D.L. 30/10/2007, n. 180
Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. del 31 ottobre 2007, n. 254.
(2) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2007, n. 243 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007)
Sommario
Art. 1 - Differimento di termine
Art. 2 - Normativa transitoria
Art. 2-bis - Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
Art. 2-ter - Relazione al Parlamento
Art. 3 - Entrata in vigore
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonché disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Differimento di termine
1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "30 ottobre 2007", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" ovunque ricorrano (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243.
1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente" (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243.
1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi" (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243.
Art. 2
Normativa transitoria
1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivita', nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243.
1-bis. Le autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessita' al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonche' degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243 e così modificato dall'art. 32-bis, comma 1, lett. a), Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo coordinato con la legge di conversione.
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo e' autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5 (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243.
1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione (1)..
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(1) Comma aggiunto dall'art. 32-bis, comma 1, lett. b), Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo coordinato con la legge di conversione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1º gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007 (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 32-bis, comma 1, lett. b), Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo coordinato con la legge di conversione.
Art. 2-bis
Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243.
1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse.
Art. 2-ter
Relazione al Parlamento (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243.
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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