D.Lgs. 09/01/1999, n. 1
Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1999, n. 7.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 4-bis
Art. 4-ter
Art. 4-quater
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 1, lettera b), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le quali e' stato approvato il DPEF per il triennio 1999-2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche agricole e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Per lo svolgimento delle attività considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 è istituita una società per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
2. La società di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purché le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La società di cui al comma 1 può avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4 (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
3. Alla società di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle società SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da società da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro è conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. La società di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle società di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o più società operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilità separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attività con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificità di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonché la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorità determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
4-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'àmbito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
4-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1 (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2
1. Ai fini della costituzione della societa' Sviluppo Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, su proposta del CIPE, una o piu' direttive con le quali sono determinati i tempi e le modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della costituzione del capitale e degli organi sociali, le iniziative e gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche interessate e delle societa' da esse controllate, le procedure per l'attribuzione alla societa' Sviluppo Italia delle risorse finanziarie e per la relativa gestione da parte delle sue dirette controllate, anche per effetto del subentro previsto dal comma 2 dell'articolo 3.
2. Al capitale sociale iniziale della societa' Sviluppo Italia si provvede anche con le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, determina i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale iniziale in relazione ai compiti affidati alla societa'.
3. Le regioni, gli enti locali e funzionali, le loro associazioni o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale della societa' Sviluppo Italia, per un importo complessivamente non superiore ad un quarto della sua entita'.
4. Nello stesso Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, a decorrere dall'esercizio 2000, il CIPE riserva le risorse necessarie al finanziamento dei nuovi programmi di promozione imprenditoriale presentati dalla societa' Sviluppo Italia.
5. Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società (1). Il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 463, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 463, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 463, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Art. 3
1. Le operazioni di riordino e di accorpamento delle società e delle attività conferite ai sensi dell'articolo 1 sono approvate definitivamente entro il 30 giugno 2000, assicurando comunque, anche nel periodo transitorio, l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività. Entro il 15 aprile 2000 la società di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il cui schema è rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
2. La società Sviluppo Italia, ovvero le sue eventuali dirette controllate, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all'articolo 1, comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
3. Dal 1° luglio 1999 i programmi di attività, che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse già assegnate alle società di cui all'articolo 1, comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
3-bis. Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la società di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, possono essere individuate specificità di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse.
Art. 4
1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 463, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Art. 4-bis
1. Alle operazioni societarie di fusione e di scissione realizzate nell'àmbito del processo di riordino di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, convertito dalla legge 8 novembre 1993, n. 442, in tema di riduzione dei termini stabiliti dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
Art. 4-ter
1. L'intera partecipazione azionaria detenuta dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella SPI S.p.a. è trasferita, senza corrispettivo, a Sviluppo Italia S.p.a., mediante girata azionaria, entro il 30 gennaio 2000 (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
Art. 4-quater
1. La titolarità delle partecipazioni azionarie in Sviluppo Italia S.p.a., che in seguito al processo di riordino di cui al presente decreto risultino intestate ad amministrazioni statali diverse dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella predetta società, è comunque attribuita al Tesoro dello Stato, mediante girata azionaria (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.
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