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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.Lgs. 28/09/1998, n. 360

Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191 (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1998, n. 242.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiunto all'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, con il quale il Governo e' delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo recante l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicando i principi ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visti i commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Citta';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

 

 

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 67, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 40, comma 7, Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.

 

5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

 

6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007).

 

7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti (1).

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(1) Comma prima modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 25, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (1).

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(1) Comma sostituito dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati ai comuni secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.

 

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali";

b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' soppressa.

 

11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Art. 2

 

 

1. Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti alle province e ai comuni è assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recate dall'articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

2. Per il periodo successivo a quello determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra le province e fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

3. A decorrere dall'anno in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei proventi dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7. Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si procederà con appositi provvedimenti alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, per ciascuna provincia e per ciascun comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonché ai relativi eventuali conguagli (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

Art. 3

 

 

1. Il Governo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acquisite dalle province e dai comuni. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'acquisizione dei relativi dati (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133.

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