D.Lgs. 01/04/1996, n. 239
Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996, n. 102.
Sommario
Art. 1 - Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari
Art. 2 - Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti
Art. 3 - Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva
Art. 4 - Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni.
Art. 5 - Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva
Art. 6 - Regime fiscale per i soggetti non residenti
Art. 7 - Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti
Art. 8 - Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria
Art. 9 - Intermediari non residenti
Art. 10 - Riduzione delle provvigioni di sottoscrizione per la copertura
Art. 11 - Altre disposizioni
Art. 12 - Decorrenza
Art. 13 - Disciplina transitoria
--- § ---
Art. 1
Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari
1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi degli artt. 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241(1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 163, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.
Art. 2
Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti
1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;
d) (Lettera abrogata dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla relativa legge di conversione);
e) (Lettera soppressa dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47);
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
1-ter. L'imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 l'imposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli (1).
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(1) Comma così modificato prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, poi dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.
Art. 3
Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva
1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 1-quater del medesimo articolo:
a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;
b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;
c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.
I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate(1)
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(1)Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;
b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c) del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d). Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul «conto unico» l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso: a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;
b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli.
La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi(1).
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(1) Comma così modificato prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, poi dall'art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
4. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al «conto unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.
5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il «conto unico» dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione (1).
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(1) Comma così modificato prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.
7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel «conto unico». L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi
9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
Art. 4
Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni.
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.
3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.
Art. 5
Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva
1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico (1).
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(1) Comma modificato prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
2. Per i titoli di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4 (1).
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(1) Comma modificato prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
Art. 6
Regime fiscale per i soggetti non residenti
1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 87, lett. b), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.
2. (Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350.)
Art. 7
Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;
b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza (1).
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(1) Comma così modificato, prima, dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e poi dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350
3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.
4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (1).
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(1) Comma così modificato, prima, dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e poi dall'art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350
5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.
Art. 8
Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria
1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.
3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'articolo 7, comma l, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi così sostituito dall'art. 25, L. 21 novembre 2000, n. 342.
3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi così sostituito dall'art. 25, L. 21 novembre 2000, n. 342.
Art. 9
Intermediari non residenti
1. Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.
2. Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quale rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti, che provvede:
a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata;
b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a);
c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabilite particolari modalità per l'assolvimento, da parte degli enti e delle società non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 7 e 8.
Art. 10
Riduzione delle provvigioni di sottoscrizione per la copertura
1. A decorrere dalle emissioni il cui regolamento si effettua a partire dal 1 gennaio 1997, le provvigioni di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno vengono ridotte, rispetto a quelle precedentemente in vigore, nelle seguenti misure:
a) dieci centesimi di punto percentuale per i titoli di durata non superiore ai tre anni e per quelli denominati in ECU;
b) venti centesimi percentuale per tutti gli altri titoli.
Art. 11
Altre disposizioni
1. La ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La presente disposizione si applica per gli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal 1 gennaio 1997.
2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1% del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.
3. I riferimenti alle ritenute di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'art. 2.
4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonché le modalità ed i termini di conservazione della stessa;
b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8;
c) (Comma abrogato dall'art. 1, comma 87, lett. c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.)
4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 20 giugno 1996, n. 323
5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze.
Art. 12
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto:
a) per i titoli con cedola, a partire da quella la cui maturazione decorre dal 1 gennaio 1997, ovvero dalla prima cedola successiva a quella in corso di maturazione alla predetta data;
b) per i titoli senza cedola, relativamente agli interessi, premi ed altri frutti che maturano a partire dal 1 gennaio 1997; resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la parte maturata fino alla predetta data;
c) per la differenza tra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione relativamente alla parte di tale differenza che matura a partire dalla data in cui inizia la maturazione della cedola di cui alla lettera a); resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla parte maturata antecedentemente a tale data.
2. Per gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza cedola di cui all'art. 1 emessi anteriormente al 1 gennaio 1997, aventi una durata non superiore ai dodici mesi, resta ferma la previgente disciplina.
2-bis. Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, l'imposta sostitutiva si applica a partire dal 1° luglio 2000. Per i titoli di cui al periodo precedente depositati al 1° luglio 2000 presso gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, il conto unico è accreditato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed è addebitato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonché dell'imposta commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
Art. 13
Disciplina transitoria
1. Ai fini della determinazione degli acconti IRPEG dovuti per il periodo d'imposta in corso al 1 aprile 1997 non si tiene conto, nella misura del 60 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 scomputate per il periodo d'imposta precedente. Per la determinazione degli acconti IRPEG dovuti per i successivi periodi d'imposta non si tiene conto delle predette ritenute, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai fini della determinazione degli acconti IRPEF dovuti dai soci delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
3. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi fino al 31 dicembre 1988, soggetti alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura diversa dal 12,50 per cento, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 con la medesima aliquota prevista per la predetta ritenuta.
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