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GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

Legge 24/11/1981, n. 689

Modifiche al sistema penale (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1 - Principio di legalità.

 

Art. 2 - Capacità di intendere e di volere.

 

Art. 3 - Elemento soggettivo.

 

Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità

 

Art. 5 - Concorso di persone.

 

Art. 6 - Solidarietà.

 

Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione.

 

Art. 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

 

Art. 8-bis - Reiterazione delle violazioni .

 

Art. 9 - Principio di specialità.

 

Art. 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

 

Art. 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

 

Art. 12 - Ambito di applicazione

 

Art. 13 - Atti di accertamento

 

Art. 14 - Contestazione e notificazione

 

Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni

 

Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

 

Art. 17 - Obbligo del rapporto

 

Art. 18 - Ordinanza-ingiunzione

 

Art. 19 - Sequestro

 

Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie

 

Art. 21 - Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie

 

Art. 22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

 

Art. 22-bis - Competenza per il giudizio di opposizione

 

Art. 23 - Giudizio di opposizione

 

Art. 24 - Connessione obiettiva con un reato

 

Art. 25 - Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

 

Art. 26 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

 

Art. 27 - Esecuzione forzata

 

Art. 28 - Prescrizione

 

Art. 29 - Devoluzione dei proventi

 

Art. 30 - Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

 

Art. 31 - Provvedimenti dell'autorità regionale

 

Art. 32 - Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

 

Art. 33 - Altri casi di depenalizzazione

 

Art. 34 - Esclusione della depenalizzazione

 

Art. 35 - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

 

Art. 36 - Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

 

Art. 37 - Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria

 

Art. 38 - Entità della somma dovuta

 

Art. 39 - Violazioni finanziarie

 

Art. 40 - Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione

 

Art. 41 - Norme processuali transitorie

 

Art. 42 - Disposizioni abrogate

 

Art. 43 - Entrata in vigore.

 

Art. 44 - Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere.

 

Art. 45 - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

 

Art. 46 - Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.

 

Art. 47 - Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorità.

 

Art. 48 - Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.

 

Art. 49 - Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

 

Art. 50 - Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

 

Art. 51 - Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

 

Art. 52 - Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

 

Art. 53 - Sostituzione di pene detentive brevi .

 

Art. 54 - Applicabilità delle pene sostitutive .

 

Art. 55 - Semidetenzione.

 

Art. 56 - Libertà controllata.

 

Art. 57 - Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.

 

Art. 58 - Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.

 

Art. 59 - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva .

 

Art. 60 - Esclusioni oggettive .

 

Art. 61 - Condanna alla pena sostitutiva.

 

Art. 62 - Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

 

Art. 63 - Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

 

Art. 64 - Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

 

Art. 65 - Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.

 

Art. 66 - Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata.

 

Art. 67 - Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione .

 

Art. 68 - Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

 

Art. 69 - Sospensione disposta a favore del condannato.

 

Art. 70 - Esecuzione di pene concorrenti.

 

Art. 71 - Esecuzione delle pene pecuniarie.

 

Art. 72 - Revoca della pena sostitutiva.

 

Art. 73 - Iscrizioni nel casellario giudiziale .

 

Art. 74 - Iscrizione nel casellario giudiziale.

 

Art. 75 - Disposizioni relative ai minorenni.

 

Art. 76 - Norma transitoria.

 

Art. 77 - Ambito e modalità d'applicazione .

 

Art. 78 - Competenza .

 

Art. 79 - Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento .

 

Art. 80 - Esclusioni soggettive .

 

Art. 81 - Iscrizione nel casellario giudiziale .

 

Art. 82 - Esecuzione delle sanzioni sostitutive.

 

Art. 83 - Violazione degli obblighi.

 

Art. 84 - Comunicazione all'imputato.

 

Art. 85 - Entrata in vigore.

 

Art. 86 - Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale.

 

Art. 87 - Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo.

 

Art. 88 - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.

 

Art. 89 - Casi di perseguibilità a querela.

