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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.Lgs. 25/02/1995, n. 77

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (1) (2)

(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1995, n. 65, S.O.

(2) Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto, non vengono riprodotti. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, alle disposizioni abrogate del presente decreto, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

 

Sommario

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

 

Art. 2 - Potestà regolamentare

 

Art. 3 - Servizio finanziario

 

Art. 4 - Princìpi del bilancio

 

Art. 5 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

 

Art. 6 - Caratteristiche del bilancio

 

Art. 7 - Struttura del bilancio

 

Art. 8 - Fondo di riserva

 

Art. 9 - Ammortamento di beni

 

Art. 10 - Servizi per conto di terzi

 

Art. 11 - Piano esecutivo di gestione

 

Art. 12 - Relazione previsionale e programmatica

 

Art. 13 - Bilancio pluriennale

 

Art. 14 - Altri allegati al bilancio di previsione

 

Art. 15 - Criterio di indicazione dei valori

 

Art. 16 - Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

 

Art. 17 - Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

 

Art. 18 - Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva

 

Art. 19 - Competenze dei responsabili dei servizi

 

Art. 20 - Fasi dell'entrata

 

Art. 21 - Accertamento

 

Art. 22 - Modi di accertamento delle entrate

 

Art. 23 - Disciplina dell'accertamento

 

Art. 24 - Riscossione

 

Art. 25 - Versamento

 

Art. 26 - Fasi della spesa

 

Art. 27 - Impegno di spesa

 

Art. 28 - Liquidazione della spesa

 

Art. 29 - Ordinazione e pagamento

 

Art. 30 - Risultato contabile di amministrazione

 

Art. 31 - Avanzo di amministrazione

 

Art. 32 - Disavanzo di amministrazione

 

Art. 33 - Residui attivi

 

Art. 34 - Residui passivi

 

Art. 35 - Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

 

Art. 36 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

 

Art. 37 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

 

Art. 38 - Utilizzo di entrate a specifica destinazione

 

Art. 39 - Controllo di gestione

 

Art. 40 - Modalità del controllo di gestione

 

Art. 41 - Referto del controllo di gestione

 

Art. 42 - Fonti di finanziamento

 

Art. 43 - Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari

 

Art. 44 - Ricorso all'indebitamento

 

Art. 45 - Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

 

Art. 46 - Regole particolari per l'assunzione di mutui

 

Art. 47 - Attivazione di prestiti obbligazionari

 

Art. 48 - Delegazione di pagamento

 

Art. 49 - Fideiussione

 

Art. 50 - Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

 

Art. 51 - Oggetto del servizio di tesoreria

 

Art. 52 - Affidamento del servizio di tesoreria

 

Art. 53 - Responsabilità del tesoriere

 

Art. 54 - Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

 

Art. 55 - Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

 

Art. 56 - Operazioni di riscossione

 

Art. 57 - Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché di contributi di spettanza dell'ente

 

Art. 58 - Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere

 

Art. 59 - Estinzione dei mandati di pagamento

 

Art. 60 - Annotazione della quietanza

 

Art. 61 - Disposizioni per i mandati non estinti al termine dell'esercizio

 

Art. 62 - Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

 

Art. 63 - Gestione di titoli e valori

 

Art. 64 - Verifiche ordinarie di cassa

 

Art. 65 - Verifiche straordinarie di cassa

 

Art. 66 - Obblighi di documentazione e conservazione

 

Art. 67 - Conto del tesoriere

 

Art. 68 - Disciplina delle anticipazioni di tesoreria

 

Art. 69 - Rendiconto della gestione

 

Art. 70 - Conto del bilancio

 

Art. 71 - Conto economico

 

Art. 72 - Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali

 

Art. 73 - Relazione al rendiconto della gestione

 

Art. 74 - Contabilità economica

 

Art. 75 - Conti degli agenti contabili interni

 

Art. 76 - Ambito di applicazione

 

Art. 77 - Dissesto finanziario

 

Art. 78 - Soggetti della procedura di risanamento

 

Art. 79 - Deliberazione di dissesto

 

Art. 80 - Omissione della deliberazione di dissesto

 

Art. 81 - Conseguenze della dichiarazione di dissesto

 

Art. 82 - Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

 

Art. 83 - Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

 

Art. 84 - Attivazione delle entrate proprie

 

Art. 85 - Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione

 

Art. 86 - Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione

 

Art. 87 - Rilevazione della massa passiva

 

Art. 88 - Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento

 

Art. 89 - Liquidazione e pagamento della massa passiva

 

Art. 90 - Debiti non ammessi alla liquidazione

 

Art. 90-bis - Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

 

Art. 91 - Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

 

Art. 92 - Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

 

Art. 93 - Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

 

Art. 94 - Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

 

Art. 95 - Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

 

Art. 96 - Prescrizioni in materia di investimenti

 

Art. 97 - Prescrizioni sulla pianta organica

 

Art. 98 - Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio

 

