D.L. 28/06/1990, n. 167
Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 1990, n. 151 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 agosto 1990, n. 227 (Gazz. Uff. 10 agosto 1990, n. 186).
Sommario
Art. 1 - Trasferimenti attraverso intermediari.
Art. 2 - Trasferimenti attraverso non residenti.
Art. 3 - Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari.
Art. 3-bis - Esenzioni
Art. 3-ter - Comunicazione e utilizzazione dei dati.
Art. 4 - Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività.
Art. 5 - Sanzioni.
Art. 5-bis
Art. 5-ter - Accertamento delle violazioni e sequestro.
Art. 6 - Tassazione presuntiva.
Art. 7 - Criteri e modalità di applicazione.
Art. 8 - Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero.
Art. 9 - Entrata in vigore
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Trasferimenti attraverso intermediari.
1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 10.000 euro, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. (1)
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(1) I commi da 1 a 4 sono stati da ultimo così sostituiti dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
2. Analoghe evidenze sono mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione. (1)
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(1) I commi da 1 a 4 sono stati da ultimo così sostituiti dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1. (1)
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(1) I commi da 1 a 4 sono stati da ultimo così sostituiti dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le società d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2. (1)
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(1) I commi da 1 a 4 sono stati da ultimo così sostituiti dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1. (1)
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227 e poi così sostituito dal comma 4 dell'art. 6, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e dall'art. 20, comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 2
Trasferimenti attraverso non residenti.
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5. (1)
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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (1)
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227.
Art. 3
Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari. (1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125. Precedentemente il comma 3 era stato modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227.
1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalità complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è eventualmente effettuato, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento è da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalità conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 può essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.
4. La dichiarazione è depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione è depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.
Art. 3-bis
Esenzioni
1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. (1)
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(1) Aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
Art. 3-ter
Comunicazione e utilizzazione dei dati.
1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC può concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.
2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresì comunicati, su richiesta, alle autorità indicate dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decreto-legge. (1)
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(1) Aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
Art. 4
Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività.
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. (1)
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(1) Comma prima sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. (1)
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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
Art. 5
Sanzioni.
1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario. (1)
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(1) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a 10.000 euro. (1)
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(1) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125, e poi dall'art. 19, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come modificato dalla relativa legge di conversione.
3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di 10.000 euro, con un minimo di lire duecentomila. (1)
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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore. (1)
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(1) Comma sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125 e poi così modificato prima dall'art. 19, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 13-bis, comma 7, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.
5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento dello ammontare degli importi non dichiarati. (1)
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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125 e poi modificato dall'art. 13-bis, comma 7, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.
6. Per la violazione dell'obbligo di cui allo articolo 4, comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4. (1)
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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. (1)
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(28) Comma soppresso dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
Art. 5-bis
1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 non sussiste per gli investimenti, le attività di natura finanziaria ed i trasferimenti operati all'interno dell'Unione europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia. (1)
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(1) Aggiunto dall'art. 22, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e poi abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Art. 5-ter
Accertamento delle violazioni e sequestro. (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.
1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e Il, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di 10.000 euro, sono soggetti a sequestro secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1.
3. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.
4. Il sequestro è eseguito senza il limite indicato nel comma 3 anche quando, per la natura e l'entità dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma 3 sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro.
5. L'interessato può ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la tesoreria provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.
Art. 6
Tassazione presuntiva. (1)
(1) Articolo prima modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227 e poi così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.
Art. 7
Criteri e modalità di applicazione.
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi. (1)
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(1) Comma prima modificato dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, e dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così sostituito dal comma 5 dell'art. 6, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e dall'art. 20, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1988, n. 227. Il comma 3-bis dell'art. 8 è stato poi abrogato dall'art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.). Successivamente, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 7 sono stati così sostituiti dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. Successivamente, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 7 sono stati così sostituiti dall'art. 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Art. 8
Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero. (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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