 

Art. 90 - Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

 

Art. 91 - Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale.

 

Art. 92 - Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose.

 

Art. 93 - Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni.

 

Art. 94 - Usurpazione.

 

Art. 95 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

 

Art. 96 - Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

 

Art. 97 - Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

 

Art. 98 - Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa.

 

Art. 99 - Norma transitoria.

 

Art. 100 - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda.

 

Art. 101 - Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.

 

Art. 102 - Conversione di pene pecuniarie.

 

Art. 103 - Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie.

 

Art. 104 - Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale.

 

Art. 105 - Lavoro sostitutivo.

 

Art. 106 - Esecuzione di pene pecuniarie.

 

Art. 107 - Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda.

 

Art. 108 - Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda.

 

Art. 109 - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.

 

Art. 110 - Abrogazione della norma.

 

Art. 111 - Disposizioni transitorie.

 

Art. 112 - Perdono giudiziale.

 

Art. 113 - Aumento delle pene pecuniarie

 

Art. 114 - Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

 

Art. 115 - Pene proporzionali.

 

Art. 116 - Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale.

 

Art. 117 - Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa.

 

Art. 118 - Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie.

 

Art. 119 - Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale.

 

Art. 120 - Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

Art. 121 - Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo.

 

Art. 122 - Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio.

 

Art. 123 - Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

 

Art. 124 - Applicazione provvisoria di pene accessorie.

 

Art. 125 - Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere.

 

Art. 126 - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

 

Art. 127 - Applicazione di norme.

 

Art. 128 - Obblighi del condannato.

 

Art. 129 - Inosservanza di pene accessorie.

 

Art. 130 - Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio.

 

Art. 131 - Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.

 

Art. 132 - Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.

 

Art. 133 - Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.

 

Art. 134 - Appello contro sentenze del pretore.

 

Art. 135 - Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise.

 

Art. 136 - Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità.

 

Art. 137 - Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario.

 

Art. 138 - Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

 

Art. 139 - Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

 

Art. 140 - Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

 

Art. 141 - Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli, e di Sicilia.

 

Art. 142 - Modifiche nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

 

Art. 143 - Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

 

Art. 144 - Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

 

Art. 145 - Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie .

 

Art. 146 - Norma di coordinamento.

 

Art. 147 - Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo.

 

Art. 148 - Disposizioni abrogative e di coordinamento.

 

 

--- § ---

 

Capo I - Le sanzioni amministrative.

 

 

Sezione I - Princìpi generali.

 

 

Art. 1

Principio di legalità.

 

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

 

2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

 

Art. 2

Capacità di intendere e di volere.

 

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

 

2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

 

Art. 3

Elemento soggettivo.

 

1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

 

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

 

Art. 4

Cause di esclusione della responsabilità

 

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

 

2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

 

2-bis. I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Art. 5

Concorso di persone.

 

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

 

Art. 6

Solidarietà.

 

1. Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

 

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

 

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

 

4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

 

Art. 7

Non trasmissibilità dell'obbligazione.

 

1. La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

 

Art. 8

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

 

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

 

1-bis. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688.

 

1-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688.

 

Art. 8-bis

Reiterazione delle violazioni (1).

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 94, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

 

2. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

 

3. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

 

4. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

 

5. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

 

6. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

 

7. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

 

Art. 9

Principio di specialità.

 

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

 

2. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

 

3. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 95, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

Art. 10

Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

 

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 96, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 3, comma 63, Legge 15 luglio 2009, n. 94.

 

2. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

 

Art. 11

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

 

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

 

Art. 12

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

 

Sezione II - Applicazione.

 

 

Art. 13

Atti di accertamento

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

 

2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

 

3. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

 

4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

 

5. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

 

Art. 14

Contestazione e notificazione

 

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

 

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

 

3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

 

4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice (1).

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(1) Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 11 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

 

6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

Art. 15

Accertamenti mediante analisi di campioni

 

1. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

 

2. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

 

3. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

 

4. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

 

5. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

 

6. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

 

7. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

 

Art. 16

Pagamento in misura ridotta

 

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

 

2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.

