D.Lgs. 01/12/1993, n. 518
Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di versamento dell'imposta comunale sugli immobili.(1)
(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1993, n. 294.
Sommario
Art. 1 - Versamento dell'imposta comunale sugli immobili in unica rata
Art. 2 - Entrata in vigore
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante riordino della finanza degli enti territoriali; Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Versamento dell'imposta comunale sugli immobili in unica rata
1. All'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso."
2. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, con effetto dall'anno 1993, ulteriori modalita', alternative rispetto a quelle ordinarie, per il versamento al concessionario della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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