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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.Lgs. 31/03/1998, n. 109

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1998, n. 90.

 

Sommario

 

Art. 1 - Prestazioni sociali agevolate

 

Art. 2 - Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

 

Art. 3 - Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori

 

Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva unica

 

Art. 4-bis - Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente

 

Art. 5 - Coordinamento istituzionale e monitoraggio

 

Art. 6 - Trattamento dei dati

 

Allegato - Tabella 1: Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale

 

Allegato

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati;

Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanita';

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Prestazioni sociali agevolate

 

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4 (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 (1). Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis (1).

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

3-bis. Nell'àmbito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente risultante al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente gestito dall’I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e così modificato dall'art. 1, comma 344, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

Art. 2

Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

 

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

 

4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

 

5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

 

6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

 

Art. 3

Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori

 

1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'àmbito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'àmbito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'àmbito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

 

Art. 4

Dichiarazione sostitutiva unica (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 344, lett. b) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

1. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

 

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le relative informazioni.

 

3. È comunque consentita la presentazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

 

4. L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

 

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria;

 

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

 

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

 

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’INPS ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.

 

7. Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall’Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

 

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

 

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

 

10. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

 

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

 

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

 

13. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 4-bis

Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

1. L’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall’Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l’alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 344, lett. c) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 344, lett. c) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.

 

Art. 5

Coordinamento istituzionale e monitoraggio

 

1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine l'INPS, le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

Art. 6

Trattamento dei dati (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

 

1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

 

2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 12. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 344, lett. d) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, del presente decreto, gli enti erogatori, l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 344, lett. d) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, ne altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 344, lett. d) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Agenzia delle Entrate e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 344, lett. d) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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