 

3. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

 

Art. 17

Obbligo del rapporto

 

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

 

2. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

 

3. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

 

4. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

 

5. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

 

6. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

 

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

 

8. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

 

Art. 18

Ordinanza-ingiunzione

 

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

 

2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

 

3. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

 

4. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro(1) o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

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(1) Il servizio cassa dell'ufficio registro è stato abrogato.

 

5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

 

5-bis. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 3 agosto 1999, n. 265.

 

6. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

 

Art. 19

Sequestro

 

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

 

2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

 

3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

 

Art. 20

Sanzioni amministrative accessorie

 

1. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

 

2. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

 

3. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

 

4. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

 

5. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

 

Art. 21

Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie

 

1. Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

 

2. Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

 

3. Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 371 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 21, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

 

4. Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

 

Art. 22

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (1)

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

 

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

2. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

 

3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

 

4. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

5. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

 

6. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

 

7. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

Art. 22-bis

Competenza per il giudizio di opposizione (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 98, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

 

2. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) urbanistica ed edilizia;

d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

f) di società e di intermediari finanziari;

g) tributaria e valutaria;

g-bis) antiriciclaggio (1).

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(1) Lettera aggiunta dall'art. 66, comma 8, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

 

3. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

4. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

 

Art. 23

Giudizio di opposizione (1) (2)

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

(2) Nel presente articolo la parola «pretore» è stata sostituita con la parola «giudice», ai sensi dell'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

1. Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

 

2. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 56, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

3. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

4. L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

 

5. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, comma 5, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto, dell'art. 23, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23.

 

6. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

 

7. Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

 

8. Il guidice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

 

9. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

 

10. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

11. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

12. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

 

13. (Comma abrogato dall'art. 26, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.)

 

Art. 24

Connessione obiettiva con un reato

 

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

 

2. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

 

3. Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

 

4. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

 

5. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

 

6. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

 

Art. 25

Impugnabilità del provvedimento del giudice penale

 

1. La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

 

2. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

 

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

 

Art. 26

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

 

1. L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

 

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

 

Art. 27

Esecuzione forzata

 

1. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

 

2. È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

 

3. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

 

4. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

 

5. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

 

6. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

 

7. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

 

Art. 28

Prescrizione

 

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

 

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

 

Art. 29

Devoluzione dei proventi

 

1. I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

 

2. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

 

3. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.

4. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

 

Art. 30

Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

 

1. Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

 

2. Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

 

3. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

 

Art. 31

Provvedimenti dell'autorità regionale

 

1. I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

2. L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

 

Sezione III - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.

 

 

Art. 32

Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

 

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

 

2. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

 

3. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

 

Art. 33

Altri casi di depenalizzazione

 

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro le contravvenzioni previste:

a) dagli artt. 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

b) dagli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

c) dagli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

d) dagli artt. 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonchè dal D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;

e) dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

 

Art. 34

Esclusione della depenalizzazione

 

1. La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lett. a);

b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli artt. 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'art. 108 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

 

Art. 35

Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

 

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

 

2. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

 

3. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

 

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

 

5. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. [L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile] (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 37, dello stesso decreto.

 

6. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

 

8. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

9. Omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'ar. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 36

Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

 

1. La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;

b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

 

2. Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

 

Art. 37

Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 116, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

 

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

 

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

 

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

 

Art. 38

Entità della somma dovuta

 

1. La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

 

2. La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.

 

3. (Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.)

 

4. La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (1).

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(1) Comma da ritenere non più in vigore a seguito dell'abrogazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale disposta dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

 

5. La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.

 

6. La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

 

Art. 39

Violazioni finanziarie

 

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l'ammenda (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 28 dicembre 1993, n. 562.

 

2. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 28 dicembre 1993, n. 562.

