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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 23/12/2003, n. 347

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

 

Sommario

 

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione

 

Art. 2 - Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

 

Art. 3 - Funzioni del commissario straordinario

 

Art. 4 - Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario

 

Art. 4-bis - Concordato

 

Art. 4-ter - Accertamento del passivo

 

Art. 5 - Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

 

Art. 6 - Azioni revocatorie

 

Art. 7 - Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali

 

Art. 8 - Disposizioni finali

 

Art. 9 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Requisiti per l'ammissione (1)

 

(1) Articolo prima modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 281 ed infine così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

 

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

 

 

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

 

Art. 2

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

 

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27 (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv.Min. 24 dicembre 2003.

 

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge diconversione.

 

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39.

 

Art. 3

Funzioni del commissario straordinario

 

1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

2.

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(1) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. Per «imprese del gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39, poi dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

Art. 4

Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario

 

1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39, poi dall'art. 2 D.L. 3 maggio 2004, n. 119 ed infine dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

 

4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), né quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270 (1).

 

4-bis. Il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 e poi così modificato dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi (1).

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(1) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 14-bis, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

 

4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (1).

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(1) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990 (1).

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(1) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente (1).

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(1) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi (24).

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(1) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

Art. 4-bis

Concordato

 

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

 

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei (1);

 

 

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

 

 

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi nonché a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito (2);

 

 

c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato (3).

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

(2) Lettera così modificata dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

(3) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce (1).

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(2) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

3.

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(1) Comma soppresso dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

5. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate (1).

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(1) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 3, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.

 

7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39.

 

11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

Art. 4-ter

Accertamento del passivo

 

1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

 

2. Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi così sostituito dall'art. 4, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 5

Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

 

1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale dell'impresa o del gruppo. Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39, poi dall'art. 4-ter, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dai commi 11 e 12 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario richiede al Ministero delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dall'art. 4-ter, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro (1).

 

2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario (1).

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(1) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (1).

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(1) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

Art. 6

Azioni revocatorie

 

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dagli articoli 49 e 91 del decreto legislativo n. 270 anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori (1).

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(1) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dall'art. 4-ter, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis) (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 7

Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali

 

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003 del Consiglio ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39.

 

Art. 8

Disposizioni finali

 

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39.

 

1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale (1).

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(1) Comma agginto dal comma 502 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 9

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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