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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

Legge 12/07/1991, n. 202

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162.

 

Sommario

 

Art. 1 - Articolo 1

 

Art. 2 - Articolo 2

 

Art. 3 - Articolo 3

 

Art. 4 - Articolo 4

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Articolo 1

 

1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

2. Le modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1° giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991.

 

3. Coloro che, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , hanno corrisposto, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, somme maggiori di quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate ai predetti articoli, possono computare l'eccedenza in diminuzione dell'ammontare del versamento delle corrispondenti tasse dovute per il periodo successivo; le maggiori somme versate a titolo di tassa speciale erariale relativa ai veicoli idonei all'impiego fuori strada, sono computate in diminuzione delle tasse automobilistiche di spettanza erariale. La disposizione non si applica se le maggiori somme versate superano l'importo del tributo dovuto per il periodo successivo o se per questo periodo il tributo non è dovuto; in tal caso il contribuente può chiedere il rimborso sulla base degli originali delle ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento; l'ufficio prende nota in apposito registro del provvedimento di rimborso. Se l'importo complessivo della ricevuta presentata per il rimborso è superiore a quello per il quale si richiede il rimborso stesso, l'obbligo della conservazione della ricevuta è assolto con la conservazione di copia autenticata della medesima(1)

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(1)Comma così modificato dall'art. 17, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535

 

3-bis. omissis(1)

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(1)Comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 e poi abrogato dall'art. 15, L. 8 luglio 2003, n. 172.

 

4. Coloro che dal 13 maggio 1991 fino alla data di entrata in vigore della presente legge hanno corrisposto somme inferiori a quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, devono effettuare il versamento della differenza dovuta, nei termini, con le modalità e in ragione dei dodicesimi indicati rispettivamente nel comma 5 dell'articolo 7 e nel comma 2 dell'articolo 8 del predetto decreto; al versamento sono altresì tenuti, nei termini, con le modalità e in ragione dei dodicesimi stabiliti ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 9, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno corrisposto la tassa speciale erariale sugli aeromobili in misura inferiore a quella che risulta dovuta per effetto delle modificazioni apportate con la presente legge.

 

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché sulla base degli articoli 1, 2 e 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151.

 

Art. 2

Articolo 2

 

1. Nel rispetto dei regolamenti CEE n. 2504/88 del 25 luglio 1988 e 2562/90 del 30 luglio 1990, è autorizzata la costituzione di una zona franca nei porti:

a) di Genova, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 3 e 4, secondo comma, 12 e 13, terzo e quarto comma del regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 1198, sostituiti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 6 agosto 1954, n. 843, nelle aree rientranti nella giurisdizione del consorzio autonomo del porto a ponente del terminal contenitori di Calata Sanità;

b) di Napoli, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 11 febbraio 1952, n. 75 , nelle aree rientranti nella giurisdizione del consorzio autonomo del porto a levante del primo pontile ad est della stazione marittima;

c) di Venezia.

 

2. Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si provvede su rispettiva proposta dei presidenti del consorzio autonomo del porto di Genova, del consorzio autonomo del porto di Napoli e del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.

 

Art. 3

Articolo 3

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 1° marzo 1992, un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni . Nell'esercizio della delega occorrerà prevedere:

a) che l'imposta è dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realtà concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, società, cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;

b) che l'imposta non si applica per due anni ai soggetti che abbiano ottenuto la disponibilità dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data ;

c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;

d) la determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso.

 

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento nonché per gli utilizzatori senza titolo e le sanzioni pecuniarie per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva denuncia

 

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

 

Art. 4

Articolo 4

 

1. Il compenso di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165 previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, è elevato a lire 3.000 dal 1° agosto 1991.

 

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249. L'elevazione del compenso di cui al comma 1 non compete al messo speciale che si avvale del rito postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, e del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655

 

3. Il Ministro delle finanze può aggiornare, con proprio decreto, il compenso stabilito al comma 1, ogni due anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

 

4. Le spese per i compensi di notifica stabiliti al comma 1, le spese postali in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 , e quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti ad imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4652 e 3854 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, integrati con quota parte delle somme stanziate di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e, successivamente, in relazione alle maggiori entrate previste dal comma 4 del presente articolo, attraverso il recupero derivante dalla ripetibilità delle spese di notifica, poste a carico dei destinatari.

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