D.Lgs. 24/02/1997, n. 39
Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1997, n. 54, S.O.
(2) Decreto abrogato dall'articolo 12, comma 4, D.Lgs. 19-8-2005 n. 195 (G.U. 23 settembre 2005, n. 222)
Sommario
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Ambito di applicazione
Art. 4 - Casi di esclusione
Art. 5 - Modalità del procedimento di accesso
Art. 6 - Tutela del diritto di accesso
Art. 7 - Diffusione delle informazioni relative all'ambiente
Art. 8 - Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale
Art. 9 - Norme di rinvio
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria 1991, l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, l'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/313/CEE;
Vista la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed, in particolare, l'articolo 14 che prevede la divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, nonché la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «informazioni relative all'ambiente», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
b) «autorità pubbliche», tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.
Art. 4
Casi di esclusione
1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;
d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.
3. Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.
4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.
5. L'accesso alle informazioni può essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.
6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.
Art. 5
Modalità del procedimento di accesso
1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità, su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2. Il responsabile del procedimento, le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , e successive modifiche e integrazioni.
3. Le autorità pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettività dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali è subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.
Art. 6
Tutela del diritto di accesso
1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6 dell'articolo 4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7
Diffusione delle informazioni relative all'ambiente
1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 8
Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale
1. Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorità pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.
Art. 9
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , e successive modificazioni ed integrazioni.
|