D.Lgs. 09/07/1997, n. 237
Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 1997, n. 173.
Sommario
Art. 1 - Soppressione dei servizi autonomi di cassa
Art. 2 - Definizione di entrate
Art. 3 - Determinazione delle entrate
Art. 4 - Soggetti incaricati della riscossione
Art. 4-bis - Remunerazione del servizio
Art. 5 - Riscossione tramite ruolo
Art. 6 - Riscossione di particolari entrate
Art. 7 - Riscossione coattiva
Art. 8 - Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse
Art. 9 - Versamento agli enti diversi dallo Stato
Art. 10 - Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione
Art. 11 - Pagamenti per conto degli uffici finanziari
Art. 12 - Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati
Art. 13 - Tenuta della contabilità
Art. 14 - Sanzioni per omesso o insufficiente versamento
Art. 15 - Inadempienze nell'invio dei dati
Art. 16 - Norma di rinvio
Art. 16-bis - Validità degli atti compiuti
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;
Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, e' stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Soppressione dei servizi autonomi di cassa
1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998 (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
Art. 2
Definizione di entrate
1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
Art. 3
Determinazione delle entrate
1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.
Art. 4
Soggetti incaricati della riscossione
1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio (1).
--------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
Art. 4-bis
Remunerazione del servizio (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 77, L. 21 novembre 2000, n. 342, come modificato dall'art. 16-quinquies, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
1. (Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209).
2. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .
3. (Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209).
4. (Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209).
Art. 5
Riscossione tramite ruolo (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 77, L. 21 novembre 2000, n. 342.
Art. 6
Riscossione di particolari entrate
1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento (1).
--------------------
(1) Comma prima modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4 (1).
--------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione (1).
--------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
Art. 7
Riscossione coattiva
1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo e' formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione.
Art. 8
Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse
1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.
5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 .
Art. 9
Versamento agli enti diversi dallo Stato (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.
Art. 10
Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
Art. 11
Pagamenti per conto degli uffici finanziari
1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.
Art. 12
Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.
Art. 13
Tenuta della contabilità
1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.
Art. 14
Sanzioni per omesso o insufficiente versamento
1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
Art. 15
Inadempienze nell'invio dei dati
1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.
2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.
3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.
4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nel l'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.
Art. 16
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 16-bis
Validità degli atti compiuti (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
|