Art. 99 - Modalità applicative della procedura di risanamento

 

Art. 100 - Organo di revisione economico-finanziaria

 

Art. 101 - Durata dell'incarico e cause di cessazione

 

Art. 102 - Incompatibilità ed ineleggibilità

 

Art. 103 - Funzionamento del collegio dei revisori

 

Art. 104 - Limiti all'affidamento di incarichi

 

Art. 105 - Funzioni

 

Art. 106 - Responsabilità

 

Art. 107 - Compenso dei revisori

 

Art. 108 - Adeguamento dei regolamenti

 

Art. 109 - Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali

 

Art. 110 - Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente

 

Art. 111 - Consolidamento dei conti pubblici

 

Art. 112 - Obbligo di rendiconto per contributi straordinari

 

Art. 113 - Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

 

Art. 114 - Approvazione di modelli

 

Art. 115 - Tempi di applicazione

 

Art. 116 - Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale

 

Art. 117 - Gradualità di ammortamento dei beni

 

Art. 118 - Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati

 

Art. 119 - Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche

 

Art. 120 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378

 

Art. 121 - Procedure di risanamento finanziario in corso

 

Art. 122 - Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107

 

Art. 123 - Abrogazione di norme

 

Art. 124 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Ambito di applicazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 2

Potestà regolamentare (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 3

Servizio finanziario (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 4

Princìpi del bilancio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 5

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 6

Caratteristiche del bilancio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 7

Struttura del bilancio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 8

Fondo di riserva (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 9

Ammortamento di beni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 10

Servizi per conto di terzi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 11

Piano esecutivo di gestione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 12

Relazione previsionale e programmatica (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 13

Bilancio pluriennale

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 14

Altri allegati al bilancio di previsione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 15

Criterio di indicazione dei valori (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 16

Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 17

Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 18

Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 19

Competenze dei responsabili dei servizi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 20

Fasi dell'entrata (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 21

Accertamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 22

Modi di accertamento delle entrate (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 23

Disciplina dell'accertamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 24

Riscossione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 25

Versamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 26

Fasi della spesa (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 27

Impegno di spesa (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 28

Liquidazione della spesa (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 29

Ordinazione e pagamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 30

Risultato contabile di amministrazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 31

Avanzo di amministrazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 32

Disavanzo di amministrazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 33

Residui attivi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 34

Residui passivi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 35

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 36

Salvaguardia degli equilibri di bilancio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 37

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 38

Utilizzo di entrate a specifica destinazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 39

Controllo di gestione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 40

Modalità del controllo di gestione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 41

Referto del controllo di gestione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 42

Fonti di finanziamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 43

Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 44

Ricorso all'indebitamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 45

Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 46

Regole particolari per l'assunzione di mutui (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 47

Attivazione di prestiti obbligazionari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 48

Delegazione di pagamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 49

Fideiussione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 50

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 51

Oggetto del servizio di tesoreria (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 52

Affidamento del servizio di tesoreria (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 53

Responsabilità del tesoriere (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 54

Servizio di tesoreria svolto per più enti locali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 55

Gestione informatizzata del servizio di tesoreria (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 56

Operazioni di riscossione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 57

Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché di contributi di spettanza dell'ente (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 58

Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 59

Estinzione dei mandati di pagamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 60

Annotazione della quietanza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 61

Disposizioni per i mandati non estinti al termine dell'esercizio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 62

Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 63

Gestione di titoli e valori (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 64

Verifiche ordinarie di cassa (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 65

Verifiche straordinarie di cassa (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 66

Obblighi di documentazione e conservazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 67

Conto del tesoriere (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 68

Disciplina delle anticipazioni di tesoreria (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 69

Rendiconto della gestione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 70

Conto del bilancio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 71

Conto economico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 72

Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 73

Relazione al rendiconto della gestione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 74

Contabilità economica (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 75

Conti degli agenti contabili interni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 76

Ambito di applicazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 77

Dissesto finanziario (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 78

Soggetti della procedura di risanamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 79

Deliberazione di dissesto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 80

Omissione della deliberazione di dissesto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 81

Conseguenze della dichiarazione di dissesto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 82

Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 83

Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 84

Attivazione delle entrate proprie (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 85

Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 86

Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 87

Rilevazione della massa passiva (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 88

Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 89

Liquidazione e pagamento della massa passiva (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 90

Debiti non ammessi alla liquidazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 90-bis

Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 91

Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 92

Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 93

Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 94

Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 95

Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 96

Prescrizioni in materia di investimenti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 97

Prescrizioni sulla pianta organica (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 98

Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 99

Modalità applicative della procedura di risanamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 100

Organo di revisione economico-finanziaria (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 101

Durata dell'incarico e cause di cessazione (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 102

Incompatibilità ed ineleggibilità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 103

Funzionamento del collegio dei revisori (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 104

Limiti all'affidamento di incarichi (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 105

Funzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 106

Responsabilità (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 107

Compenso dei revisori (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 108

Adeguamento dei regolamenti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 109

Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 110

Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 111

Consolidamento dei conti pubblici (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 112

Obbligo di rendiconto per contributi straordinari (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 113

Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 114

Approvazione di modelli (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Art. 115

Tempi di applicazione

 

1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di prevenzione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la seguente modalità:

a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a);

c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

 

3. Ai fini di cui al comma 2 per le città metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica, per le province vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunità montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunità.

