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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

Legge 24/04/1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) (1).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1980, n. 115.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9 - Articolo 9 .

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17 - Articolo 17 .

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

Art. 29

 

Art. 30

 

Art. 31 - Omissis .

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Art. 35

 

Art. 36

 

Art. 37

 

Art. 38

 

Art. 39

 

Art. 40

 

Art. 41

 

Art. 42

 

Art. 43

 

Art. 44

 

Art. 45

 

Art. 46

 

Art. 47

 

Art. 48

 

Art. 49

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. La lettera c) del primo comma dell'art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 è così sostituita:

"c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel terri1torio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58.".

 

2. L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera l), del citato articolo 10, è elevato a lire due milioni e cinquecentomila.

 

3. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980.

 

Art. 2

 

 

1. Sostituiva i numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ora sostituito, dall'art. 2, D.L. 5 marzo 1986, n. 57.

 

2. Nell'articolo 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), è elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicato nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.

 

3. Nel secondo comma dell'articolo 9, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, nel primo periodo le parole: «saranno computate per i quattro decimi» sono sostituite dalle seguenti: «saranno computate per i sette decimi».

 

4. Nell'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, è elevata al settanta per cento.

 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.

 

Art. 3

 

 

1. Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma, dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1° gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della L. 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del D.L. 30 dicembre 1979, numero 663 convertito con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.

 

Art. 4

 

 

1. Per le unità immobiliari destinate ad uso di abilitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato di un terzo, con effetto dal 1° gennaio 1979. Sono esentate dall'aumento le unità immobiliari adibite ad uso professionale.

 

2. A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unità immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli articoli 40 e 52, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e che non sono destinate alla locazione.

 

3. I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30 per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.

 

4. Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedeltà della dichiarazione.

 

Art. 5

 

 

1. La Cassa depositi e prestiti è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche per gli esercizi decorsi.

 

Art. 6

 

 

1. Il primo comma dell'art. 37, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente:

"Art.37/1. Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso."

 

2. Al primo comma dell'art. 51, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente periodo:

"Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi."

 

Art. 7

 

 

1. L'art. 7, D.L. 6 luglio 1974, n. 260 è così sostituito:

"Art.7. Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, secondo i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.

Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze."

 

Art. 8

 

 

1. Nell'àmbito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.

 

2. I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

 

3. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

 

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;

2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;

3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonché attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dall'Amministrazione delle finanze.

 

5. Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.

 

6. Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.

 

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891.

 

8. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

 

9. Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

 

10. Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonché di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri (1).

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(1) Gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono gli originari commi decimo e undicesimo per effetto dell'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891.

 

11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale (1).

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(1) Gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono gli originari commi decimo e undicesimo per effetto dell'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891.

 

12. I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della L. 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio (1).

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(1) Gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo così sostituiscono gli originari commi decimo e undicesimo per effetto dell'art. 3, L. 22 dicembre 1980, n. 891.

 

Art. 9

Articolo 9 (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

Art. 10

 

 

1. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

2. Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. [La suddivisione tra le varie categorie di provenienza è determinata con decreto del Ministro delle finanze] (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242). L'ultimo periodo è stato poi soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).

 

3. Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

4. Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico (1).

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(1) Comma così modificato dagli artt. 2 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

 

5. I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

 

Art. 11

 

 

1. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

2. Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

 

3. Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. [Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione, che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica] (1). Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi (2).

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(1) Periodo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(2) Comma così modificato prima dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255).

 

4. Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. [Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti] (1). Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello (2).

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(1) Periodo abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(2) Comma prima sostituito dall'art. 16, L. 16 marzo 1987, n. 123, dall'art. 11, L. 29 ottobre 1991, n. 358 e poi così modificato dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

 

5. Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;

b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio (1);

c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti (2);

d) formula proposte al Ministro (3);

e) (4) (5).

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(1) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(2) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(3) Lettera così modificata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(4) Lettera abrogata dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

 

6. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

7. Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (1).

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(1) Comma così modificato prima dagli artt. 3 e 5, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242), poi dall'art. 1, D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1999, n. 255), ed infine dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

7-bis. Omissis (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

7-ter. Omissis (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242) e poi abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

Art. 12

 

 

1. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

2. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

3. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

4. Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

 

5. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 22, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

6. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242).

 

Art. 13

 

 

1. Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane.

 

2. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.

 

3. Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttive e di concetto si provvede con le modalità previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397 o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalità e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.

 

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per l'anno 1980 la complessiva spesa di lire 13 miliardi.

 

Art. 14

 

 

1. Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

 

2. Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.

 

Art. 15

 

 

1. Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a L. 500.000 oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

 

2. Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi trecentosessanta giorni di missione continuativa nella medesima località.

 

Art. 16

 

 

1. Al fine di provvedere alle necessità urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuove sedi del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette di Roma e della dogana di Brescia, nonché fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima.

 

2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 1949, n. 329, sostituita alla competenza dell'intendente di finanza, prevista nell'articolo 3, quella del capo della circoscrizione doganale.

 

Art. 17

Articolo 17 (1).

 

(1) Abrogato dall'art. 3, comma 130, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 18

 

 

1. All'art. 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i commi terzo, quarto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione

4. Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva

6. Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso."

Inoltre è aggiunto il seguente comma:

"7 bis. Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.".

 

Art. 19

 

 

1. Il terzo comma dell'art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 è sostituito dal seguente:

"3. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili."

Inoltre è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente:

"3 bis. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 45, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.".

 

Art. 20

 

 

1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per età o già si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del D.L. 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella L. 14 agosto 1974, n. 355.