 

3. (Comma abrogato dall'art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

 

4. (Comma abrogato dall'art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

 

5. (Comma abrogato dall'art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

 

6. Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli [27, penultimo comma] 29 e 38, primo comma (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 29, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alle parole «27, penultimo comma».

 

Sezione IV - Disposizioni transitorie e finali.

 

 

Art. 40

Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione

 

1. Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

 

Art. 41

Norme processuali transitorie

 

1. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

 

2. Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

 

3. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'art. 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'art. 2 del codice penale.

 

Art. 42

Disposizioni abrogate

 

1. Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli artt. 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli artt. 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228, l'art. 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

Art. 43

Entrata in vigore.

 

1. Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Capo II - Aggravamento di pene e nuove disposizioni penali.

 

 

Art. 44

Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere.

 

1. L'articolo 683 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 683. (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto con costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".

 

Art. 45

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

 

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 684. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".

 

Art. 46

Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.

 

1. L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 685. (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".

 

Art. 47

Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorità.

 

1. Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".

 

Art. 48

Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.

 

1. L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente: "Art. 235. (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto".

 

Art. 49

Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

 

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente: "Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni".

 

Art. 50

Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

 

1. Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente: "Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile".

 

Art. 51

Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

 

1. L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove la eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".

 

Art. 52

Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.

 

1. L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente: "L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".

 

Capo III - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

 

 

Sezione I - Applicazione delle sanzioni sostitutive.

 

 

Art. 53

Sostituzione di pene detentive brevi (1).

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 284 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n. 28 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente art. 53 nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i princìpi di cui in motivazione.

 

1. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente (1).

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(1) Comma prima modificato dall'art. 5, D.L. 14 giugno 1993, n. 187 e poi così sostituito dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.

 

2. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.

 

3. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

 

4. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

 

Art. 54

Applicabilità delle pene sostitutive (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, D.L. 14 giugno 1993, n. 187.

 

Art. 55

Semidetenzione.

 

1. La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

 

2. La semidetenzione comporta altresì: 1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) la sospensione della patente di guida; 3) il ritiro del passaporto, nonchè la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente; 4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissati l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

 

3. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

 

Art. 56

Libertà controllata.

 

1. La libertà controllata comporta in ogni caso:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;

5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

 

2. Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

 

2-bis. Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma puo' essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4-vicies bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.

 

Art. 57

Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.

 

1. Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

 

2. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

 

3. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

 

Art. 58

Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.

 

1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

 

2. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

 

3. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

 

Art. 59

Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva (1).

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 febbraio 1998, n. 16 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1998, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendono agli imputati minorenni.

 

1. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.

 

2. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575.

 

Art. 60

Esclusioni oggettive (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.

 

Art. 61

Condanna alla pena sostitutiva.

 

1. Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostitutiva con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

 

Art. 62

Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

2. Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

 

3. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.

 

4. Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore, dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

 

Art. 63

Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

 

1. Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione «documento non valido per l'espatrio», limitatamente alla durata della pena.

 

2. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

 

3. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

 

4. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.

 

5. Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

 

6. Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

 

Art. 64

Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

 

1. Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

2. La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

 

3. L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

 

4. Non possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.

 

Art. 65

Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.

 

1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

 

2. Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

 

3. Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

 

Art. 66

Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata.

 

1. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostitutiva.

 

2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

 

3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

 

Art. 67

Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione (1).

 

(1) Con sentenza 9-22 aprile 1997, n. 109 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

 

1. L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

 

Art. 68

Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.

 

1. L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

 

2. L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

 

3. Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

 

4. La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.

 

Art. 69

Sospensione disposta a favore del condannato.

 

1. Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.

 

2. Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66.

 

3. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

 

4. Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

 

Art. 70

Esecuzione di pene concorrenti.

 

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice civile e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

 

2. Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata, eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.

 

3. Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

 

Art. 71

Esecuzione delle pene pecuniarie.

 

1. Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.

 

Art. 72

Revoca della pena sostitutiva.

 

1. Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66.

