D.L. 22/02/2002, n. 12
Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2002, n. 46 e convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 23 aprile 2002, n. 73 (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 96).
Sommario
Art. 1 - Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero
Art. 2 - Disposizioni in materia di antiriciclaggio
Art. 3 - Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare
Art. 3-bis - Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
Art. 3-ter - Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario
Art. 4 - Entrata in vigore
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è prorogato al 15 maggio 2002.
2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002 (1), e la dichiarazione di cui alla lettera a) è conseguentemente integrata (2).
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(1) Il presente termine è stato differito al 1° luglio 2002 dal Provvedimento 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2002, n. 61.
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi così determinati, l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si è perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio già perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalità previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale è stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis è versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.
3-bis. Se l'importo totale delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 è inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, è restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio l997, n. 241, e successive modificazioni (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
3-ter. Il secondo periodo del comma 7, dell'art. 14 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 è così sostituito: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c) quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza".
Art. 2
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. Dopo il comma 2-bis, dell'articolo 17 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 è aggiunto il seguente comma 2-ter: "Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione".
Art. 3
Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare (1)
(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Per il periodo di imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello»;
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: «rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»;
4) il comma 2-bis dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383 è così sostituito: "La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi.";
5) il primo periodo del comma 2-ter dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383 è così sostituito: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA.";
6) al comma 4, le parole: «30 giugno 2002», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
7) all'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383 dopo il comma 4 il seguente comma 4-bis: "I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.";
8) il comma 7 dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383 è così sostituito: "Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione, di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione.";
b) alla L. 18 ottobre 2001, n. 383 dopo l'articolo 1 è aggiunto il segente articolo 1-bis:
"1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'àmbito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
1-bis. Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.
3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove non già presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.
4. [I piani di emersione individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente articolo sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti].
5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:
a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;
b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.
6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.
7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.
8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'àmbito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.
9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.
10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.
11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.
12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione.
15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione».
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata (1).
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(1) Comma così sostituito dal comma 7 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (1).
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(1) Comma così sostituito dal comma 7 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Art. 3-bis
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 è così sostituita: "Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.";
b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: «o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3-ter
Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
1. All'art. 1 del D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 4-bis: "Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario".
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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