 

Art. 21

 

 

1. Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.

 

Art. 22

 

 

1. I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla commissione delle Comunità europee per ottenere i relativi contributi.

 

2. Vengono altresì presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

 

3. I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli articoli 29 e 29-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

4. I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento integrativo dei progetti speciali.

 

5. I contributi del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.

 

Art. 23

 

 

1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, numero 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.

 

Art. 24

 

 

1. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni.

 

Art. 25

 

 

1. Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982.

 

Art. 26

 

 

1. Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, è autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.

 

2. Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere.

 

3. Gli istituti nonché l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

 

Art. 27

 

 

1. Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.

 

2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità.

 

3. Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e richieste.

 

4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

 

Art. 28

 

 

1. Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

 

2. I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

 

3. Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

 

4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1980 un impiego di lire 500 miliardi.

 

5. Se i comuni non sono più in grado di assumere mutui ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'onere di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi è assunto, in tutto o per la parte eccedente, a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 29

 

 

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati della Cassa per il Mezzogiorno nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, il CIPE approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da ripartirsi fra i seguenti organi ed amministrazioni pubbliche:

a) ANAS, per il completamento funzionale e l'attrezzatura dei tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza, sino alla scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183, della Cassa per il Mezzogiorno; i programmi sono approvati con la procedura di cui all'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

b) fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 12 della L. 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, nonché per il completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù dell'art. 163 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché per opere di difesa del suolo e in particolare per la sistemazione dei bacini idrografici. Nell'ambito di tale fondo è riservata la somma di 150 miliardi per la valorizzazione turistico-ambientale dei parchi e delle aree aventi valore di bene naturale nelle regioni del Mezzogiorno.

 

2. Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 100 miliardi.

 

Art. 30

 

 

1. L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, già aumentato di lire 3.500 miliardi dall'art. 47 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, è ulteriormente elevato di lire 1.800 miliardi, da destinare alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.

 

2. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla L. 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali, realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - costituito ai sensi del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli interventi nei territori meridionali.

 

3. Nel settore ospedaliero, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, sino all'importo di lire 200 miliardi, ad eseguire interventi per il completamento e l'attrezzatura funzionale di strutture sanitarie già realizzate limitatamente al rustico, sia totalmente che parzialmente, nonché la costruzione e l'attrezzatura di edifici, di servizi e di dipendenze indispensabili per l'attivazione del complesso ospedaliero esistente.

 

4. Al maggiore onere di cui ai precedenti commi si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 400 miliardi di lire.

 

Art. 31

Omissis (1).

 

(1) Abrogato dall'art. 11, L. 28 novembre 1980, n. 784.

 

Art. 32

 

 

1. Per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità, le nuove misure dell'indennità integrativa speciali derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'art. 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1980 e con effetto dal 10 gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 10 novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi.

 

2. Omissis (1).

--------------------

(1) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

 

3. Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennità integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'art. 11 della L. 29 novembre 1977, n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sono abbuonate, sempreché gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennità medesima.

 

4. Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre superinvalidità, fruiscano dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, è conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale.

 

5. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, non si applica agli invalidi contemplati nel numero 1) della lettera A) della tabella E annessa al testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ai quali spetta l'assegno di cumulo per le invalidità che si accompagnano alla perdita della vista.

 

Art. 33

 

 

1. Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

 

2. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

 

Art. 34

 

 

1. La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aumentata di lire 250 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.

 

2. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio.

 

3. Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, verrà accordato alle imprese interessate un contributo in conto canoni in misura equivalente in valore attuale al contributo in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con i finanziamenti agevolati di cui alla stessa legge n. 517.

 

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.

 

5. Il contributo sugli interessi può essere concesso anche per i finanziamenti relativi a programmi di spesa presentati ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se già completamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

6. Omissis (1).

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(1) Sostituiva con due commi il comma quinto dell'art. 3, L. 10 ottobre 1975, n. 517, ora abrogato dall'art. 2, D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 438.

 

Art. 35

 

 

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.430 miliardi dei quali la somma di lire 1.250 miliardi è riservata alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

 

2. La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

 

Art. 36

 

 

1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche di lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

 

Art. 37

 

 

1. Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

 

Art. 38

 

 

1. Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in matcria postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

 

Art. 39

 

 

1. La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai fini di istituto, è autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

 

Art. 40

 

 

1. Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980.

 

Art. 41

 

 

1. A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dalla legge 23 febbraio 1952, n. 123.

 

Art. 42

 

 

1. In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di buoni ordinari del Tesoro e di buoni pluriennali del Tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresì il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalità e caratteristica. Ove occorra si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e dell'articolo 71 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

Art. 43

 

 

1. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 44

 

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere vati nell'anno 1980 restano rispettivamente determinati in L. 31.299.447.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in L. 5.311.845.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

Art. 45

 

 

1. Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.

 

Art. 46

 

 

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.

 

2. Il Governo della Repubblica è tenuto ad indicare, nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

Art. 47

 

 

1. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 si applicano a partire dal 1° agosto 1980.

 

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.

 

3. Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d'imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione.

 

Art. 48

 

 

1. I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 285, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1982 e al 31 dicembre 1983 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, L. 1° dicembre 1981, n. 692.

 

2. Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici.

 

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1983. Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici. L'attuale composizione del comitato può essere modificata in relazione ai suddetti compiti (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, L. 1° dicembre 1981, n. 692.

 

4. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 1, L. 29 dicembre 1987, n. 550.

 

Art. 49

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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