 

2. A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

 

Art. 73

Iscrizioni nel casellario giudiziale (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 3 del citato testo unico.

 

Art. 74

Iscrizione nel casellario giudiziale.

 

1. Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Art. 58-bis. (Iscrizione nel casellario giudiziale). Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".

 

Art. 75

Disposizioni relative ai minorenni.

 

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.

 

2. In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

 

Art. 76

Norma transitoria.

 

1. Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

2. La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

 

Sezione II - Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato.

 

 

Art. 77

Ambito e modalità d'applicazione (1).

 

(1) Abrogato dall'art. 234, D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271.

 

Art. 78

Competenza (1).

 

(1) Abrogato dall'art. 234, D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271.

 

Art. 79

Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento (1).

 

(1) Abrogato dall'art. 234, D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271.

 

Art. 80

Esclusioni soggettive (1).

 

(1) Abrogato dall'art. 234, D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271.

 

Art. 81

Iscrizione nel casellario giudiziale (1).

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

 

Art. 82

Esecuzione delle sanzioni sostitutive.

 

1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

 

Art. 83

Violazione degli obblighi.

 

1. Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

2. In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

 

Art. 84

Comunicazione all'imputato.

 

1. Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall'articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

 

Art. 85

Entrata in vigore.

 

1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo IV - Estensione della perseguibilità a querela.

 

 

Art. 86

Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale.

 

1. Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 334. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa). Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa è affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia". "Art. 335. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa). Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".

 

Art. 87

Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo.

 

1. Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi: "Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire seicentomila. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa di lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione. Il colpevole è punito a querela della persona offesa".

 

Art. 88

Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.

 

1. Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 388-bis. (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). Chiunque avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".

 

Art. 89

Casi di perseguibilità a querela.

 

1. Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 493-bis. (Casi di perseguibilità a querela). I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".

 

Art. 90

Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

 

1. Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".

 

Art. 91

Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale.

 

1. Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".

 

Art. 92

Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose.

 

1. L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

 

Art. 93

Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni.

 

1. Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè od altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".

 

Art. 94

Usurpazione.

 

1. L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 631. (Usurpazione). Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

 

Art. 95

Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

 

1. L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 632. (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

 

Art. 96

Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

 

1. Nell'articolo 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

 

Art. 97

Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

 

1. Dopo l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 639-bis. (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".

 

Art. 98

Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa.

 

1. Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

 

Art. 99

Norma transitoria.

 

1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

 

2. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

 

Capo V - Disposizioni in materia di pene pecuniarie.

 

 

Art. 100

Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda.

 

1. Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 133-bis. (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".

"Art. 133-ter. (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento".

 

Art. 101

Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.

 

1. Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. (Multa). La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni".

"Art. 26. (Ammenda). La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni".

"Art. 66. (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; 3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis".

"Art. 78. (Limiti degli aumenti delle pene principali). Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l'arresto; 3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto".

"Art. 135. (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive). Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

"Art. 136. (Modalità di conversione di pene pecuniarie). Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge".

 

Art. 102

Conversione di pene pecuniarie.

 

1. Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

 

2. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 giugno 1996, n. 206 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.

 

3. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo (1).

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(1) Con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 440 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1994, n. 53 - Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

 

4. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

 

Art. 103

Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie.

 

1. Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda.

 

2. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni.

 

Art. 104

Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale.

 

1. Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 163. (Sospensione condizionale della pena). Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".

"Art. 175. (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati non per ragioni di diritto elettorale". La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie".

"Art. 237. (Cauzione di buona condotta). La cauzione d buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire quattro milioni. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".

 

Art. 105

Lavoro sostitutivo.

1. Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.

 

2. Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

 

Art. 106

Esecuzione di pene pecuniarie.

 

1. L'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 586. (Esecuzione di pene pecuniarie). Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate. Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618. Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal Pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta. Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il Pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente. Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il Pretore ordina la conversione della pena pecuniaria. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del Pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo".

 

Art. 107

Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda.

 

1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

 

2. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 62.

