O.P.C.M. 23/01/2008, n. 3648
Disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticità nel settore della gestione delle attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. del 8 febbraio 2008, n. 33.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
--- § ---
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticità sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
Considerato, tuttavia, che permane l'esigenza di assicurare nella continuità amministrativa il completamento degli interventi in atto alla data del 31 dicembre 2007, per il definitivo superamento del contesto critico di cui trattasi, con riferimento alla gestione delle attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma;
Vista la nota del 5 dicembre 2007, con la quale il Presidente della regione Lazio, commissario delegato ha rappresentato la necessità di procedere al completamento degli interventi in atto;
Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario;
Ritenuto, pertanto, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare le modalità di gestione della fase di rientro nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il commissario delegato, per il tramite del soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2005, n. 3473, provvede entro il 30 giugno 2008, in regime ordinario ed in termini di urgenza, alla definizione del programma di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma, nonché al trasferimento degli impianti siti nell'area di via dell'Acqua Acetosa presso il sito definitivo ed al ripristino, ove ritenuto necessario, dello stato dei luoghi in via dell'Acqua Acetosa anche attraverso la programmazione delle attività di bonifica dei siti.
2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché del personale già operante presso la struttura commissariale, ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, nel limite di quattro unità, qualora ricorrano le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
4. Il personale di cui al comma 3 ha diritto alla percezione dei compensi fino alla data del 30 giugno 2008.
Art. 2
1. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi della presente ordinanza, provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione finale sull'attività posta in essere, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, disponendo altresì per la chiusura della contabilità speciale, con conseguente trasferimento di eventuali giacenze finanziarie residuali agli enti ed alle amministrazioni competenti.
Art. 3
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
Art. 4
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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