D.M. 07/03/2007, n. 45
Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP (1)
(1) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 aprile 2007, n. 83.
Sommario
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Iscrizione alla gestione credito
Art. 3 - Aliquote contributive
Art. 4 - Prolungamento della cessione
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;
Visto l'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresi' stabilite le modalita' di pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
Visto il decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante regolamento di attuazione del predetto articolo 13-bis, nelle cui premesse si precisa l'opportunita' di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 347 dell'articolo unico delle legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'INPDAP;
Viste le note dell'INPDAP del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e i successivi messaggi di posta elettronica del 14 luglio 2006, del 21 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 dicembre 2006;
Vista la nota del 9 febbraio 2007 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) ai pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
Art. 2
Iscrizione alla gestione credito
1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di adesione (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 3-bis, Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.
2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 3-bis, Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222.
3. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.
Art. 3
Aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo e' dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.
Art. 4
Prolungamento della cessione
1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali.
2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.
3. Il prolungamento sulla pensione e' comunicato all'INPDAP appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degl atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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