O.P.C.M. 18/10/2007, n. 3621
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto, nel giorno 26 settembre 2007 (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. del 22 ottobre 2007, n. 246.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
--- § ---
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che il 26 settembre 2007 parte del territorio della regione Veneto, con particolare riferimento alle province di Venezia, Padova e Treviso, è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della viabilità stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;
Considerato che i predetti eventi hanno causato, altresì, fenomeni di dissesto idraulico, idrico, ambientale e igienico-sanitario, nonché l'inondazione di alcune porzioni di centri abitati, nel comune di Venezia e in altri comuni viciniori;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Considerato, che le intense precipitazioni hanno messo in crisi i sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Vista la nota a firma congiunta del presidente della regione Veneto, del presidente della provincia di Venezia e del sindaco di Venezia del 2 ottobre 2007 con la quale sono stati indicati gli interventi necessari per il rientro dall'emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007;
Acquisita l'intesa della regione Veneto;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il segretario regionale ai lavori pubblici, ing. Mariano Carraro è nominato commissario delegato per l'emergenza concernente gli eventi meteorologici di cui in premessa; il medesimo provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi stessi, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, di cui uno designato dalla Provincia di Venezia ed uno dal sindaco di Venezia, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi (1).
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(1) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 6, O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642.
3. Il commissario delegato in particolare provvede:
a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilità, degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali, ed alla stabilizzazione spondale e di versante, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici, anche in attuazione della pianificazione di settore;
c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo, anche all'interno della conterminazione lagunare, ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per la definitiva destinazione (1);
d) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del rischio conseguente all'inadeguatezza dei sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia della Terraferma veneziana, nel territorio provinciale di Venezia e negli altri territori comunali del Bacino Scolante in Laguna individuati dal "Piano direttore 2000" approvato con deliberazione del consiglio regionale del Veneto n. 23 in data 7 marzo 2003;
e) il commissario delegato predispone uno studio di fattibilità per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto ferroviario per l'ingresso nella città di Venezia, i cui proventi saranno utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
4. Il commissario delegato provvede, altresì, al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonché da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dallo stesso Dipartimento, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
Art. 2
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione e/o studi di fattibilità anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente della regione Veneto, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico di valutazione e di coordinamento, nominato con apposito provvedimento del presidente della regione Veneto, composto da otto membri, scelti tra dipendenti pubblici, amministratori ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con funzioni di presidente, due dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, uno dal Ministero delle infrastrutture, uno dal presidente della regione Veneto, uno dalla provincia di Venezia e uno dal comune di Venezia. Il presidente del Comitato provvede a designare il segretario del comitato medesimo (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 gennaio 2008, n. 3652.
6. Al personale, di cui al comma 5, nonché ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, spettano compensi determinati con separato provvedimento del presidente della regione del Veneto, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e relativa disposizione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e/o personale appartenente alla categoria D, e/o personale appartenente alla carriera direttiva, con oneri a carico dell'art. 6 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 4, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
Art. 3
1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attività produttive, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2007, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.
Le quote residue potranno essere erogate con le modalità e nei limiti di cui alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.
2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali produttive e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, nella misura massima di 1.000,00 euro, per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data dell'evento, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.
3. Per le medesime finalità il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo ai privati che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili registrati nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4. Per i danni subiti dai medesimi soggetti ai beni mobili non registrati il Commissario delegato provvede a determinare i criteri per un contributo di natura forfetaria fino ad un massimo di euro 1.000,00.
4. I contributi di cui al presente articolo si intendono al netto degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative.
5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Le domande per accedere ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono presentate al commissario delegato, attraverso le amministrazioni locali interessate, sulla base delle procedure di cui alla legge regionale del Veneto, 30 gennaio 1997, n. 4.
Art. 4
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, parte prima, titolo II; 33, 37, 42, parte II, titolo I, capo III, sezione I, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, parte II, titolo I, capo IV, sezione I; 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153, 241, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255, comma 1;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;
legge 5 marzo 1963, n. 366, articoli 3, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 25;
legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 13;
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
legge n. 171 del 1973 e successive modificazioni, articoli 3, 4 e 5;
legge n. 360 del 1991 e successive modificazioni, art. 4;
decreto ministeriale n. 161 del 2002;
legge n. 179 del 2002, art. 21;
legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni, articoli 4, 13, 14 e 16;
legge n. 206 del 1995, art. 1-bis;
decreto legislativo n. 36 del 2003, art. 2;
provvedimento del consiglio regionale n. 70/1995 (PALAV) articoli 5, 6, 9, 11, 12, 54, 58 e 61;
legge regionale n. 44 del 1982, articoli 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 44;
legge regionale n. 3 del 2000, articoli 4, 6, 7, 9, 13, 21, 22, 32-bis, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39;
legge regionale n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 37;
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 48 e 84 (1);
legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84 (1);
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2001, n. 327, articoli 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies (1);
legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, articoli 3, 4, 5, 6, 13 (1);
art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni (2);
art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni (2).
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(1) Aggiunto dall'art. 11, comma 5, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
(2) Aggiunto dall'art. 5, comma 1, O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.
2. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 6, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
Art. 5
1. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di una struttura composta da 15 unità, per le quali è autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennità di posizione in godimento. In favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennità di posizione in godimento (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 7, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
2. In favore del personale sia dei comuni individuati dal medesimo Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 che degli Enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni di cui all'art. 3, nonche' per le attivita' connesse con i compiti commissariali e' autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal Commissario medesimo (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 8, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
3. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 6.
4. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso il commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato e/o contratto di collaborazione continuativa e/o occasionale e/o di consulenza di durata limitata alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di 10 unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 e con oneri posti a carico dell'art. 6 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 9, O.P.C.M. 5 marzo 2008, n. 3660.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede fino all'importo di 5 milioni di euro a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile, che sarà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza da trasferire al commissario delegato.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono utilizzate le risorse rese disponibili dalla legge speciale per Venezia, nonché ulteriori riserve di competenze comunitaria, nazionale, regionale e locale, che gli enti ed aziende individuano allo scopo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dalla presente ordinanza, dandone comunicazione entro il medesimo termine al commissario delegato, al quale i fondi stessi vengono trasferiti.
4. Il commissario delegato può altresì utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul "Fondo regionale di protezione civile" di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga a quanto in esso stabilito relativamente alle esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b).
5. Il commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.
6. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 7
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.
Art. 8
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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