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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.Lgs. 30/04/1997, n. 180

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1997, n. 145.

 

Sommario

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

 

Art. 2 - Modalità di applicazione

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Art. 2

Modalità di applicazione

 

1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:

a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;

b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

 

2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS (1).

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(1) Comma così modificato, prima dall'art. 1, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 e poi dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 158.

 

3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

 

4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.

 

5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.

 

6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

 

7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

 

8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

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