In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.P.R. 05/05/2009, n. 79

Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile (1)

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009.

 

Sommario

 

Art. 1 - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

 

Art. 2 - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

 

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.».

 

Art. 2

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

 

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato».

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890