D.Lgs. 30/12/1992, n. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
(2) Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993, n. 10.
(3) Per l'esenzione ICI prima casa vedi l'art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
Sommario
Art. 1 - Istituzione dell'imposta - Presupposto
Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 - Soggetto attivo
Art. 5 - Base imponibile
Art. 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta
Art. 7 - Esenzioni
Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta
Art. 9 - Terreni condotti direttamente
Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni
Art. 11 - Liquidazione ed accertamento
Art. 12 - Riscossione coattiva
Art. 13 - Rimborsi
Art. 14 - Sanzioni ed interessi
Art. 15 - Contenzioso
Art. 16 - Indennità di espropriazione
Art. 17 - Disposizioni finali
Art. 18 - Disposizioni transitorie
Art. 19 - Istituzione e disciplina del tributo
Art. 20 - Istituzione dell'imposta
Art. 21 - Sanzioni - Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento
Art. 22 - Disciplina dell'imposta
Art. 23 - Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario
Art. 24 - Poteri delle regioni
Art. 25 - Riscossione
Art. 26 - Esclusioni dal pagamento
Art. 27 - Rinvio
Art. 28 - Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane
Art. 29 - Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane
Art. 30 - Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali
Art. 31 - Contributo perequativo per i comuni
Art. 32 - Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati
Art. 33 - Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati
Art. 34 - Assetto generale della contribuzione erariale
Art. 35 - Fondo ordinario
Art. 36 - Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali
Art. 37 - Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari
Art. 38 - Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale
Art. 39 - Fondo consolidato
Art. 40 - Perequazione degli squilibri della fiscalità locale
Art. 41 - Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti
Art. 42 - Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti
Art. 43 - Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati
Art. 44 - Certificazioni degli enti locali e dei consorzi
Art. 45 - Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie
Art. 46 - Autofinanziamento di opere pubbliche
Art. 47 - Popolazione degli enti locali
Art. 48 - Ambito di applicazione delle norme
Art. 49 - Norma di coordinamento finanziario
Art. 50 - Entrata in vigore
--- § ---
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992; Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e (1) dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Istituzione dell'imposta - Presupposto
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Art. 2
Definizione di fabbricati e aree
1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.
Art. 3
Soggetti passivi (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività (1).
--------------------
(1) Ai sensi del comma 1, art. 8, Legge 23 luglio 2009, n. 99, le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della menzionata legge.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (1).
--------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 8, primo comma, Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Art. 4
Soggetto attivo
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Art. 5
Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (1)
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1, 50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
Art. 6
Determinazione delle aliquote e dell'imposta (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 53, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
1. L'aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione dal consiglio comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni.
2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni (1).
--------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (1).
--------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
4. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, nel testo coordinato con la legge di conversione).
Art. 7
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonchè dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (1).
--------------------
(1) Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 18 dell'art. 31, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Art. 8
Riduzioni e detrazioni dall'imposta (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 53, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
2-bis. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, nel testo coordinato con la legge di conversione).
2-ter. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, nel testo coordinato con la legge di conversione).
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio . La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale (1).
--------------------
(1) Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 11 marzo 1997, n. 50.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 9
Terreni condotti direttamente
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.822,84 e fino a euro 61,974,83;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro 103.291,38; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro 129.114,23.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4.
Art. 10
Versamenti e dichiarazioni
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 37, comma 13, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a euro 0,52 per difetto se la frazione non è superiore a euro 0,26 o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di euro 1,81 ed un massimo di euro 51,16 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria . Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze . Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attivita' strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei suddetti servizi prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione . I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla legge di conversione.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (1).
--------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Art. 11
Liquidazione ed accertamento
1. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).
2. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).
2-bis. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).
Art. 12
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'art. 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Art. 13
Rimborsi (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14 (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
Art. 14
Sanzioni ed interessi (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 173, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).
Art. 15
Contenzioso
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.
Art. 16
Indennità di espropriazione (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 17
Disposizioni finali
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. (Comma abrogato dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537.)
3. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.)
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonchè i redditi agrari di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal 1º gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1º gennaio 1993 fino al 1º gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell'art. 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1º al 15 dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al concessionario di cui all'art. 10, comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno 1993, nonchè la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè al versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell'art. 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto art. 10 è a carico dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'art. 5. Le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell'art. 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19
Istituzione e disciplina del tributo (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 264, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 20
Istituzione dell'imposta (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 21
Sanzioni - Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 22
Disciplina dell'imposta (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 54, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 23
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a GPL o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'art. 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.
Art. 24
Poteri delle regioni
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi.
Art. 25
Riscossione
1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'art. 23 si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'art. 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonché del Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.
3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della Convenzione.
Art. 26
Esclusioni dal pagamento
1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.
Art. 27
Rinvio
1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 28
Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane
1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicaione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni.
Art. 29
Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:
a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993.
4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142 (1).
--------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.
Art. 30
Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'art. 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per l'anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge.
2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.
Art. 31
Contributo perequativo per i comuni
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'art. 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, valutate in 72.500 milioni;
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000 milioni;
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, valutato in lire 65.000 milioni;
d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'art. 18 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'art. 8, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;
e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).
3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'art. 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.
Art. 32
Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento così calcolati:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei provvedimenti di concessione già adottati e da adottare ai sensi delle disposizioni vigenti per l'anno di contrazione dei mutui stessi;
b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti;
c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.
2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del decreto che stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi è fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l'adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.
Art. 33
Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).
2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'art. 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo 31, comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di acquedotto, non si applicano se l'ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver attivato per la tariffa dell'acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza approvazione del Comitato provinciale prezzi.
Art. 34
Assetto generale della contribuzione erariale (1)
(1) Gli articoli da 34 a 43 sono stati abrogati dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244.
Per completezza si riporta il testo del citato articolo 9, comma 1:
"Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 35
Fondo ordinario (1)
(1) Gli articoli da 34 a 43 sono stati abrogati dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Per completezza si riporta il testo delcitato articolo 9, comma 1.
"Art. 9/1.D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 36
Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali (1)
(1) Gli articoli da 34 a 43 sono stati abrogati dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Per completezza si riporta il testo delcitato articolo 9, comma 1.
"Art. 9/1.D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 37
Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari (1)
(1)Gli articoli da 34 a 43 sono stati abrogati dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Per completezza si riporta il testo delcitato articolo 9, comma 1.
"Art. 9/1.D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 38
Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale (1)
(1)Gli articoli da 34 a 43 sono stati abrogati dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Per completezza si riporta il testo delcitato articolo 9, comma 1.
"Art. 9/1.D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 39
Fondo consolidato (1)
(1)Gli articoli da 34 a 43 sono stati abrogati dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Per completezza si riporta il testo delcitato articolo 9, comma 1.
"Art. 9/1.D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 40
Perequazione degli squilibri della fiscalità locale
(Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244) (1).
(1) Per completezza si riporta il testo del citato articolo 9, comma 1.
"Art. 9/1.D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 41
Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti (1)
(1) Gli articoli da 34 a 43 sono stati abrogati dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Per completezza si riporta il testo delcitato articolo 9, comma 1.
"Art. 9/1.D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 42
Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti (1)
(1) Gli articoli da 34 a 43 sono stati abrogati dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Per completezza si riporta il testo delcitato articolo 9, comma 1.
"Art. 9/1.D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 43
Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati (1)
(1) Gli articoli da 34 a 43 sono stati abrogati dall'art. 9, D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Per completezza si riporta il testo delcitato articolo 9, comma 1.
"Art. 9/1.D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , nonché le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e quelle originarie."
Art. 44
Certificazioni degli enti locali e dei consorzi (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 45
Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 46
Autofinanziamento di opere pubbliche (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 47
Popolazione degli enti locali (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 48
Ambito di applicazione delle norme
1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto agli enti locali della Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.
Art. 49
Norma di coordinamento finanziario
1. All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 50
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.
|