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1°gennaio 1993»

 

Art. 51

Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 11-bis, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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