 

3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 41, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

 

Art. 116

Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale

 

1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine è fissato al 31 dicembre 1996.

 

Art. 117

Gradualità di ammortamento dei beni

 

1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

a) per il 2000 il 6 per cento del valore;

b) per il 2001 il 12 per cento del valore;

c) per il 2002 il 18 per cento del valore;

d) per il 2003 il 24 per cento del valore (1).

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(1) Comma modificato dall'art. 8, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

 

2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalità definite dal regolamento di contabilità, interamente ammortizzati.

 

Art. 118

Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati

 

1. I soggetti diversi da quelli abilitati a norma dell'articolo 50 a gestire il servizio di tesoreria conservano l'incarico sino alla prima scadenza dello stesso senza possibilità di rinnovo.

 

Art. 119

Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche

 

1. Con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 91, comma 4. Per il 1995 e per il 1996 le medie nazionali annue sono individuate con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.

 

2. A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

 

3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:

 

COMUNI:

Fascia demografica

rapporto medio dipendenti/popolazione

Fino a 999 abitanti

1/95

da 1.000 a 2.999 abitanti

1/100

da 3.000 a 9.999 abitanti

1/105

da 10.000 a 59.999 abitanti

1/95

da 60.000 a 249.999 abitanti

1/80

oltre 249.999 abitanti

1/60

 

PROVINCE

Fascia demografica

rapporto medio dipendenti/popolazione

Fino a 299.999 abitanti

1/520

da 300.000 a 499.999 abitanti

1/650

da 500.000 a 999.999 abitanti

1/830

da 1.000.000 a 2.00.000 abitanti

1/770

oltre 2.000.000 abitanti

1/1000

 

 

4. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

 

5. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

 

Art. 120

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378

 

1. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, si faccia riferimento all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, od all'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge.

 

2. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all'art. 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, il riferimento deve intendersi all'art. 37 del presente testo di legge.

 

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 2 è abrogato;

b) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

"Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri".

c) il primo periodo del comma 7 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

"Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato. Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, è stabilita l'equiparazione alla qualifica più elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente".

d) il comma 8 dell'art. 4 è sostituito dai seguenti:

"Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.

Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.

Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.

Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, con onere a carico della liquidazione".

e) dopo il comma 1 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

"Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese".

f) la lettera g) del comma 2 dell'art. 6 è sostituita dalla seguente: "il ricavato del mutuo a carico dello Stato".

g) al comma 3 dell'art. 6 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"Debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi dall'organo straordinario di liquidazione".

h) la lettera e) del comma 5 dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

"i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione".

i) il comma 6 dell'art. 6 è abrogato.

l) il primo periodo del comma 7 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

"Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge, con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale è prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprietà dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, è previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimità della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti già dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimità della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva".

m) il comma 2 dell'art. 10 è stato modificato dal seguente:

"Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti è prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprietà dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente è previsto il riparto proporzionale alla massa passiva".

n) l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 è sostituito dai seguenti:

"L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. Per le spese della liquidazione l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile".

o) all'art. 12, comma 2, dopo le parole: > sono inserite le seguenti:

"I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro il termine del 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione, sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi".

p) la lettera c) del comma 4 dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

"sulla base di rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell'esposizione debitoria con la Cassa depositi e prestiti e con altri soggetti esercenti attività creditizia".

q) la lettera e) del comma 4 dell'art. 14 è modificato dal seguente:

"sulla base di rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell'esposizione debitoria con la Cassa depositi e prestiti e con altri soggetti esercenti attività creditizia".

r) la lettera d) del comma 5 dell'art. 14 è abrogata.

s) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

"L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilità del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'ente locale è tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilità dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità, fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilità".

 

 

Art. 121

Procedure di risanamento finanziario in corso

 

1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano già dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.

 

2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

 

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

 

4. La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente agli anni 1994 e precedenti.

 

5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.

 

6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e per i quali non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato (1).

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(1) Così sostituito dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

 

Art. 122

Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107

 

1. Sino alla emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 107, comma 1, valgono quali limiti massimi del compenso base quelli fissati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 recante determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1991.

 

Art. 123

Abrogazione di norme

 

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

c) l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

d) l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

e) gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (1);

f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 1979;

g) l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;

h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

i) l'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;

l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;

m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

o) l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 13, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis, l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane, e l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (1).

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 46, D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

 

Art. 124

Entrata in vigore

 

1. Le norme contenute nel presente decreto legislativo entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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