 

3. Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

4. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

 

5. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

 

Art. 108

Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda.

 

1. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67.

 

2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

 

3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

 

Art. 109

Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.

 

1. Dopo l'articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 388-ter. (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

 

Art. 110

Abrogazione della norma.

 

1. È abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

Art. 111

Disposizioni transitorie.

 

1. Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

 

Art. 112

Perdono giudiziale.

 

1. L'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente: "Art. 19. (Perdono giudiziale). Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".

 

Art. 113

Aumento delle pene pecuniarie

 

1. Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

 

2. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

 

3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

 

4. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

 

5. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

 

Art. 114

Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie

 

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

 

2. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 64, Legge 15 luglio 2009, n. 94.

 

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

 

Art. 115

Pene proporzionali.

 

1. Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

 

Art. 116

Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale.

 

1. Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 196. (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente). Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

"Art. 197. (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne ha abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e se si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

 

Art. 117

Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa.

 

1. Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

 

Capo VI - Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca.

 

 

Art. 118

Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie.

 

1. I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

2. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

 

Art. 119

Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale.

 

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"la condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti".

 

Art. 120

Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

1. Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 32-bis. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

"Art. 32-ter. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno nè superiore a tre anni".

"Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

 

Art. 121

Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo.

 

1. Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".

 

Art. 122

Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio.

 

1. L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 34. (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso di potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile".

 

Art. 123

Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

 

1. Dopo l'articolo 35 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

 

Art. 124

Applicazione provvisoria di pene accessorie.

 

1. L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 140. (Applicazione provvisoria di pene accessorie). Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata, non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".

 

Art. 125

Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere.

 

1. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: "6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".

 

Art. 126

Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

 

1. Dopo l'articolo 162 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 162-bis. (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".

 

Art. 127

Applicazione di norme.

 

1. Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.

 

Art. 128

Obblighi del condannato.

 

1. L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 165. (Obblighi del condannato). La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti".

 

Art. 129

Inosservanza di pene accessorie.

 

1. L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 389. (Inosservanza di pene accessorie). Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".

 

Art. 130

Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio.

 

1. Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione può essere proposta soltanto con l'impugnazione conto la sentenza".

 

Art. 131

Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.

 

1. L'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 301. (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello. Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

 

Art. 132

Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.

 

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi: "Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal Pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

 

Art. 133

Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.

 

1. L'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 485. (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".

 

Art. 134

Appello contro sentenze del pretore.

 

1. L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 512. (Appello contro le sentenze del Pretore). Contro le sentenze del Pretore possono appellare al tribunale: 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparizione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al Pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero con contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione".

 

Art. 135

Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise.

 

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 513. (Appello contro le sentenze del tribunale e della corte di assise). Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti: 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparizione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione".

 

Art. 136

Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità.

 

1. All'articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".

 

Art. 137

Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario.

 

1. Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".

 

Art. 138

Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

 

1. Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 48-bis. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale".

"Art. 48-ter. Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per ulteriore corso del procedimento".

 

Art. 139

Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

 

1. Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

 

Art. 140

Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

 

1. Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è inserito il seguente:

"Art. 116-bis. Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale. Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".

 

Art. 141

Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli, e di Sicilia.

 

1. Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 124. All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni".

"Art. 125. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".

 

Art. 142

Modifiche nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

 

1. Dopo l'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 80-bis. (Confisca e sequestro del veicolo). Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale".

"Art. 80-ter. (Pena accessoria). Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".

 

Art. 143

Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

 

1. Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

"Art. 80-bis. (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità".

 

Art. 144

Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

 

1. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

 

Art. 145

Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie (1).

 

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

 

Art. 146

Norma di coordinamento.

 

1. Ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori».

 

Art. 147

Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo.

 

1. Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente: "Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

 

Art. 148

Disposizioni abrogative e di coordinamento.

 

1. L'articolo 2641 del codice civile è abrogato.

 

2. Quando nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice penale (1).

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(1) Il suddetto articolo 2641 è stato sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

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