D.Lgs. 19/12/1991, n. 406
Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1991, n. 302, S.O.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 256, d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
Sommario
Art. 1 - Àmbito di applicazione
Art. 2 - Enti pubblici
Art. 3 - Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati
Art. 4 - Appalti e concessioni
Art. 5 - Suddivisione in lotti
Art. 6 - Esclusioni
Art. 7 - Edilizia residenziale pubblica
Art. 8 - Procedure di aggiudicazione
Art. 9 - Trattativa privata
Art. 10 - Prescrizioni tecniche
Art. 11 - Deroghe in materia di prescrizioni tecniche
Art. 12 - Bandi e avvisi
Art. 13 - Termini per i pubblici incanti
Art. 14 - Termini per la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata
Art. 15 - Procedure accelerate
Art. 16 - Termini nelle concessioni di lavori pubblici
Art. 17 - Computo dei termini
Art. 18 - Esclusioni
Art. 19 - Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori
Art. 20 - Capacità economica e finanziaria
Art. 21 - Capacità tecnica
Art. 22 - Riunione di imprese
Art. 23 - Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
Art. 24 - Piani di sicurezza
Art. 25 - Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante
Art. 26 - Società tra imprese riunite
Art. 27 - Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto
Art. 28 - Varianti al progetto
Art. 29 - Criteri di aggiudicazione
Art. 30 - Verifica dei requisiti
Art. 31 - Comunicazioni alle imprese escluse
Art. 32 - Verbale di gara
Art. 33 - Deroghe
Art. 34 - Subappalto e cottimo
Art. 35 - Comunicazioni alla Commissione delle Comunità europee
Art. 36 - Disposizioni abrogate
--- § ---
Art. 1
Àmbito di applicazione (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 2
Enti pubblici (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 3
Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 4
Appalti e concessioni (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 5
Suddivisione in lotti (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 6
Esclusioni (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 7
Edilizia residenziale pubblica (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 8
Procedure di aggiudicazione (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 9
Trattativa privata (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 10
Prescrizioni tecniche
1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato B sono inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.
2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, a benestare tecnici europei oppure a specificazioni tecniche comuni.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può introdurre prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori nei confronti di cittadini di altri Stati della CEE.
Art. 11
Deroghe in materia di prescrizioni tecniche
1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, qualora:
a) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;
b) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni impongano l'uso dei prodotti o di materiali non compatibili con apparecchiature già impiegate dall'amministrazione, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo dell'appalto, purché venga contestualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni;
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni esistenti.
2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale delle deroghe di cui al comma 1, ne indica i motivi, sempreché sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga devono comunque risultare dagli atti interni dell'amministrazione aggiudicatrice per la loro comunicazione, ove richiesta alla Commissione delle comunità europee o ad altri Stati della CEE.
3. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche sono definite:
a) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime con particolare riferimento alla direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 concernente i prodotti da costruzione;
b) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;
c) con riferimento ad altri documenti, dando la preferenza alle norme di recepimento di norme internazionali e, nell'ordine, ad altre norme e benestare tecnici.
4. È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione «o equivalente», sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Art. 12
Bandi e avvisi (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 13
Termini per i pubblici incanti (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 14
Termini per la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 15
Procedure accelerate (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 16
Termini nelle concessioni di lavori pubblici (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 17
Computo dei termini (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 18
Esclusioni (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 19
Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 20
Capacità economica e finanziaria (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 21
Capacità tecnica (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 22
Riunione di imprese (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 23
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 24
Piani di sicurezza (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 25
Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 26
Società tra imprese riunite (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 27
Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 28
Varianti al progetto (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 29
Criteri di aggiudicazione (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 30
Verifica dei requisiti (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 31
Comunicazioni alle imprese escluse (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 32
Verbale di gara
1. Per ciascun appalto aggiudicato, l'amministrazione aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque figurare:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;
c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
e) ove trattasi di trattativa privata, le circostanze di cui all'articolo 9 che giustificano il ricorso a tale procedura.
2. Il verbale di cui al comma 1 o i principali punti del medesimo sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee, su sua richiesta.
Art. 33
Deroghe (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 34
Subappalto e cottimo (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 35
Comunicazioni alla Commissione delle Comunità europee
1. Il Ministro dei lavori pubblici acquisisce presso le amministrazioni aggiudicatrici le informazioni e i dati relativi agli appalti da esse conclusi, ai fini della formazione del prospetto statistico da inviare alla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 30-bis della direttiva del Consiglio (71/305/CEE) del 26 luglio 1971, inserito dal numero 22 della direttiva del Consiglio (59/440/CEE) del 18 luglio 1989.
Art. 36
Disposizioni abrogate
1. La legge 8 agosto 1977, n. 584, cessa di avere applicazione a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o l'offerta è stata presentata anteriormente alla suddetta data.
2. È confermata la modifica all'articolo 15, secondo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, introdotta dall'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 584.
3. Sono abrogate le norme vigenti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
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